Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.37145 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10370/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.N.;

E contro

Equitalia Nord s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 138/44/12 depositata il 24.10.2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.10.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

Udito il Procuratore Generale nella persona del sostituto Fulvio Troncone il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’autorità fiscale francese, iscriveva a ruolo somme per imposte sui redditi a carico di A.N.. Il concessionario Equitalia Nord s.p.a. notificava la conseguente cartella di pagamento che veniva impugnata dalla contribuente.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso sul presupposto che non vi era evidenza che l’autorità francese avesse compiuto gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 5 ovvero l’azione esecutiva di recupero del credito e che non risultava sussistente il titolo esecutivo (francese) abilitante l’iscrizione a ruolo.

Avverso la pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle entrate; la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame evidenziando la correttezza della statuizione di primo grado per non essere stati effettuati gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 60 del 2003, art. 5.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi.

A.N. e Equitalia Nord s.p.a. non hanno spiegato difese.

All’udienza camerale del 10.7.2020 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce il difetto di giurisdizione del Giudice adito ai sensi del D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Evidenzia che le questioni relative all’esistenza della domanda di assistenza, della presenza in essa delle dichiarazioni ed indicazioni indicate nel D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 5 e dell’allegazione della documentazione prevista dall’art. 5 sono, per il nostro ordinamento, questioni relative all’esistenza dell’azione esecutiva in capo allo stato estero, appartenenti alla giurisdizione del giudice di quello Stato.

2 Con il secondo motivo deduce il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione all’art. 1 c.p.c. e al D.Lgs. n. 546 del 2012, art. 2 per non essere la giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse devono essere disattese.

In attuazione della L. 1 marzo 2002, n. 39 (legge Comunitaria 2001), con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69 è stata recepita la direttiva del Consiglio del 15 giugno 2001 n. 2001/44/CE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea per il recupero dei crediti sorti in un altro Stato membro.

Con il successivo D.M. 22 luglio 2005, n. 179, pubblicato sulla G.U. 8 settembre 2005 n. 209, sono state emanate le disposizioni attuative del suddetto D.Lgs. n. 69 del 2003.

Dell’art. 5, il comma 1 espressamente prevede che: “Su domanda dell’Autorità richiedente, il Ministero dell’economia e delle finanze dà corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all’art. 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Il comma 8 prosegue affermando: “Per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.

Dell’art. 6, il comma 1 sancisce: “L’interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l’organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell’economia e delle finanze, ricevuta notifica dell’avvenuta impugnazione dall’Autorità richiedente o dall’interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa Autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell’Autorità richiedente e l’esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l’Autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell’importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all’Autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione”. Il comma 2 prosegue: “L’interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva deve adire l’organo competente, secondo le disposizioni dell’ordinamento interno”.

In base a tale normativa le contestazioni rilevabili, collegate alle irregolarità formali del procedimento di riscossione di un credito estero, possono essere soltanto quelle relative all’attività amministrativa finanziaria che procede (in questo caso italiana) e non quelle riconducibili alle sequenze procedimentali compiute all’estero; le contestazioni inerenti l’esistenza o l’ammontare del credito tributario devono invece essere risolte dal giudice nazionale dello Stato ove è sorta l’obbligazione tributaria.

Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 760 del 17/01/2006) ha avuto modo di affermare, sebbene con riferimento ad assistenza giudiziaria tra Italia e Germania, ma con principi utilizzabili nel caso che occupa che “in tema di rapporti tra la giurisdizione italiana e quella tedesca in materia tributaria, la Convenzione tra Italia e Germania sull’assistenza giudiziaria in materia tributaria, approvata con R.D.L. 9 settembre 1938, n. 1676, – dettando un criterio successivamente recepito dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69, art. 6 di attuazione della direttiva comunitaria 2001/44/CE, relativa tra l’altro al recupero di crediti connessi ai dazi doganali, all’IVA ed a talune accise, riserva alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza dei crediti per imposte dovute in Germania, e quindi anche quello di pronunciarsi in ordine all’eventuale prescrizione del debito stesso; qualora peraltro, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, l’autorità tedesca si avvalga della facoltà di rivolgersi a quella italiana per la riscossione dell’imposta, l’autorità italiana deve procedere in conformità alla legge italiana, e quindi mediante la notificazione della cartella esattoriale, la cui impugnazione, trattandosi di un atto emesso da un’autorità italiana e regolato dalla legge italiana, deve aver luogo dinanzi al giudice italiano; poiché in tal caso, pur essendo sorta all’estero, l’obbligazione è riconosciuta e recepita dalla nostra legge come obbligo tributario, e come tale è gestita dall’autorità italiana, la relativa controversia è devoluta al giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 soltanto ove abbia ad oggetto gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento, restando altrimenti attribuita alla giurisdizione tributaria”.

