Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3709 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8724-2019 proposto da:

E.F., rappresentato e difeso dall’avv. LUCA ZUPPELLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1450/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 7.2.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di E.F. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello l’ E. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 1450/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione E.F. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo il ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, (primo motivo) e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi (secondo motivo), perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia personale del richiedente, sottovalutandone il contenuto anche in relazione al contesto esistente in Nigeria, suo Paese di provenienza.

Le due censure sono inammissibili.

Quanto alla prima, invero, va evidenziato che il giudice di merito ha ritenuto non credibile il racconto perchè il richiedente, che aveva dichiarato di essere espatriato perchè perseguitato da una setta religiosa, “…non è stato in grado di fornire il nome della setta alla quale gli si chiedeva di aderire e ha dichiarato genericamente di aver subito minacce dopo la morte del padre, avvenuta nel 2002, citando nello specifico solo un diverbio con lo zio, che lo avrebbe minacciato di morte nel 2012, quindi dopo dieci anni dal decesso del padre, durante i quali il sig. E. non risulta sia stato limitato nell’esercizio della sua libertà” (cfr. pag.3 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte bresciana ha evidenziato che il ricorrente aveva diciassette anni nel 2002, per cui non si comprende perchè gli adepti della setta abbiano atteso dieci anni per far pressioni su di lui al fine di ottenerne l’adesione.

Queste motivazioni, che evidenziano un duplice profilo di scarsa credibilità, in riferimento -rispettivamente- alla mancata indicazione del nome della setta e alle incongruenze temporali del racconto, non sono attinte in alcun modo dalla prima censura, che pertanto non appare specifica e si risolve in una inammissibile richiesta di revisione della valutazione in fatto del giudice di merito, estranea alle finalità e ai limiti del giudizio in cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

La seconda censura è invece inammissibile in quanto non tiene conto dei limiti di deduzione del vizio di motivazione derivanti dalla disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione.

Con il terzo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 per violazione degli artt. 77 e 111 Cost., nonchè dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15, in quanto difetterebbero i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 77 Cost., la questione è già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte “… poichè la disposizione transitoria -che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito- è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521). Peraltro la censura è proposta in termini assolutamente generici ed il ricorrente non si cura di indicare quale profilo di rilevanza essa avrebbe in relazione alla decisione del caso di specie.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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