LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36396-2018 proposto da:
V.M., M.M.P., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISTILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA REHO;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. con sentenza pubblicata in data 29/5/2018, la Corte di Appello di Genova, respingendo l’appello proposto da S.A. e da altri litisconsorti, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti, avente ad oggetto la declaratoria della illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Ministero della Università, dell’Istruzione e della ricerca, la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive o, in via subordinata o aggiuntiva, al risarcimento del danno.
A fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha dato atto che i dipendenti, odierni ricorrenti, erano stati immessi in ruolo e che tale immissione costituiva una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione e ha, conseguentemente, respinto le domande di conversione del rapporto e di risarcimento del danno. Contro la sentenza S.A., V.M. e M.M.P. hanno proposto ricorso per cassazione; il Ministero non ha svolto attività difensiva.
La proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla parte ricorrente.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale le partì ricorrenti hanno depositato atti di rinuncia al ricorso.
Poiché la controparte non si è costituita, non è necessaria la comunicazione né l’accettazione ai fini della pronuncia sull’estinzione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Poiché non si tratta di una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, bensì di estinzione, la parte ricorrente non è tenuta al versamento dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021