Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3716 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36740/2018 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in Modena, via Nonantolana n. 192, presso lo studio dell’avvocato Chiara Busani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 24 maggio 2018, ha respinto l’appello proposto da I.J., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del 1 novembre 2016, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

1.2. La Corte territoriale ha posto a fondamento del diniego della protezione maggiore e della protezione complementare le seguenti ragioni: 1) che il racconto delle peripezie vissute in patria da I., in ragione della duplice condizione di cristiano e di omossessuale – e, quindi, colà esposto al rischio di persecuzioni e di trattamenti inumani anche da parte di organizzazioni non statuali, segnatamente da quella omofoba dei “Black Axe” e da quella fondamentalista islamica di “Boko Haram” – era inattendibile, perchè privo di intrinseca coerenza e in contrasto con le regole della logica; 2) che non era stata allegata e provata alcuna connessione specifica tra la situazione personale del richiedente ed il rischio di essere coinvolto negli attacchi terroristici sferrati da “Boko Haram”, tanto più che contraddittoriamente il richiedente aveva riferito di essersi trasferito proprio nel Borno State, regione in cui notoriamente imperversano gli atti di intolleranza nei confronti dei cristiani; 3) che la condizione di pregiudizio nella quale versano tutti gli omosessuali e i cristiani in Nigeria non era tale da integrare la situazione di specifica e personalizzata vulnerabilità richiesta per la concessione della protezione umanitaria.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di I.J. è affidato a tre motivi.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, nonchè il “difetto di motivazione”. Deduce, al riguardo, che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non credibile la versione dei fatti da lui resa, posto che l’onere di provare specificamente il pregiudizio del quale si teme l’avverarsi in ipotesi di rimpatrio forzato sarebbe inversamente proporzionale all’accertata condizione generalizzata di discriminazione e di esposizione al rischio di trattamenti degradanti riservata nel Paese di origine agli appartenenti a determinate categorie di persone: nel caso di specie gli omosessuali e i cristiani, perseguitati e vessati in Nigeria anche da organizzazioni estranee all’apparato statuale.

Il motivo è inammissibile.

Le argomentazioni cui esso è affidato sono aspecifiche, perchè per nulla correlate al tenore della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale: con dettagliate indicazioni sono state passate in rassegna le scansioni del racconto del richiedente e se ne è esclusa la credibilità, non solo perchè le stesse erano prive di riferimenti concreti, ma anche perchè erano del tutto implausibili, alla stregua di un vaglio compiuto sulla base di massime di esperienza. Donde, la censura si sottrae all’onore di confrontarsi con tutte le ‘rationes decidendì della singola statuizione.

D’altro canto, la valutazione di credibilità del racconto del richiedente è un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di ritenere veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; abbia presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile. Il sintagma inserito nella norma: “se l’autorità competente ritiene che” rende palese che il legislatore non ha inteso stabilire cosa il giudicante debba decidere, ma ha delineato soltanto il percorso che deve seguire per decidere. Donde, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, potrà dirsi violato soltanto nell’ipotesi in cui il giudice della protezione umanitaria non si attenga al detto percorso, non quando, dopo essersi conformato ad esso, decida per l’inattendibilità del racconto del richiedente protezione, tanto essendo riservato al suo libero ed insindacabile apprezzamento (Sez. 1 -, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361). D’altra parte, per quel che attiene al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs., art. 14, lett. a) e b), presupponendo tali forme di tutela una individualizzazione del rischio, qualora le dichiarazioni dello straniero siano ritenute inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c). Sostiene, al riguardo, che la Corte di appello avrebbe omesso di compiere accertamenti sui trattamenti inumani o degradanti riservati in Nigeria agli omosessuali e sulla situazione di conflitto armato interno e/o di violenza generalizzata, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia, ivi esistente.

3. Quanto alla prima parte della censura va ripetuto che, ove sia allegato il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, quali fonti di pericolo individualizzato prese in considerazione dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), la valutazione negativa della credibilità del richiedente esclude la necessità di un approfondimento istruttorio officioso.

4. Quanto alla seconda parte della censura, che si riferisce al pericolo generalizzato, corso da quanti si trovino nel Paese di origine del richiedente, di subire un danno alla vita e all’incolumità in ragione dell’esistenza di una situazione di guerra o, comunque, di violenza diffusa, il rilievo coglie, invece, nel segno.

4.1. Invero, lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ha l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (D.Lgs. cit., art. 3, comma 1), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perchè, a differenza delle altre forme di protezione, in quest’ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicchè, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l’indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento (Sez. 1 -, n. 13940 del 06/07/2020, Rv. 658384; conf. Sez. 1 -, n. 16122 del 28/07/2020, Rv. 658561 – 01; Sez. 3 -, n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 03).

4.2. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è, quindi, dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione. (Sez. 6 – 1, n. 17075 del 28/06/2018, Rv. 649790 – 01) e specifico, nel senso che deve dar conto delle fonti di informazione consultate (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01): infatti “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Sez. 1 -, n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 – 01).

4.3. Nel caso al vaglio, la Corte territoriale, non avendo nutrito dubbi in ordine alla provenienza dalla Nigeria del richiedente protezione, esercitando i propri poteri-doveri di cooperazione istruttoria, avrebbe dovuto accertare, consultando le ‘Country of Origin Information’ (COI), se in Nigeria è presente o meno un conflitto interno suscettibile di generare una situazione di violenza diffusa e indiscriminata, dando puntualmente conto delle fonti compulsate. In difetto di ragguagli circa tale decisivo accertamento, la motivazione a corredo del diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), si rivela apparente perchè del tutto apodittica.

5. Il terzo motivo – con il quale il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, – deve ritenersi assorbito.

6. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo (limitatamente alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), dichiarato inammissibile il primo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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