Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37156 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A.M. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 566 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale e controricorrente successivo –

Contro

Argo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore L.M.W., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to Maurizio Sarra, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– controricorrente e ricorrente (successivo) incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 181/03/2011, depositata il 10 novembre 2011, non notificata e l’annullamento del diniego di definizione agevolata della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 181/03/2011, depositata il 10 novembre 2011, la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Argo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 39/02/2009 della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società – esercente attività di servizi di cura degli animali da compagnia – avverso la cartella di pagamento n. ***** con la quale, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis era stata iscritta a ruolo la somma di Euro 24.729,15, per omesso pagamento di Irpef, Irap e Iva, interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2004;

-la CTR, in punto di diritto, ha osservato che, come affermato dal giudice di primo grado, stante l’irregolarità del “procedimento notificatorio” (dell’atto prodromico c.d. avviso bonario) la cartella di pagamento in questione era nulla;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, Argo s.r.l.;

– la contribuente ha depositato istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, intendendo avvalersi delle disposizioni della norma per la definizione agevolata della controversia tributaria; avverso il sopravvenuto diniego di condono, la contribuente propone ricorso successivo cui resiste con controricorso l’Agenzia;

– i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi successivi (il secondo dei quali proposto dalla contribuente è convertito in ricorso incidentale), attesa la connessione oggettiva e soggettiva;

-con il primo motivo diricors, Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis, comma 3, L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 115 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto nulla la cartella di pagamento per irregolarità del “procedimento notificatorio” del c.d. avviso bonario: 1) ancorché la comunicazione di irregolarità fosse stata inviata con la modalità della raccomandata n. ***** del 13 giugno 2007, non essendo applicabile all’avviso bonario la procedura notificatoria di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c., richiamata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; 2) non fosse, in ogni caso, necessaria la “comunicazione di irregolarità”, in quanto non sussistevano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, trattandosi di omesso versamento dell’imposta dovuta, con conseguente contenuto meramente liquidatorio della cartella di pagamento quanto alle somme dichiarate e non versate;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 277 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, u.p., e art. 36 per avere la CTR: 1) omesso di pronunciarsi in ordine alle eccezioni – sollevate dall’Ufficio nelle controdeduzioni al ricorso e nell’atto di appello concernenti la regolarità della “notificazione” della comunicazione di irregolarità con le forme della raccomandata semplice e, in ogni caso, la mancata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 non sussistendo nella specie “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, trattandosi di cartella esattoriale a contenuto liquidatorio delle imposte dichiarate e non versate dalla contribuente per l’anno 2004 (pag. 4 del ricorso); 2) omesso di indicare i motivi di fatto e di diritto della decisione, dando luogo a difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente;

-con il ricorso (incidentale) successivo, la società contribuente denuncia l’illegittimità del sopravvenuto atto di diniego di condono per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 essendo la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis da considerare atto impositivo e non di mera liquidazione e riscossione, trattandosi del primo atto impugnabile, contenente la pretesa fiscale, non preceduto da altro atto di rettifica; quanto alla asserita erroneità dell’importo indicato come dovuto per la eventuale definizione qualora l’atto impugnato rientrasse tra quelli definibili (da determinarsi, ad avviso dell’Ufficio, non già nella misura indicata di Euro 216,55, calcolata sul valore della controversia di Euro 4.331,05, ma nella misura di Euro 630,83 calcolata sul valore della controversia di Euro 12.616,66), la ricorrente evidenzia come la controversia fosse proseguita dinanzi alla Corte per la parte del debito erariale costituito dall’omesso versamento della somma richiesta “a titolo di acconti”, ammontante a Euro 4.380,00 (come ammesso dalla stessa Agenzia nel ricorso dinanzi alla CTR, riprodotto, nella parte di interesse, in ricorso a pag. 16);

– per motivi di priorità logico-giuridica, deve partirsi dall’esame del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego di condono, intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello n. 181/03/11 della CTR della Basilicata che aveva confermato l’annullamento della cartella esattoriale con cui, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis era stata iscritta a ruolo la somma di Euro 24.729,15, per omesso pagamento di Irpef, Irap e Iva, interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2004;

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso (successivo) della contribuente per asserita difformità tra l’originale del ricorso notificato all’Amministrazione e la copia depositata presso la segreteria della Corte di cassazione, non essendo la invocata disciplina di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, applicabile nel giudizio di legittimità;

– va poi rilevata l’ammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione del diniego di definizione della lite pendente. Questa Sezione, con l’ordinanza n. 31049 del 2018, resa all’esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che “In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che la L. n. 289 del 2002, art. 16 e il D.L. n. 98 del 2011, art. 39 conv. nella L. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite” (Cass. n. 24530 del 2019);

