LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26631 – 2019 R.G. proposto da:
I.M., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Messina, alla via Cesare Battisti, n. 191, presso lo studio dell’avvocato Maristella Bossa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del 23.7.2019 del Tribunale di Messina;
udita la relazione nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. I.M., cittadino del *****, di religione *****, formulava istanza di protezione internazionale.
Esponeva che in *****, ove si era trasferito per cercare lavoro, aveva conosciuto una ragazza *****; che poco tempo dopo l’aveva sposata e dalla donna attendeva un figlio; che nondimeno la loro unione, a causa delle differenti fedi religiose, era stata fortemente ostacolata dapprima dalla famiglia della moglie e poi dalla sua famiglia, in *****, ove con la moglie aveva fatto ritorno; che in ***** sua moglie, sollecitata ad abortire siccome *****, non aveva inteso farlo, sicché erano stati condannati alla lapidazione; che la notte precedente l’esecuzione erano fuggiti, dirigendosi verso la Libia.
Esponeva che in Libia aveva lavorato in condizioni di schiavitù, era stato imprigionato e non aveva più avuto notizie della moglie; che dalla Libia si era imbarcato per l’Italia, ove era arrivato nel giugno del 2017.
2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
3. Con decreto del 23.7.2019 il Tribunale di Messina respingeva il ricorso proposto da I.M. avverso il provvedimento della commissione.
Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni del ricorrente erano da reputare inattendibili, siccome del tutto incongrue ed inverosimili.
Evidenziava quindi che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. a) e b).
Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria dell’art. 14 cit., ex lett. c).
Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso I.M.; ne ha chiesto sulla base di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni legislative in tema di valutazione della prova e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e) e art. 3.
Deduce che il tribunale ha valutato erroneamente le sue dichiarazioni. Deduce che ha reso dichiarazioni attendibili, congrue e veritiere.
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
Deduce che le stesse fonti di informazione menzionate dal tribunale e l’ultimo rapporto di “Amnesty International” danno ragione della situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata esistente in *****.
7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 9 e dell’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32/UE.
Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.
Deduce che il tribunale non ha provveduto ad un effettivo giudizio comparativo, ossia a comparare il grado di integrazione raggiunto in Italia e la condizione, qualora rimpatriato, in cui, nel quadro delle generale situazione politica, sociale ed economica del *****, si ritroverebbe pur in rapporto ai diritti fondamentali, quali il diritto alla salute ed ai beni di prima necessità.
8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale non ha dato seguito alla richiesta di sua audizione e per nulla ha esplicitato le ragioni per le quali ha provveduto in tal senso.
9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.
10. Va dato atto previamente che è stata disposta la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione ed all’uopo è stata fissata l’udienza del 17.6.2019 (cfr. decreto impugnato, pag. 5).
Su tale scorta, con riferimento al quarto motivo, che evidentemente ha valenza preliminare, è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento secondo cui nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale; ne deriva che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (cfr. anche Cass. 28.2.2019, n. 5973; Cass. (ord.) 31.1.2019, n. 2817).
11. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).
12. Su tale scorta, nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed, evidentemente, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.
Da un canto, il Tribunale di Messina ha dato compiutamente ragione della inverosimiglianza e della incongruenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.
In particolare il tribunale ha puntualizzato che la legge islamica prevede la fustigazione e la lapidazione per le relazioni adulterine e per nulla vieta il matrimonio di un ***** con una donna ***** (cfr. decreto impugnato, pagg. 15 e 16).
D’altro canto, il ricorrente senza dubbio sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (“(…) tutto ciò avrebbe dovuto indurre il collegio a valutare positivamente la storia del ragazzo”: così ricorso, pag. 5).
13. Si tenga conto che, nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).
14. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), implica – analogamente – un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).
15. In questi termini, del pari nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.
Da un lato, parimenti, nessuna “anomalia” inficia le motivazioni alla stregua delle quali il tribunale ha disconosciuto la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c).
Il tribunale, in particolare e tra l’altro, ha posto in risalto, sulla scorta delle fonti di informazione – tra cui “Country Reports on Human Rights Practices” ***** 2013 – all’uopo citate, che la situazione era diventata, sì, più complessa nelle regioni di ***** e ***** e tuttavia ha soggiunto che “gli attacchi e l’insicurezza sono (…) da riferirsi ad altre regioni e non a quella di provenienza del ricorrente” (così decreto impugnato, pag. 19).
Dall’altro, il ricorrente si è limitato ad addurre, del tutto genericamente, che il tribunale non ha atteso alla valutazione delle non meglio specificate “prove documentali offerte” (così ricorso, pag. 7) e si è limitato a far riferimento ad un non meglio specificato “ultimo drammatico rapporto di Amnesty International” (così ricorso, pag. 7).
Si tenga conto che in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare mediante riscontri precisi ed univoci – il che non è nella fattispecie – che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).
16. Senza dubbio, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).
1 7. In questo quadro, in ordine all’invocata protezione umanitaria, il tribunale ha esplicitato che il ricorrente, qualora rimpatriato, non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità in considerazione, per un verso, delle ragioni che, a suo dire, lo avevano indotto ad espatriare, ragioni che comunque non si correlavano a condizioni di vita inaccettabili, in considerazione, per altro verso, dell’insufficienza della partecipazione in Italia a corsi scolastici e ad iniziative di volontariato.
Propriamente il tribunale ha ritenuto, da un canto, che non vi fosse riscontro di un effettivo radicamento del ricorrente nel contesto socioeconomico italiano, d’altro canto, che non vi fosse motivo per ritenere che il ricorrente fosse “sradicato” dal contesto socioeconomico di provenienza.
In questi termini è risultata preclusa in radice ogni possibilità di valutazione comparativa.
Sicché del tutto ingiustificato è l’assunto di I.M. secondo cui “il provvedimento impugnato (…) pecca palesemente nella carenza dell’impianto argomentativo e dell’indagine individualizzata” (così ricorso, pag. 10).
18. Si tenga conto, poi, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
Tanto con riferimento alla doglianza del ricorrente secondo cui il tribunale ha omesso “persino di valutare tutti gli elementi forniti” (così ricorso, pag. 9).
19. Ovviamente l’insussistenza nella regione del ***** di provenienza del ricorrente di situazioni rilevanti D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c) rende ingiustificati i riferimenti, in tema di protezione umanitaria, alla pretesa precarietà della situazione sociopolitica del paese africano.
20. In dipendenza del rigetto del ricorso I.M. va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, I.M., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021