LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3273/2015 proposto da:
M.J.P., (CF *****), rapp.to e difeso dagli avv. Gaetano Ragucci e Marco Squicquero, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma alla via Crescenzio n. 20;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4184/15/14, depositata in data 31 luglio 2014, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 4184/15/2014, depositata il 31 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Como aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate, preso atto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005, aveva ritenuto che il contribuente dovesse considerarsi fiscalmente residente in Italia.
Osservava la CTR, per quanto ancora rileva, che infondata era la questione relativa alla nullità dell’avviso di accertamento notificato oltre il termine quadriennale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 non potendosi considerare l’obbligo dichiarativo assolto con il rilascio dei mod. Cud e con il modello 770 del sostituto di imposta. Ugualmente infondata era la questione riguardante la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, in primo luogo non venendo in rilievo un vizio sanzionato con la nullità e, comunque, perché nel caso di specie non erano stati redatti, prima dell’emissione dell’avviso impugnato, i processi verbali di chiusura delle operazioni svolte da organi di controllo.
Quanto alla facoltà di produrre nuovi documenti, la CTR, osservava che nel rito tributario, in grado di appello, può essere offerta ogni prova, anche se producibile in primo grado, dovendo essere rispettato solo il termine di venti giorni liberi prima della trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32; inoltre, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza il 18 settembre 2012 e divenuto disponibile solo dopo il deposito della sentenza di primo grado, era stato legittimamente prodotto in giudizio, avendo l’Ufficio rispettato il predetto termine e dunque posto il contribuente nella condizione di poterne contestare il contenuto.
Quanto al merito della controversia, posto che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, nella specie l’Ufficio aveva affidato ad un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti la prova dell’ubicazione in Italia della sede principale degli affari ed interessi dell’appellato, per oltre la metà del periodo di imposta.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’Ufficio mediante controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo rappresenta la violazione degli artt. 99,101 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo la CTR erroneamente dichiarato utilizzabile il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, dal quale si ricavavano circostanze (riguardanti la presenza del contribuente per un numero significativo di giorni in Italia) non dedotte nel precedente grado di giudizio e non enunciate nella motivazione dell’avviso di accertamento.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 oltre a consentire al giudice di appello, di valutare la possibilità di disporre “nuove prove” (comma 1), fa espressamente salva la possibilità delle parti di produrre nuovi documenti.
1.3. La norma è stata correttamente applicata dalla CTR per ritenere utilizzabile il verbale redatto dalla Guardia di finanza. Il fatto, poi, che da tale verbale sia dato ricavare una precisa indicazione sull’effettivo tempo di permanenza del contribuente sul territorio italiano, non significa che nel processo sia stato introdotto, come afferma il ricorrente, un titolo diverso a sostegno della pretesa fiscale, estraneo cioè al nucleo motivazionale dell’avviso di accertamento, ma solo che, attraverso la nuova produzione, è stato documentato un ulteriore fatto idoneo a confermare la fondatezza della stessa pretesa tributaria, basata comunque, fin dall’origine, sulla circostanza che il tempo di permanenza nel territorio fosse superiore a sei mesi.
2. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 c.c., comma 1, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo erroneamente la CTR desunto il domicilio o la residenza del contribuente dall’individuazione del luogo di residenza della moglie e non dall’esatta individuazione del centro principale degli affari. Contesta, inoltre, le ulteriori argomentazioni esposte dalla CTR riguardo alla frequentazione dei familiari da parte del contribuente, il quale aveva dedotto che se è vero, come afferma il giudice di appello, che il coniuge ed i figli minorenni erano residenti in Italia, è anche vero che i propri genitori, ed i figli nati da un precedente matrimonio, si trovavano in Belgio.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Le argomentazioni svolte dalla CTR al fine di individuare il luogo di residenza del contribuente riposano, tra l’altro, sulla considerazione dei rapporti intercorsi tra il contribuente ed alcuni familiari residenti in Italia e sul rilievo che non era stata specificata la patologia dei genitori, tale da implicare la necessità di una continua assistenza; la raggiunta autonomia dei figli maggiorenni, poi, rendeva verosimile, secondo la CTR, che il contribuente avesse passato la maggior parte del proprio tempo con i minorenni residenti in Italia. Così argomentando, dunque, la CTR altro non ha fatto che trarre da determinati fatti conseguenze reputate logiche e ragionevoli, sicché il convincimento esplicitato dal giudice di appello non si presta alla censura del ricorrente, articolata sull’infondato presupposto della sussistenza di una violazione di legge.
