LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PERRINO Angel – M. –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeri – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10387/2015 R.G. proposto da:
M.F., rappresentato e difeso dall’avv. Silvana Bianchi, presso la quale è elettivamente domiciliata in Genova, via Santi Giacomo e Filippo, n. 19, int. 5;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1076/02/14 della Commissione tributaria regionale per la Liguria, depositata il 7/10/2014 e notificata il 7/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.
RILEVATO
che:
1. In data 5/4/2011, l’Agenzia delle Entrate notificò a M.F., ragioniere commercialista, un invito a comparire, cui seguì, in data 9/1/2012, la notifica di avviso di accertamento con il quale furono accertati maggiori ricavi da lavoro autonomo relativi all’anno di imposta 2006 e dunque maggiori redditi ai fini Irpef, Addizionali regionali e comunali, Irap e Iva e fu irrogata una sanzione pecuniaria. Impugnato il predetto atto dal contribuente, la C.T.P. di Genova respinse il ricorso con sentenza n. 332/13/12 depositata il 9/10/2012, che fu parzialmente riformata dalla C.T.R. per la Liguria, adita sempre dal contribuente, con la sentenza n. 1076/2/14 depositata il 7/10/2014, con la quale ridusse la quantificazione contenuta nell’avviso di accertamento e compensò le spese di lite.
2. Contro la predetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere l’Ufficio affermato che il principio di cassa, sulla base del quale era stato determinato il reddito da lavoro autonomo e che poteva comportare uno sfasamento temporale tra prestazione e incasso della parcella, non avrebbe inciso sul recupero effettuato in quanto i compensi percepiti e non fatturati, né contabilizzati dal contribuente si riferivano a prestazioni periodiche aventi cadenze regolari, benché tutte le fatture fossero state in realtà emesse al momento del pagamento avvenuto l’anno successivo, conformemente al principio di cassa.
2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 4-bis, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere l’Ufficio provveduto alla rettifica sulla base di presunzioni semplici D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, ultimo periodo, senza considerare che l’ammontare delle attività non dichiarate non superava la soglia da tali norme prevista (fino a un massimo di 50 mila Euro e di importo pari o inferiore al 40% dei ricavi e compensi dichiarati).
3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 e dell’art. 92 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la C.T.R. compensato le spese di lite, nonostante l’appello avesse accolto la quasi totalità delle ragioni dell’appellante, senza motivare in alcun modo.
4. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che, assumendo una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito e avendo funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, devono necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e contenere con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, oltre ad esigere una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 5, 22/09/2014, n. 19959; Cass., Sez. 6 – 5, 22/09/2014, n. 19959; Cass., Sez. 1, 18/05/2005, n. 10420).
Essi, pertanto, non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità (Cass., Sez. 6 – 5, 22/09/2014, n. 19959; Cass., Sez. 1, 18/05/2005, n. 10420), né i requisiti sopra descritti possono dirsi soddisfatti quando il ricorso sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello o si riveli del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione, rendendosi in tal modo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 6-5, 22/1/2018, n. 1479).
Nella specie, il ricorrente si è limitato a sollevare rilievi critici sul modus operandi dell’Ufficio, sia nell’applicazione del principio di cassa, sia nell’avvio di un accertamento induttivo mediante il sistema degli studi di settore in assenza dei presupposti, senza proporre però alcuna specifica censura sulla sentenza impugnata e senza precisare in che termini i giudici di merito abbiano errato in concreto nell’applicazione delle norme asseritamente violate, così rendendo oscuri i motivi di doglianza e impedendo di comprendere i termini precisi del devolutum.
Ne consegue l’inammissibilità delle censure.
5. Il terzo motivo è infondato.
L’art. 92 c.p.c., comma 2, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, stabilisce infatti, nella formulazione vigente ratione temporis (ossia quella antecedente alla modifica introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1), che il giudice possa compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti quando vi sia soccombenza reciproca o concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
Secondo quanto affermato da questa Corte, la nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità, non soltanto una pluralità di domande contrapposte accolte o rigettate che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti o l’accoglimento parziale di un’unica domanda articolata in più capi, allorché ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati altri, ma anche, per quanto qui interessa, l’accoglimento parziale di un’unica domanda articolata in un unico capo, quando la parzialità sia meramente quantitativa (Cass., sez. 3, 21/11/2009 n. 22381; Cass., sez. 6-3, 23/1/2012 n. 901; Cass., sez. 2, 23/9/2013 n. 21684; Cass., sez. 3, 10/11/2015, n. 22871; Cass., Sez. 3, 22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez. 1, 24/04/2018, n. 10113; Cass., Sez. 3, 15/01/2020, n. 516).
In tali casi, il giudice che intenda compensare parzialmente le liti procede sulla base del principio di causalità, imputando idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per avere resistito a pretese fondate o avanzato pretese infondate e condannando la parte che abbia causato in misura prevalente detti oneri al pagamento di tale corrispondente maggior misura (Cass., Sez. 3, 22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez. 3, 15/01/2020, n. 516), mentre qualora intenda operare l’integrale compensazione delle spese non è tenuto ad indicarne le ragioni, atteso che l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta costituisce, per la parte non accolta, un’ipotesi di soccombenza reciproca e che l’obbligo di motivazione si riferisce alla sola compensazione derivante da “altre gravi ed eccezionali ragioni” (Cass., Sez. L, 07/08/2019, n. 21157; Cass., Sez. 6 – 3, 15/05/2018, n. 11815).
Alla luce dei suddetti principi, può allora dirsi che, nella specie, la decisione sulla compensazione delle spese di lite adottata dalla C.T.R., ancorché laconicamente argomentata sulla base della asserita “complessità della fattispecie”, non possa considerarsi affetta dalla lamentata nullità, essendo seguita all’accoglimento solo parziale dell’appello e alla mera riduzione della quantificazione contenuta nell’avviso di accertamento.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
11. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità dei primi due motivi e l’infondatezza del terzo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
PQM
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis, stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021