-nella specie, l’Amministrazione aveva motivato il provvedimento di diniego della definizione agevolata del 19 giugno 2019 (prot. 16612/2020) sul rilievo che: 1) la cartella di pagamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis non rientrava nell’ambito degli atti definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito dalla L. n. 136 del 2018; 2) in ogni caso, qualora la controversia fosse definibile, l’importo indicato ai fini della definizione (in Euro 216,55), risultava inferiore a quello eventualmente dovuto (di Euro 630,83, in relazione al valore della controversia pari, non già come asserito dalla contribuente, a Euro 4.331,05, ma a Euro 12.616,66);

-nel comporre un contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 ha affermato che “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”; nella detta pronuncia si è precisato che “laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum”;

-pertanto, se, in base al principio di cui sopra, la controversia in oggetto rientra nell’ambito delle liti definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito dalla L. n. 136 del 2018, con riguardo all’altra ragione di diniego opposta (in via subordinata) dall’Agenzia concernente la inferiorità al dovuto dell’importo indicato dalla contribuente per la definizione agevolata, per essere stato calcolato su un valore della controversia erroneo, va osservato che ai sensi dell’art. 6, comma 1, cit. “il valore della controversia è stabilito ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2”; l’art. 12, comma 2, cit., nella versione vigente ratione temporis, dispone che “per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato”; il parametro di riferimento del processo tributario e’, pertanto, l’atto impositivo oggetto di impugnazione e nel caso in cui l’atto impugnato riguardi più tributi, il valore della controversia si ottiene cumulando l’importo dei tributi liquidati dall’atto impugnato; ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso incidentale nella parte in cui aggredisce l’altra ragione (subordinata) del diniego di condono attinente all’asserita erroneità dell’importo indicato come dovuto per la definizione della controversia, avendo la contribuente – per quanto dedotto nel ricorso medesimo – determinato tale importo, non già come avrebbe dovuto, avuto riguardo al valore della controversia, pari all’importo dei tributi – al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni – indicati nella cartella di pagamento, ex artt. 36bis e 54bis cit., quale primo atto impositivo, ma con riferimento alla parte del debito erariale costituito dall’omesso versamento delle somme richieste a titolo di acconti (pari a Euro 4.380,00), in considerazione dell’espressa dichiarazione dell’Agenzia nel ricorso dinanzi alla CTR di avvenuto saldo Iva, con sgravio parziale, nonché di pagamento di Euro 11.677,00 sul totale dell’Irap da versare di Euro 16.057,00.

-il rigetto del ricorso (incidentale) della società contribuente con riguardo alla seconda ratio del diniego di condono (articolata nell’ipotesi, come nella specie, di qualificazione della controversia in esame tra quelle definibili ai sensi dell’art. 6 cit.) rende necessario l’esame delle questioni introdotte dall’Amministrazione Finanziaria con il ricorso principale avverso l’impugnata sentenza;

-in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, quand’anche se del caso logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., sez. un., n. 9636 del 2014; Cass. n. 12002 del 2014), va data precedenza all’esame del primo profilo del secondo motivo del ricorso concernente la denuncia di omessa pronuncia, che è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate;

– premesso che “se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, non è meno vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato” (Sez. U, Sentenza n. 20181 del 2019; sez. U n. 157 del 2020), nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate, in ossequio al principio di autosufficienza, ha sintetizzato in ricorso (pag.4) il contenuto delle eccezioni – che si assumono non esaminate dalla CTR – sollevate nelle controdeduzioni al ricorso e nell’atto di appello concernenti la regolarità della “notificazione” della comunicazione di irregolarità con le forme della raccomandata semplice non rientrando tale atto tra quelli per i quali il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 prevede la notificazione nelle forme di cui all’art. 137 e segg. c.p.c. e, in ogni caso, la mancata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 non sussistendo nella specie “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” – quale presupposto per l’invio del c.d. avviso bonario – trattandosi di cartella esattoriale a contenuto liquidatorio delle imposte dichiarate e non versate dalla contribuente per l’anno 2004 (pag. 4 del ricorso); tale sintesi delle eccezioni ivi indicata appare sufficiente, anche in considerazione di quanto si legge in incipit in controricorso che “il riepilogo dei fatti processuali contenuto nel ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate può ritenersi qui riproposto per ragioni di sintesi”;

– nella specie, la CTR limitandosi apoditticamente ad affermare che “l’esame degli atti di causa danno riscontro di quanto affermato dal primo giudice circa l’irregolarità del procedimento notifica torio sicché è legittima la pronuncia di nullità dell’accertamento opposto”, ha omesso di pronunciare sulle sopra richiamate eccezioni debitamente sollevate dall’Ufficio negli atti difensivi di merito;

– l’accoglimento del secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, comporta l’assorbimento del primo motivo;

– in conclusione, previa riunione dei ricorsi, va rigettato il ricorso successivo (incidentale) della contribuente mentre va accolto il secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso principale dell’Agenzia, con assorbimento del primo motivo, e con cassazione della sentenza impugnata – in relazione al motivo come accolto – e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte:

riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso successivo incidentale della contribuente; accoglie il secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata – in relazione al motivo come accolto – e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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