Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37160 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6494/2021 R.G. proposto da:

Sogepa S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Raoul Vaccaro e dall’Avv. Mirco D’Alicandro, con domicilio eletto in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano, n. 82, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Avagliano;

– ricorrente –

contro

M-Immobiliare S.r.l. e T & A s.r.l., entrambe in persona del loro legale rappresentante pro tempore Sig. Giovanni Mottura n.q.

amministratore giudiziario D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 35, ed entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Carmelo Curcio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Oslavia, n. 28;

– controricorrenti –

e contro

I.A., n. q. di ex amministratore giudiziario di M-Immobiliare, rappresentato e difeso dall’Avv. Gian Mario Longo;

– controricorrente –

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara resa nella causa iscritta al n. 1249/2020 all’udienza del 26 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore Generale Pepe Alessandro, che chiede dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento di competenza.

RILEVATO

che:

Sogepa S.r.l. propone, nei confronti di M-Immobiliare S.r.l. e T & A S.r.l. e di I.A., istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 26 gennaio 2021, con cui il giudice adito del Tribunale di Pescara, nel giudizio R.G. 1249/20 pendente tra tale società ed altre parti (avente ad oggetto obbligazioni afferenti contratto di affitto d’azienda e risarcimento danni), “ritenuto di poter differire al merito le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate da Sogepa”, ha adottato provvedimenti istruttori, in particolare disponendo c.t.u. per la quantificazione dei danni;

assume la ricorrente che, in tal modo, il giudice si è implicitamente pronunciato in termini negativi sull’eccezione di incompetenza (per esistenza di clausola compromissoria) formulata da essa Sogepa s.p.a. alla prima udienza dell’1 ottobre 2020 in opposizione alle domande riconvenzionali spiegate dalle società convenute;

di tale supposto implicito provvedimento reiettivo della eccezione di incompetenza la società si duole con il proposto regolamento, al quale resistono gli intimati depositando controricorsi;

dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

il P.M. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della proposta istanza di regolamento;

la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile in quanto diretto contro un provvedimento che non ha pronunciato sulla competenza;

invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l’art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza;

tale principio, più volte affermato da questa Corte, è stato ribadito dalle Sezioni Unite (ord. 29/09/2014, n. 20449), che hanno statuito l’inimpugnabilità con il regolamento ex art. 42 c.p.c. del provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza senza avere previamente rimesso la causa in decisione ed invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; con l’unica eccezione costituita dall’ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare, nel provvedimento, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, sempre che però ciò faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità;

tanto non si verifica nella specie ove il giudice, lungi dal qualificare, nel provvedimento, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, ha, proprio all’opposto, espressamente evidenziato – in termini di “assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità” – di voler “differire al merito le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate da Sogepa”;

né si può argomentare, come fa la ricorrente, dal fatto che, trattandosi di causa soggetta al rito del lavoro, ove non è prevista un’udienza di precisazione delle conclusioni ed ogni udienza è destinata alla discussione orale e alla conseguente pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo, per ciò solo il menzionato provvedimento deve comunque essere interpretato come implicita affermazione della competenza;

al contrario, come si ricava anche dal precedente richiamato in ricorso di Cass. 09/10/2020, n. 21849, è a tal fine necessario che il giudice abbia preventivamente invitato le parti alla discussione ex art. 420 c.p.c., comma 4, il che non risulta nemmeno dedotto che nella specie sia accaduto;

l’art. 420 c.p.c., comma 4, – giova rammentare -prevede che “se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo”;

come è stato acutamente evidenziato, tale norma “ha lo stesso significato della norma di carattere generale di cui al art. 187 dello stesso codice, comma 3 (in relazione al comma 2), che facoltizza il giudice istruttore a disporre la decisione separata, oppure unitamente al merito, di dette questioni. La scelta tra l’una e l’altra soluzione resta, perciò, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del lavoro, senza che questi sia obbligato a risolvere immediatamente le questioni pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio” (Cass. 07/09/1993, n. 9389);

in termini altrettanto espliciti e particolarmente calzanti al caso di specie è stato affermato che “i provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l’affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato secondo le ordinarie forme procedurali, che, nel rito del lavoro, postulano che il giudice inviti “le parti alla discussione” ex art. 420 c.p.c. Pertanto, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento ordinatorio, le cui affermazioni sulla competenza hanno solo valore giustificativo della scelta di decidere insieme sul merito e sulla competenza, sulla cui delibazione il giudice deve dare conto (Cass. 16/11/2010, n. 23112: principio affermato con riguardo al testo dell’art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla L. n. 69 del 2009)”;

nello stesso senso Cass. 19/04/2011, n. 8930, ha ritenuto “inammissibile il regolamento di competenza avverso l’ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed e’, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell’eccezione” (nello stesso senso, ex aliis, Cass. 30/04/2015, n. 8758);

in definitiva, anche alla luce di tali principi, nulla, nella specie, consente di attribuire al provvedimento in oggetto contenuto implicito decisorio sulla competenza ma al contrario deve a priori escludersi, per elementari ragioni di logica aristotelica, che possa ad esso attribuirsi alcun contenuto implicito sul punto in presenza di una esplicita negazione di un tale significato;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 sulla base del detto D.M., art. 5, comma 5, secondo cui “Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”;

invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dallo stesso art. 5, comma 1, e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta allo stesso art. 5, suddetto comma 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida – per ciascuno dei due controricorsi – in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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