Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3715 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35590/2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Urbana n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Ettore Grenci, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 19 giugno 2018, ha respinto l’appello proposto da B.G., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del 21 novembre 2016, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

1.2. La Corte territoriale ha posto a fondamento del diniego della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria le seguenti ragioni: 1) che il racconto delle vicende che avevano costretto il B. ad allontanarsi dalla Nigeria era inattendibile e che, comunque, le stesse – segnatamente, l’uccisione del padre in un’aggressione della quale lo zio era stato il mandante, perchè mosso dall’intenzione di appropriarsi di un terreno di famiglia – erano attinenti a questioni private; 2) che non era neppure certa la località la località nigeriana di provenienza del richiedente; 3) che la conseguita integrazione nel tessuto socio-economico del Paese ospitante non è requisito sufficiente a fondare il riconoscimento della protezione complementare.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di B. è affidato a tre motivi.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si denuncia, anche sotto il profilo della violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 la carenza e l’insufficienza logica della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello non avrebbe colto: “le premesse in fatto e in diritto del decisum”, perchè, a differenza di quanto ritenuto, il richiedente avrebbe reso un racconto attendibile delle vicende che l’avevano costretto all’espatrio, in linea con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: vicende assertivamente qualificate come private.

Il motivo è inammissibile.

1.1. Nella sentenza impugnata sono state puntualmente indicate ed illustrate le ragioni per le quali B. non è stato ritenuto credibile e non è stato stimato attendibile il racconto delle vicende che l’avevano costretto all’espatrio, le quali, peraltro, in difetto di ulteriori elementi di allegazione, dovevano ritenersi confinate nell’ambito dei contrasti familiari.

1.2. Un simile argomentare non può essere certo considerato come espressione di motivazione inesistente o apparente, stando all’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830) secondo cui tali anomalie si esauriscono nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ovvero nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

1.3. Lo stesso motivo è poi generico nella parte in cui omette di indicare non la dovuta precisione quale sarebbe stato il fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti del quale la Corte di appello non avrebbe tenuto conto. Secondo il diritto vivente (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), infatti, avendo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, siccome riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

1.4. Va, infine, ribadito il principio secondo il quale, ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)), ove le dichiarazioni dello straniero siano inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711); d’altro canto il tema della valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, fatta oggetto del sindacato in cassazione attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal giudice di merito, si sottrae allo scrutinio proprio del giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

1.5. Peraltro, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), riconducibile all’azione di privati, l’onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l’obbligo di integrazione istruttoria officiosa il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 (Sez. 1 -, n. 8930 del 14/05/2020, Rv. 657903): onere, cui nella specie, non si è adempiuto nei termini richiesti.

2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è denunciato l’omesso esame di un fatto storico principale decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: ossia la situazione oggettiva ed attuale del Paese di origine del richiedente, descritto dalle fonti internazionali aggiornate, riportate nell’impugnativa, come teatro di conflitti armati interni suscettibili di generare un clima di violenza generalizzata.

3. Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla preterizione della valutazione del disturbo traumatico da stress allegato dal ricorrente, suscettibile di comprovarne la situazione di vulnerabilità, come tale integrante l’ulteriore presupposto richiesto per beneficiare della protezione umanitaria.

4. E’ fondato il terzo motivo, con efficacia assorbente sul terzo.

4.1. Deve essere ricordato come, la valutazione della domanda di protezione internazionale debba avvenire, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), tramite l’apprezzamento di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell’adozione della decisione. A ciò deve aggiungersi l’obbligo, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di esaminare ciascuna domanda alla luce delle informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo.

4.2. Alla stregua delle riportate disposizioni, emerge che la valutazione della domanda di protezione internazionale presuppone, per un verso, il dovere di cooperazione del richiedente asilo, consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda; per altro verso, l’obbligo dell’autorità decidente di informarsi, in modo adeguato e pertinente alla richiesta, in ordine alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (Sez. 1, n. 11175 del 10/06/2020, Rv. 658032; Sez. 6 – 1, n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01).

4.3. In particolare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione. (Sez. 6 – 1, n. 17075 del 28/06/2018, Rv. 649790 – 01) e specifico, nel senso che deve dar conto delle fonti di informazione consultate (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01): infatti “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Sez. 1 -, n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 – 01).

4.4. Nel caso al vaglio, la Corte territoriale, non avendo nutrito dubbi in ordine alla provenienza dalla Nigeria del richiedente protezione – essendo, invero, del tutto irrilevante l’incertezza in ordine al villaggio o alla città di origine -, esercitando i propri poteri-doveri di cooperazione istruttoria, avrebbe dovuto accertare, consultando le “Country of Origin Information” (COI), se in Nigeria è presente o meno un conflitto interno suscettibile di generare una situazione di violenza diffusa e indiscriminata, dando puntualmente conto delle fonti compulsate. In difetto di ragguagli circa tale decisivo accertamento, la motivazione a corredo del diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), si rivela apparente perchè del tutto apodittica.

5. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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