Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37065 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5185-2014 proposto da:

S.M., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FABRIZIO CUPPONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato RAFFAELE LEBOTTI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/42/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/9/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

M. e S.G. propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in sede di rinvio da Cass. n. 8803/2012, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dagli odierni ricorrenti;

l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1.1. i contribuenti hanno depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, commi 8 e 10, a seguito dell’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;

1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio;

1.4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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