Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37147 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3434/2013 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.B. s.r.l., già V.B. s.n.c. di V.F. e V.S., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del controricorso, dall’Avv.to Vincenzo Taranto, con studio in Catania, via Aldebaran 21.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/18/11 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 12/12/2011, non notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 29 aprile 2021.

RILEVATO

che:

Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, V.B. s.r.l., già V.B. s.n.c. di V.F. e V.S. ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo la definizione della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136. Ha allegato, all’uopo, copia della domanda di definizione agevolata del 28/05/2019, il modello di pagamento e la quietanza di versamento degli importi dovuti per la definizione, nonché la notifica, a mezzo pec, dei predetti documenti all’avvocatura erariale.

CONSIDERATO

che:

La documentazione versata in atti dalla difesa della società controricorrente, comprova la sussistenza dei presupposti di cui al D.L. 23 ottobre 208, n. 119, art. 6 convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, determinandosi l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.

L’Agenzia dell’entrate, in data 29/03/2021, ha ricevuto notifica a mezzo posta certificata dell’istanza di definizione e della documentazione ad essa allegata, senza opporre diniego.

Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 6, comma 13, D.L. cit..

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136, e cessata la natura del contraddittorio.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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