Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37159 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7456/2020 R.G. proposto da:

CFC Group s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore;

– ricorrente –

contro

Ecoffice s.r.l.;

– intimata –

per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 398/2020, depositata il 14 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sgroi Carmelo che chiede il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dalla CFC Group S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso per il pagamento della somma di Euro 1.394,71, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di Ecoffice s.r.l., quale corrispettivo di contratto di fornitura;

l’opposizione era fondata su unico motivo con il quale CFC aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore di quello di Roma per c:9plicita ri3Prva di competenza indicata nel contratto sottoscritto tra le parti;

il giudice dell’opposizione ha ritenuto infondata tale eccezione sulla base dei seguenti rilievi:

– il contratto, denominato “Ordine di smaltimento rifiuti n. 24 del 5/5/2015”, faceva riferimento ad una diversa vicenda contrattuale avente una data di inizio fissata per l’8/5/2015 ed una data di ultimazione fornitura fissata per il 31/7/2015;

– nello stesso “Ordine di smaltimento rifiuti” veniva pattuito alla lettera D) che “le prestazioni di cui al presente contratto saranno completate “entro e non oltre” la data del 31/7/2015 restando esplicitamente inteso che i termini sono da considerarsi essenziali e perentori ai sensi del codice civile”; le fatture poste a base del decreto monitorio fanno invece riferimento a prestazioni contrattuali diverse e successive al predetto segmento temporale (8/5/2015 – 31/7/2015), come dimostrato dai relativi formulari nei quali erano indicate le date effettive delle prestazioni di trasporto e smaltimento rifiuti per cui è causa e per le quali non era stato pattuito alcun foro competente esclusivo circa la loro interpretazione e/o esecuzione;

– nello stesso “Ordine di Smaltimento rifiuti” l’importo presunto dei lavori commissionati veniva fissato in Euro 3.002, cifra ben diversa ed inferiore rispetto a quella richiesta per le prestazioni per cui è causa (Euro 7.394,71); circostanza, questa, che concorre a dimostrare che le fatture de quibus fanno riferimento a prestazioni scaturenti da rapporti contrattuali nuovi e diversi da quelli dedotti dalla società opponente e per i quali non era stato pattuito alcun foro competente esclusivo circa la loro interpretazione e/o esecuzione;

nel predetto “Ordine di smaltimento rifiuti” era pattuita alla lettera A) che “ogni eventuale estensione del presente ordine olire la soglia del 20% dell’importo indicato potrà avvenire esclusivamente in seguito a specifico atto aggiuntivo stipulato dalla committente e sottoscritto tra le parti”;

avverso tale sentenza CFC Group S.r.l. propone regolamento di competenza;

l’intimata non svolge difese;

dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

il P.M. ha concluso per il rigetto del proposto regolamento di competenza.

CONSIDERATO

che:

la ricorrente chiede che vanga affermato il foro convenzionale esclusivo del Tribunale di Roma opponendo alla decisione impugnata le seguenti argomentazioni:

– le prestazioni rese dalla Ecoffice si inserivano all’interno di un contratto di appalto di lavori commissionato alla CFC;

– la necessità di una maggiore flessibilità nell’esecuzione delle prestazioni commissionate, in considerazione delle esigenze della Committente principale, induceva la CFC espressamente a “riserva(rsi) la facoltà di variare i termini sopra indicati a sua discrezione secondo le esigenze dell’amministrazione appaitante, previo avviso alla Ditta in tempo utile, come dimostra il fatto che benché il contratto prevedesse che le prestazioni affidate alla Ecoffice fossero espletate dal 8/5/2015 al 31/7/2015, in realtà i primi materiali da smaltire furono consegnati solo il 31/7/2015;

– tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo riportano nel riquadro riservato alla descrizione dei servizi espletati la dicitura “vs. dare per il servizio di prelievo trasporto e smaltimento rifiuti (cer. 170904) c/o vs. cantiere *****, ciò confermando che le prestazioni venivano espletate sempre nello stesso luogo ed in relazione al medesimo contratto di appalto principale;

– le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state emesse conformemente alle pattuizioni contrattuali concordate con l’ordine di servizio n. 24/2015, sia per ciò che concerne le modalità di emissione della fattura stessa, sia per quanto riguarda le condizioni praticate ed i prezzi unitari offerti;

– tali circostanze, unitamente considerate, provano che le parti di fatto hanno continuato ad utilizzare il contratto n. 24/2015 per la regolamentazione dei loro rapporti, con conseguente applicabilità anche alle prestazioni di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo della clausola derogatoria della competenza territoriale di cui alla lettera H;

– la clausola di cui alla lettera D) del contratto non può intendersi come diretta a fissare il termine di efficacia del contratto, dal suo tenore letterale evincendosi in maniera chiara ed inequivocabile che si trattava solo di termini per l’adempimento, posticipabili e prorogabili di comune accordo tra le parti;

– non coglie nel segno nemmeno l’ulteriore rilievo del Tribunale di Napoli secondo cui le fatture oggetto del decreto ingiuntivo farebbero riferimento a prestazioni contrattuali diverse, stante il superamento della soglia del 20% dell’importo di Euro 3.002 di cui alla lettera A) dell’ordine di servizio, trattandosi di importo “puramente indicativo”;

il ricorso è infondato;

le argomentazioni esposte non valgono a infirmare la correttezza della valutazione del giudice di merito;

l’esistenza di una continuità di fatto, in relazione al contesto operativo, delle prestazioni per le quali è causa con quelle oggetto dell’ordine scritto non può infatti ritenersi sufficiente ad estendere alle prima anche una disciplina convenzionale quale quella di deroga alla competenza territoriale che richiede necessariamente, proprio per il suo carattere derogatorio, una pattuizione espressa;

va in tal senso rammentato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare e va qui ribadito, “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un’interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari” (Cass. 06/10/2020, n. 21362);

per ragioni analoghe, deve escludersi la plausibilità di una proroga implicita di efficacia di una clausola, come quella sopra indicata, che reca, in sé e per il testo nel quale è collocata, una precisa indicazione limitativa di efficacia, contenutistica e temporale;

come condivisibilmente rilevato dal P.G. nelle proprie conclusioni, la frattura tra testo contrattuale sottoscritto e rapporto di fatto eseguito non potrebbe essere saldata mediante una opzione (unilaterale) che non sia sorretta da un secondo, ancorché collegato, negozio e neppure da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo iniziale;

l’esigenza della forma, precostituita quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l’impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della competenza sine die a una pattuizione che, con il limite obiettivo e temporale a suo tempo stipulato, ha esaurito la propria capacità regolativa;

occorreva, dunque, una clausola altra ed esplicita, correlata a una pattuizione altra e successiva; la mancanza di entrambe non consente di seguire il ragionamento estensivo della ricorrente; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

non avendo l’intimata svolto difese non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

rigetta il proposto regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma della dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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