Protezione umanitaria, competenza per materia, sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3708 del 12/02/2021

Pubblicato il
Protezione umanitaria, competenza per materia, sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica

Nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a) convertito, con modificazioni, nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis c.p.c. e ss. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7743-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO N. 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 28.2.2018 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di A.G. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello l’ A. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 180/2019, dichiarava inammissibile il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.G. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35-bis e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione, senza considerare che essa aveva ad oggetto soltanto la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 47 del 2018 e art. 40 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte bresciana avrebbe erroneamente affermato l’impossibilità di scindere la domanda di riconoscimento della protezione internazionale da quella di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e 35-bis, del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 47 del 2018, nel testo risultante a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, art. 111 Cost., art. 115c.p.c. e art. 40, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte lombarda avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame proposto avverso la decisione di prima istanza, limitato alla sola concessione della protezione umanitaria, in applicazione del principio generale di prevalenza della forma sulla sostanza.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile il gravame perchè la ricorrente, avendo introdotto la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria congiuntamente a quella di riconoscimento della protezione internazionale, nella vigenza della normativa di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 35-bis avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, e non invece appello.

La decisione della Corte lombarda è conforme ai precedenti consolidati di questa Corte.

Va invero ribadito che “Nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a) convertito, con modificazioni, nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis c.p.c. e ss. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16458 del 19/06/2019, Rv. 654637; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20888 del 30/09/2020, non massimata; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13575 del 02/07/2020, Rv. 658236). Il tema è stato ripreso anche da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2120 del 30/01/2020, Rv. 656808, che ha precisato che “… quando il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis egli non può poi dolersi della mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa”.

Il momento rilevante ai fini della individuazione del rito, dunque, è quello della proposizione della domanda giudiziale. Se il richiedente invoca la protezione internazionale, da sola o unitamente a quella umanitaria, il rito è quello previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (sezione specializzata presso il tribunale, che decide in composizione collegiale con decreto non appellabile). Se invece il richiedente invoca soltanto la protezione umanitaria, il rito è quello previsto dall’art. 702-bis c.p.c. (tribunale in composizione monocratica, che decide seguendo il rito sommario con provvedimento appellabile).

Ciò posto, nel caso specifico il ricorrente aveva proposto davanti al Tribunale domanda per il riconoscimento tanto della protezione internazionale che di quella umanitaria, in tal modo radicando la competenza della sezione specializzata del Tribunale. Il giudizio, pertanto, si è svolto in prime cure nelle forme del rito speciale di cui all’art. 35-bis c.p.c. e si è concluso con decreto non reclamabile, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 predetto articolo.

L’ A. avrebbe pertanto dovuto impugnare detto provvedimento nelle forme previste dal richiamato comma 13, e quindi con ricorso straordinario in Cassazione, non essendo ammessa, invece, la proposizione di appello.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472