Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37151 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 4202-2013, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, cf *****, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– Ricorrente –

contro

P.G., cf *****, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, dal quale, unitamente e disgiuntamente con gli avv.ti Natale Mangano e Sonia Vulcano, è rappresentato e difeso;

– Controricorrente –

Avverso la sentenza n. 48/05/2011 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 30.06.2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14.09.2021 dal Consigliere Dott. Francesco FEDERICI.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 48/05/2011, depositata il 30 giugno 2011 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che, accogliendo l’appello di P.G. avverso la pronuncia del giudice di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003 ai fini Iva ed Irap.

Ha rappresentato che il contenzioso aveva tratto origine dall’atto impositivo, del complessivo importo di Euro 18.175,77, emesso e notificato a seguito della rideterminazione del prezzo di cessione delle quote latte al proprio figlio, titolare di altra azienda agricola. Nel successivo contenzioso introdotto dal contribuente la Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 34/07/2010, aveva respinto le ragioni del P., limitandosi a rideterminare, in diminuzione, il prezzo di cessione del latte. L’appello del contribuente era stato invece accolto, annullando integralmente l’avviso di accertamento, con la pronuncia ora impugnata.

L’Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza del giudice regionale con tre motivi, cui ha resistito il P. con controricorso.

Nelle more del giudizio il contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2018, n. 136. Fissata l’udienza camerale, la difesa dell’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO

che:

Ricorrono i presupposti previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6 avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata della controversia pendente. L’Agenzia delle entrate ha attestato, con documentazione ritualmente depositata agli atti di causa, che il P. ha eseguito i pagamenti dovuti e la procedura risulta regolarmente perfezionata.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per la definizione delle pendenze tributarie e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, e del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto della cessazione della materia del contendere è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782; 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio n. 4202/2013. Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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