Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.37144 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11760/2017 proposto da:

Università Degli Studi Di Catania, elettivamente domiciliato in Roma Via XX Settembre 3 presso lo studio dell’avvocato Sassani Bruno Nicola che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Santangeli Fabio;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3735/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 da Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1.L’università degli Studi di Catania propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3735/2016 del 26 ottobre 2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificatogli dalla agenzia delle entrate, con il quale le veniva contestata la violazione dell’obbligo di chiedere la registrazione del decreto di esproprio n. 4148/09 e conseguentemente irrogate le sanzioni per Euro 138.706,00, liquidando le imposte ipotecaria e di registro in misura proporzionale.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – l’appello è fondato; – che il T.U. n. 131 del 1986 prevede la necessità della presentazione dei modelli per la richiesta di registrazione del decreto di espropriazione; che l’appello incidentale era infondato.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

La pubblica udienza del 19/10/2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 1.8 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso del rigetto del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 2.Con la prima censura si prospetta la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5); per avere la regionale, implicitamente, ritenuto la legittimità delle sanzioni applicate alla università, in contrasto con quanto affermato dalla CTP e nonostante la contribuente avesse prodotto la regolare richiesta di registrazione del decreto di esproprio illegittimamente rifiutato dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva confermato la regolare presentazione della richiesta pur contestando la misura delle imposte applicate, come evincibile dalla documentazione prodotta in primo grado e trascritto nel ricorso per cassazione.

La CTR avrebbe dunque omesso di esaminare la documentazione prodotta nel giudizio di merito dalla quale è inferibile la corretta presentazione della richiesta di registrazione del decreto di esproprio.

3. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4); per avere il decidente omesso di pronunciarsi sui motivi dell’appello incidentale riportati a pagina 14 dell’atto stesso, laddove l’Università contestava la sentenza della CTP nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di illegittimità dell’avviso di liquidazione per carenza dei requisiti prescritti dalla legge, atteso a fronte della puntuale eccezione di carenza motivazionale per l’omessa indicazione delle norme di riferimento, contenendo l’avviso opposto solo il richiamo ad una nota dell’ente impositore.

4. Il terzo mezzo critica la sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4); per avere il giudicante omesso di pronunciarsi sulla mancata applicazione delle agevolazioni richieste ai sensi dell’art. 1, comma 7 TUIR, come risulta dalla pagina 15 dell’appello incidentale, reputando di essere ente assimilabile allo Stato ovvero agli enti territoriali pubblici D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1.

5. Con l’ultima censura si lamenta l’omessa motivazione o motivazione apparente per avere la Regionale ritenuto apoditticamente l’infondatezza dell’appello incidentale senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento.

6. La prima censura è fondata.

La CTR ha omesso di valutare la documentazione prodotta dall’Università – in particolare la nota del 19.04.2010 dell’amministrazione finanziaria, la nota del 14.04.2009 dell’università Degli Studi Di Catania dalle quali si evince – secondo quanto trascritto nel ricorso per cassazione – che l’amministrazione finanziaria contestava all’ente ricorrente la misura delle imposte ritenendo l’università non assimilabile agli enti di cui all’art. 1, comma 7 citato e non l’omessa presentazione dell’atto per la registrazione.

La stessa con motivazione apodittica afferma la necessità di presentazione dei modelli per la registrazione dei decreti di espropri, trascurando di considerare la corrispondenza intervenuta tra le parti, in merito alla quale difetta qualsiasi riferimento nel corpo della sentenza.

7.Parimenti fondata è la seconda censura, in quanto l’accoglimento dell’appello principale in ordine alla necessità di presentazione del modello di registrazione del decreto di esproprio non comporta necessariamente la reiezione del motivo dell’appello incidentale in merito alla carenza motivazionale dell’avviso di liquidazione, con la conseguenza che si deve ritenere sussistente il vizio denunciato perché i giudici di appello hanno completamente omesso la decisione su di un punto che si palesa indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr Cass. 15255 del 04/06/2019; n. 20718 del 2018; n. 13425 del 2016).

8. Il terzo motivo è destituito di fondamento, pur non avendo la CTR adottato alcuna decisione sull’estensione delle agevolazioni ex art. 1, comma 7, cit. anche alle Università.

8.1 Ora, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dall’eventuale sufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale. In proposito va condiviso il principio da ultimo ribadito da Cass. n. 16164/15 proprio in tema di vizio di omessa pronuncia, anche sulla scia di Cass. S.U. n. 8077/12 (contra, ancora di recente, Cass. n. 20716/2018; n. 11828/14, che però non affronta i principi di fondo affermati dalla cit. Cass. S.U. n. 8077/12 sui poteri di questa S.C. come giudice – anche – del fatto processuale in tema di accertamento della validità degli atti e, a maggior ragione, della loro interpretazione finalizzata proprio alla verifica dell’esistenza o meno dell’error in procedendo denunciato).

