Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37046 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26877 – 2019 R.G. proposto da:

G.M., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474, presso lo studio dell’avvocato Domenico Arizzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del 23.7.2019 del Tribunale di Messina;

udita la relazione nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. G.M., cittadino del *****, di religione *****, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che suo padre, divenuto fedele della religione *****, pretendeva che anch’egli si convertisse; che, a fronte della sua reiterata indisponibilità ad abbandonare la fede *****, il padre lo aveva in più occasioni minacciato con un coltello; che invano si era rivolto all’autorità di polizia; che, temendo per la sua vita e la sua incolumità, si era determinato ad abbandonare il ***** ed era così giunto in Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto del 23.7.2019 il Tribunale di Messina respingeva il ricorso proposto da G.M. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili, siccome generiche, prive di riscontri, per nulla circostanziate.

Evidenziava peraltro che la vicenda narrata era tale, di per sé, da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava poi che, come si desumeva dal report di “Amnesty International” del 27.4.2017, la situazione politica del *****, dopo l’elezione del nuovo presidente, risultava avviata alla normalità; che dunque non si delineavano situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso G.M.; ne ha chiesto sulla base di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame, l’error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c.

Premette che con il ricorso al tribunale aveva eccepito la nullità assoluta del provvedimento della commissione, perché sottoscritto soltanto dal presidente e privo della certificazione del segretario e perché viziato da eccesso di potere.

Indi deduce che il tribunale ha ritenuto i denunciati vizi privi di rilievo.

Deduce nondimeno che il procedimento dinanzi alla commissione territoriale deve conformarsi alle regole del procedimento amministrativo.

Deduce ulteriormente che il tribunale, in dipendenza dei vizi che hanno inficiato la fase dinanzi alla commissione territoriale, avrebbe dovuto senz’altro far luogo alla sua audizione, onde raccogliere gli elementi utili alla decisione.

6. Il primo motivo di ricorso va respinto.

7. Non vi è stato omesso esame dei prefigurati vizi di forma.

Al riguardo il tribunale ha statuito: è sufficiente rinviare ai rilievi alla stregua dei quali il tribunale ha precisato, peraltro, che “la domanda e l’impugnazione non ha(nno) ad oggetto l’atto, bensì il diritto a fruire della protezione internazionale o di quella umanitaria” (così decreto impugnato, pag. 3).

8. Ovviamente i rilievi del tribunale sono ineccepibili.

Difatti questa Corte spiega che, in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento, poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (cfr. Cass. (ord.) 3.9.2014, n. 18632; Cass. 6.10.2017, n. 23472; Cass. (ord.) 27.6.2019, n. 17318).

9. Va dato atto poi che è stata disposta la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione ed all’uopo è stata fissata l’udienza del 4.4.2019 (cfr. decreto impugnato, pag. 3).

Su tale scorta è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte secondo cui nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale; ne deriva che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (cfr. anche Cass. 28.2.2019, n. 5973; Cass. (ord.) 31.1.2019, n. 2817).

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame, l’error in procedendo in relazione all’art. 115 c.p.c.

Deduce che ha errato il tribunale a reputare inattendibili le sue dichiarazioni, viepiù che ben avrebbe dovuto il tribunale avvalersi dei suoi poteri istruttori.

Deduce segnatamente che la veridicità del suo racconto rinviene riscontro nella sua giovanissima età, che rende verosimile il timore nei confronti del genitore, e, per certi versi, nell’ordinarietà della vicenda narrata.

Deduce quindi che ha errato il tribunale a disconoscergli lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Deduce infine che la vicenda di cui è stato vittima, ben avrebbe giustificato il riconoscimento della protezione umanitaria, tanto più in considerazione della giovanissima età alla quale ha lasciato il suo paese e della mancanza nel suo paese di una rete parentale.

11. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

12. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

13. Nel segno dunque della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte si rappresenta quanto segue.

Il Tribunale di Messina ha dato compiutamente conto dell’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente.

In particolare, e tra l’altro, ha rimarcato, a supporto della inverosimiglianza dell’asserita indisponibilità delle autorità *****ne a prestare protezione al ricorrente, che ad essere discriminati e perseguitati sono i seguaci della religione ***** (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

D’altra parte ed in fondo il ricorrente sollecita questa Corte a far luogo ad una diversa “lettura” delle sue dichiarazioni.

14. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – beninteso, al di là della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta non vi era motivo ché il tribunale si avvalesse dei suoi poteri istruttori officiosi.

Su tale scorta in toto legittimo è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex lett. a) e b) dell’art. 14 del D.Lgs. cit.

15. In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, questa Corte senza dubbio spiega che la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455).

16. Su tale premessa si rappresenta che, in sede di diniego della protezione umanitaria, il tribunale ha evidenziato che il ricorrente, qualora rimpatriato, non si sarebbe ritrovato in condizioni di menomazione dei suoi fondamentali diritti, in considerazione, per un verso, del mancato riscontro di speciali profili di vulnerabilità, in considerazione, per altro verso, della stabilità sociopolitica del suo paese d’origine.

Il tribunale, ossia, nel quadro dell’imprescindibile valutazione comparativa, ha ritenuto che il ricorrente, al contempo, non fosse “sradicato” dal contesto socioeconomico ***** né ha avuto motivo per ritenere che il ricorrente fosse “radicato” nel contesto socioeconomico italiano.

17. In questo quadro le ragioni di doglianza che, in punto di “umanitaria”, il secondo mezzo di impugnazione veicola, si risolvono, essenzialmente, nella censura, sulla scorta per giunta di profili “di fatto” già addotti a fondamento delle invocate protezioni “maggiori”, del giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di vulnerabilità del richiedente.

E tuttavia, in questi termini, la valutazione operata in parte qua dal tribunale analogamente va esente, del pari in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale”.

18. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese, siccome il relativo atto difensivo non presenta i connotati “minimi” del controricorso. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti; il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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