Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3706 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio (da remoto) – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello (da remoto) – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26091-2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO BONATESTA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RAVENNA, V.le della LIRICA 43;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 sono domiciliati;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1238/2019 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA pubblicata in data 11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

S.A. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale e umanitaria emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Con ordinanza del 13.6.2017 il Tribunale di Bologna ravvisava la ricorrenza dei requisiti per il rilascio della protezione umanitaria sulla base della persecuzione cui è sottoposta la popolazione omosessuale in *****.

Avverso tale ordinanza proponeva appello il MINISTERO dell’INTERNO deducendo l’inattendibilità della narrazione.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di provenire dal *****, dove era sposato ma senza figli; di essere ancora in contatto con la propria famiglia; di svolgere attività di vendita di frutta a ***** e che in tale contesto aveva conosciuto un turista tedesco che alloggiava al *****, che sosteneva economicamente la famiglia del ricorrente; che siccome il turista invitava il ricorrente nella sua stanza di albergo, così come veniva invitato a casa del richiedente stesso, il portiere dell’albergo lo aveva denunciato per omosessualità alla polizia; che in ***** l’omosessualità assume rilevanza penale; che egli non è omosessuale, ma che non ha denaro per pagare un avvocato, per cui l’accusa non poteva essere contrastata.

Con sentenza n. 1238/2019, depositata in data 11.4.2019, la Corte d’Appello di Bologna accoglieva l’appello confermando il provvedimento di diniego della protezione internazionale e umanitaria disposto dalla Commissione Territoriale, ritenendo che la narrazione fosse inattendibile per l’assenza di riferimenti a luoghi e date e per la sua inverosimiglianza; laddove anche per la protezione umanitaria, non può prescindersi, in mancanza di prove del racconto, dalla credibilità soggettiva del richiedente.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S.A. sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, poichè la valutazione di credibilità del ricorrente era stata effettuata in spregio ai criteri legali previsti dalla norma citata, senza un idoneo supporto motivazionale e senza un’idonea verifica del racconto con le fonti internazionali. La Corte d’Appello riteneva il racconto contraddittorio e generico, andando a cercare con una ricerca su Internet il resort in cui sarebbero avvenuti i fatti.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Questa Corte ha ripetutamente affermato che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento è censurabile in cassazione come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ovvero come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019).

Al riguardo la Corte di Bologna, con motivazione che soddisfa lo standard del minimo costituzionale, ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente sono state ritenute inattendibili, sia per l’incapacità del richiedente di circostanziare e dettagliare il racconto anche su elementi essenziali e determinanti, sia perchè le dichiarazioni rese sono prive di riscontro nelle informazioni generali e specifiche sulla situazione del Paese di origine (v. Cass. n. 24750 del 2020). Sotto il profilo della credibilità del racconto del richiedente, il contenuto della censura articolata dal ricorrente per cassazione attiene ad una diversa prospettazione e valutazione dei fatti rilevanti. Il ricorso deduce un ulteriore orofilo di censura, che concerne la mancata attivazione del potere officioso di richiedere informazioni precise sulla condizione della regione di provenienza del richiedente.

2. – Con il secondo motivo, il richiedente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in ragione dell’essergli stata negata la protezione umanitaria stante il difetto di credibilità.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.2. – Occorre premettere che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che – come chiarito da questa Corte (Cass., sez. un., n. 29459 del 2019) – la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge.

Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis, ed assodato che la Corte d’appello abbia correttamente scrutinato la domanda del ricorrente sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione della domanda, va considerato come il giudice del merito abbia escluso la ravvisabilità dei presupposti della protezione umanitaria in difetto del riscontro di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine e direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente (accusato di omosessualità).

2.2. – Il richiedente (ha sottolineato la Corte territoriale) non avrebbe allegato sue specifiche situazioni di vulnerabilità, essendosi limitato ad una generica dissertazione sulla instabilità politica e su episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, caratterizzanti lo Stato di origine, senza maggiori specificazioni. Sicchè, la domanda di protezione umanitaria sarebbe stata rigettata dalle altre domande (asilo e protezione sussidiaria), senza alcuna altra indagine sulle diverse condizioni poste a base del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si palesa, allora, il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità del richiedente, intesa quale situazione da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano, ed integranti un diritto umano fondamentale fondato su “seri motivi” che possono anche essere di natura umanitaria. Laddove, poi, emergono le richiamate e descritte condizioni del Paese nel cui ambito si colloca la considerazione che ivi si ha della omosessualità provata o presunta (come proprio nella specie, nella quale il richiedente che ha sempre negato di essere omosessuale, sposato ed in attesa di un figlio).

3. – Il primo motivo è inammissibile; va accolto il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, e fondato il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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