Detto orientamento è stato successivamente confermato (Cass. n. 19283 del 12/09/2014) essendosi ribadito che “in materia di crediti per tributi sorti negli Stati membri della Comunità Europea, le condizioni previste dall’art. 346 bis c.p.c., comma 2, lett. b), (“ratione temporis” applicabile) non vanno accertate dall’Amministrazione italiana prima di procedere ad esecuzione forzata, ma devono essere solo attestate nella richiesta di assistenza reciproca avanzata dalla Amministrazione finanziaria dello Stato che ha emesso il titolo esecutivo, sicché, ove la richiesta contenga l’indicazione della data di esigibilità del credito, la dichiarazione di non contestazione del credito e del titolo esecutivo nello Stato emittente, nonché quella del mancato integrale recupero del credito in quello Stato malgrado l’azione esecutiva in esso intrapresa, l’Amministrazione italiana può dare corso all’azione di recupero, fermo restando che le contestazioni concernenti il merito dei suddetti elementi vanno indirizzate all’organo competente dello Stato creditore, poiché riguardano il titolo esecutivo estero e non la procedura di riscossione del credito in Italia” (Cass. 8931/2018).

Nella specie le contestazioni attengono alla procedura di riscossione del credito in Italia, sicché la giurisdizione appartiene al Giudice italiano.

3. Con il terzo motivo l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 69 del 2003, artt. 5 e 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura non è fondata.

L’art. 7, par. 2, della direttiva 76/308/CEE testualmente dispone: “2. L’autorità richiedente può formulare una domanda di ricupero soltanto: a) se il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede; b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, la procedura di ricupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito”.

Il D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 5, comma 3, specifica che la domanda di recupero deve contenere:

“a) il nome, la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo o la sede e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione delle persone fisiche, delle persone giuridiche o di terzi debitori che detengono beni patrimoniali;

b) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dell’autorità richiedente;

c) il titolo esecutivo in base al quale si richiede il recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente;

d) la natura e l’importo del credito, specificando la somma dovuta a titolo di capitale, interessi, eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede l’autorità richiedente e quella adita;

e) la data di notificazione del titolo esecutivo all’interessato da parte dell’autorità richiedente o dell’autorità adita;

f) l’indicazione della data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro richiedente, richiedente, procedere al recupero;

g) la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato richiedente ovvero l’espressa volontà, in presenza di contestazione, di recuperare comunque il credito. In ogni caso la richiesta deve contenere la dichiarazione che la procedura di recupero è stata avviata nello Stato membro richiedente e che non porterà al pagamento integrale del credito;

h) ogni altra informazione utile”.

La CTR ha accertato che non era nemmeno presente la richiesta dell’autorità francese diretta a quella italiana con la quale si chiede la assistenza per il recupero del credito e, conseguentemente non era stata formulata nessuna delle dichiarazioni richieste e in particolare la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non erano contestati nello Stato richiedente ovvero l’espressa volontà, in presenza di contestazione, di recuperare comunque il credito. Inoltre la richiesta non conteneva la dichiarazione che la procedura di recupero era stata avviata nello Stato membro richiedente e che non avrebbe portato al pagamento integrale del credito.

La valutazione della sussistenza di tali requisiti, che attiene alla regolarità della procedura di recupero, rientrava certamente nella giurisdizione della Commissione Tributaria, che non ha in alcun modo esaminato il merito della pretesa.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di difesa di parte intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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