LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5698-2021 proposto da:
E.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Panconesi per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Prato;
– intimato –
avverso l’ordinanza N. 25/2021 del GIUDICE DI PACE DI PRATO emessa in data 28/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA LAURA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di Pace di Prato, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso proposto da E.K., cittadino nigeriano, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Prato in data 12 ottobre 2020 nei confronti dello straniero che si trovava in territorio italiano privo di un titolo, rilevando l’insussistenza dell’impugnativa del provvedimento di diniego della protezione internazionale e della reiterazione della domanda.
2. E.K. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con un unico motivo con cui fa valere “Violazione di legge e/o mancata applicazione del TU Immi.ne, art. 19, e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”, deducendo l’impossibilità dello Stato italiano di disporre l’espulsione dello straniero in quanto destinatario di persecuzione ed in ragione del pericolo sofferto di subire trattamenti inumani e degradanti nel paese di reimpatrio.
3. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), perché non risulta depositata copia autentica dell’ordinanza impugnata adottata dal Giudice di pace di Prato e per mancata allegazione della relata di notifica, adempimento che, non curato dal ricorrente, non consente a questa Corte di verificare la tempestività del ricorso.
La deduzione contenuta in ricorso circa la notifica dell’ordinanza impugnata in data 28 gennaio 2021, e tanto là dove invece in calce alla copia fotostatica in atti del provvedimento quest’ultimo risulta adottato in data 6 febbraio 2021, non consente di verificare, anche, l’anteriorità della procura alle liti, che risulta in atti conferita il 4 febbraio 2021, alla pubblicazione del provvedimento impugnato, con conseguente venir meno della specialità della stessa.
4. Il mezzo proposto è in via conclusiva improcedibile (Cass. n. 21386 cit.).
Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta solo intimata.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021