LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25886/2020 proposto da:
E.A., cittadino *****, rappresentato e difeso dell’avv. Maurizio Veglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Barberio, in Roma via del Casale Strozzi nr 31;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, in pers. del MIN. p.t. Rap.to e difeso ope legis dall’Avv.ra Gen.le dello Stato dom. in Roma via dei portoghesi 12;
– resistente –
avverso l’ordinanza nr 1951/2020 del Tribunale di Trieste pubblicato in data 17.7.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
Il Tribunale di Trieste all’esito dell’udienza del 17 luglio 2020, dava atto che il trattenimento disposto in data 26.6.2020 con decreto del Questore di Agrigento notificato in pari data, era stato convalidato dal Giudice di pace di Bari in data 28.6.2020 e che l’interessato era stato informato della possibilità di proporre domanda di protezione internazionale; rilevava il rispetto dei termini di legge per la convalida osservando che i termini per la registrazione della domanda di protezione internazionale non potevano ritenersi perentori.
Avverso questo provvedimento E.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con i quali fa valere, in sintesi, il ritardo nella registrazione e trasmissione della domanda di protezione (presentata il 29.6.2020 e formalizzata solo il 11 luglio 2020) alla Commissione competente, oltre i termini di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 26, comma 2 bis, e art. 28 bis, comma 1, e, per l’effetto, l’indebito prolungamento del trattenimento previsto (D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6, comma 5) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 e dell’art. 13 Cost. Si osserva che, pur non essendo previsto un termine entro il quale la Questura è tenuta a registrare la domanda di protezione internazionale proveniente dal C.P.R., detto periodo non avrebbe potuto eccedere quello previsto per gli stranieri in libertà (tre giorni lavorativi) poiché le persone trattenute sono soggette ad una misura limitativa della libertà.
Con un secondo motivo si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 13Cost., dell’art. 5 paragrafo 1, lett. f) Cedu.
Si sostiene che al momento di registrazione della domanda di protezione internazionale i termini per il trattenimento dello straniero disposto dal Giudice di pace si sospendono sicché l’intervenuta registrazione della domanda di protezione del 11.7.2020 avrebbe dovuto comportare la sospensione del decreto di convalida adottata dal giudice di pace il 29.6.2020.
Si afferma che il ricorrente sarebbe stato trattenuto sino al 14 luglio 2020 senza alcun titolo nel centro di CPR di ***** essendo intervenuto solo in tale ultima data il provvedimento del Questore di Gorizia che ne disponeva il nuovo trattenimento.
Con riguardo al terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 6 del E.A., del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 28 bis e 28 ter la natura perentoria dei termini della procedura accelerata, obbligo della questura della immediata trasmissione della domanda di protezione. Si rileva che la domanda dello straniero richiedente la protezione non si può protrarre oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 28 bis, commi 1 e 3.
La Corte rilevato che le tematiche veicolate attraverso i sopra richiamati sollecitano una discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021