Riaffermato, dunque, che spetta al giudice di legittimità, a fronte della denuncia di un error in procedendo, accertare la validità e il tenore degli atti processuali, nel caso di specie dalla piana lettura delle conclusioni formulate nell’atto di appello risulta che il ricorrente aveva formulato (oltre alle censure sull’accertamento effettuato in ordine alle domande attoree) la richiesta di applicazione delle agevolazioni previste per lo Stato e gli enti pubblici territoriali.

8.2 Al riguardo, il regime fiscale contemplato dall’art. 1.5, della parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, che, per i trasferimenti immobiliari in favore dello Stato, prevedono l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale non è riferibile alle Università, le quali, a seguito della riforma di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, hanno natura di enti pubblici autonomi e non più di organi dello Stato (v. Cass. n. 9495/2010; n. 8824/2012; n. 25524/2019, in motiv). La questione relativa alla configurazione giuridica delle Università statali come organi dell’Amministrazione statale, dotati di ampia autonomia ordinamentale, gestionale e di bilancio, ovvero come enti pubblici (c.d. istituzionali), è stata ripetutamente esaminata da questa Corte (con riferimento prevalentemente alla questione della rappresentanza processuale obbligatoria o facoltativa della Avvocatura dello Stato), divenendo anche oggetto di un contrasto. 4 Tale contrasto è stato risolto dalle SS.UU. con la sentenza n. 10700 del 2006 (seguita dalle sez. semplici: cfr. Sez. lav. n. 20582 del 2008; 1" sez. n. 19128 del 2009; 5" sez. n. 9495 del 2010) che hanno individuato nelle Università un ente di diritto pubblico distinto dalle Amministrazioni dello Stato rilevando che “la L. 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica, ha dettato, nel titolo 2, nuove norme sulla autonomia delle Università. La legge, all’art. 6, comma 1, dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 Cost., hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; all’art. 7, nel comma 1, prevede che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori e da altre forme di autonome di finanziamento (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni); nel comma 7, dispone che le università possono adottare un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Si tratta di una disciplina che, mentre conferma la soggettività giuridica delle Università statali, già riconosciuta dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 1, ne rafforza significativamente l’autonomia, con l’attribuzione, oltre a quella didattica e scientifica, già presente nel citato R.D., di quella organizzativa, finanziaria e contabile, e soprattutto della autonomia normativa statutaria e regolamentare. Potestà, quest’ultima, idonea a caratterizzare le Università come ente pubblico autonomo, e non più come organo dello Stato. Ed in tal senso depone anche la mutata natura del rapporto di lavoro dei dipendenti, dal momento che sia gli impiegati tecnici ed amministrativi (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 6, comma 5), sia anche i docenti e ricercatori (L. 24 dicembre 1993, n. 937, art. 55, commi 9 e 10) sono da considerare non più dipendenti statali bensì dipendenti dell’Ente-Università”.

In conseguenza di tale diverso assetto istituzionale va escluso che le Università siano sovrapponibili o assimilabili allo Stato.

9. E’ fondato l’ultimo motivo.

Secondo l’indirizzo ampiamente condiviso della giurisprudenza di legittimità, sussiste motivazione apparente del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione quando pur se graficamente esistente (ed eventualmente sovrabbondante) non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 13248 del 2020, Cass. n. 9105 del 2017).

Quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento (oppure li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica), rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).

Spetta al giudice del merito il concreto apprezzamento di ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che appaia funzionale all’esame delle questioni introdotte dalle parti, e tale esame va esposto, seppure concisamente, per illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione.

I giudici di appello, con affermazioni assertive e apodittiche, hanno escluso la fondatezza del gravame incidentale senza argomentare alcunché in ordine alla indicazione delle prove, oggetto di valutazione, in base alle quali sarebbe risultata la regolarità della presentazione del decreto per la registrazione, alla denunciata carenza motivazionale dell’avviso e all’applicazione delle agevolazioni invocate e senza che venissero considerate le circostanze addotte dal contribuente – oggetto di discussione tra le parti.

Alla stregua di quanto esposto, il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso di cassazione vanno accolti; respinto il terzo; pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, respinto il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’udienza della quinta sezione civile della Corte di cassazione, effettuata da remoto, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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