2.3. Va inoltre evidenziato che non è solo da questi elementi che la CTR ha tratto l’indicata conclusione (riguardo alla permanenza del contribuente in Italia per la maggior parte dell’anno): all’uopo il giudice di appello ha, infatti, valorizzato numerosi altri indici (il contratto concluso con l’A.C. Milan, i prelievi operati con la carta di credito, il pagamento con cadenza mensile del compenso pattuito e le dichiarazioni rese dal preparatore atletico), da soli pienamente sufficienti a confermare la circostanza sottesa all’avviso di accertamento.
3. Il terzo motivo rappresenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo erroneamente la CTR applicato al caso in esame dell’art. 43, il comma 2 che consente, nella formulazione applicabile ratione temporis, per in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di notificare l’avviso di accertamento fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; nel caso in esame, invece, secondo il contribuente, avrebbe dovuto trovare applicazione il comma 1, che pone il termine di decadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo, in quanto l’omissione riguardava la dichiarazione di redditi comunque documentati dai certificati CUD presentati all’amministrazione finanziaria. Il contribuente, infatti, aveva subito una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 24, comma 1-ter) e quindi, ai sensi dell’art. 1, comma 4, dello stesso decreto, l’applicazione di tale ritenuta esonerava il soggetto d’imposta dall’obbligo di presentare la dichiarazione.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, comma 4, lett. b), esonera dall’obbligo di presentare la dichiarazione “le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta”.
3.3. La norma è stata invocata dal ricorrente sull’assunto che, nel caso in esame, l’accertamento aveva ad oggetto esclusivamente gli stessi redditi documentati dai certificati CUD presentati all’Amministrazione finanziaria e dunque non ci si trovava al cospetto di un caso di omessa dichiarazione (caso che, invece, ricorrerebbe ove l’accertamento avesse riguardato anche redditi diversi da quelli soggetti a ritenuta).
3.4. Il ragionamento svolto dal contribuente, dunque, si fonda sul possesso di soli redditi soggetti a ritenuta, circostanza che, esonerandolo dall’obbligo dichiarativo, comporterebbe che, in applicazione del comma 1, trovando applicazione dell’art. 43 cit., il comma 1 si sarebbe verificata la decadenza in relazione all’accertamento relativo al 2005.
3.5. La CTR ha però ritenuto infondata tale ricostruzione, affermando che “nel caso di specie se l’appellato, come asserisce l’ufficio, fosse stato fisicamente residente in Italia, i sostituti di imposta avrebbero dovuto assoggettare i compensi erogatigli a titolo di ritenuta a titolo di acconto e non di imposta, e l’inesattezza da loro compiuta sulla base delle informazioni fornite dall’interessato rendeva necessaria la dichiarazione di quest’ultimo al fine di assoggettare il reddito complessivo all’imposta in misura progressiva”.
3.6. La CTR, facendo dunque riferimento a compensi erogati a titolo di acconto e non di imposta, ha decisamente negato il presupposto di fondo sul quale si basa il ragionamento del contribuente, il quale nemmeno deduce di aver offerto nel corso del processo una specifica dimostrazione circa l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dai sostituti.
3.7. Pertanto, come pure chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 10/E del 14 maggio 2014, qualora il contribuente titolare di un CUD abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto oltre che un reddito di lavoro dipendente anche altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 non potrà che aversi, essendo stata omessa la dichiarazione dovuta, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata.
4. Le ragioni che precedono impongono, pertanto, il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021