LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26470-2018 proposto da:
COMUNE DI PIETRASANTA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, C/O STUDIO LEGALE LESSONA, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO IARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ORZALESI;
– ricorrente –
contro
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOVE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA GIANNERINI e FRANCESCO LENCIONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 413/2018 della COMM. TRIB. REG.TOSCANA, depositata il 23/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI,
RILEVATO
che:
M.L. ricorreva avverso gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Pietrasanta per gli anni 2009, 2010, 2011, con i quali gli venivano riconosciute le agevolazioni relative alla “prima casa”, in quanto il ricorrente aveva risieduto nell’abitazione di Pietrasanta (di sua esclusiva proprietà) senza i familiari, i quali, invece, avevano residenza nel Comune di *****. La CTP di Lucca, con sentenza 62/2016, respingeva il ricorso.
Proposto appello, la CTR Toscana, con sentenza n. 413/2018, lo accoglieva.
In particolare, la CTR, citando un proprio precedente, affermava che soggetto passivo dell’imposta non era il nucleo familiare, ma il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull’immobile, con la conseguenza che una famiglia anagrafica poteva essere costituita anche da una sola persona. Non poteva pertanto ritenersi che due persone sposate non legalmente separate o divorziate dovessero necessariamente avere la stessa residenza, in quanto i coniugi non erano più vincolati alla dimora abituale nella stessa abitazione, dato che l’obbligo di coabitazione di cui all’art. 143 codice poteva essere inteso nel senso di lasciar prevalere, per uno o per ciascuno di essi, una diversa e separata dimora. Pertanto, affermava la Commissione che era ragionevole ritenere che i benefici fiscali spettanti per l’abitazione principale non potessero essere subordinati alla circostanza che, nell’immobile adibito ad abitazione principale del proprietario, dimorasse stabilmente anche il coniuge.
Il comune di Pietrasanta ricorre per la cassazione indicata in epigrafe sulla base di un unico motivo.
Il contribuente si costituiva con controricorso.
Il Comune di Pietrasanta depositava memoria per l’udienza.
CONSIDERATO
che:
Con la prima censura, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, e del D.P.R. n. 223 del 1989, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. d), con decorrenza dal I gennaio 2007 – al comma 2, prevedeva: “…Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente”.
In particolare, l’ente comunale rilevava che per le annualità 2009-2011, qui esaminate, tale disciplina era espressamente richiamata dal D.L. n. 93 del 2008, convertito con L. n. 126 del 2008 che, all’art. 1 prevedeva che, a decorrere dall’anno 2008 era esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Deduceva che per abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, nonché quelle ad essa assimiliate dal Comune. L’esenzione si applica, altresì, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 3 bis, e art. 8, comma 4. Pertanto, dal combinato disposto di tali norme, secondo il senso letterale delle parole utilizzate dal legislatore, l’esenzione ICI per l’abitazione principale”, doveva intendersi quella ove il contribuente, salvo prova contraria, risiedeva anagraficamente e, comunque, per l’eventualità in cui lo stesso avesse una famiglia, quella ove vi dimorasse abitualmente con l’intera famiglia.
Nel caso in esame, il contribuente non poteva invocare il diritto all’esenzione in quanto era pacifico che il nucleo familiare dello stesso non risiedeva anagraficamente, né dimorava abitualmente presso l’immobile oggetto di tassazione.
Il ricorso è fondato.
Si osserva che questa Corte ha affermato che “..nel caso in cui il soggetto passivo sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l’art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia (Cass. n. 18096 del 2019; Cass. 28534/2020).
Si è inoltre precisato che, in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell’accertamento che l’immobile de quo costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie) (Cass. n. 15444 del 2017).
Da ultimo, Cass. n. 4166 del 2020 ha affermato che, in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. dalla L. n. 214 del 2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata che aveva escluso che l’immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro comune).”
Non realizzandosi nel caso in esame le condizioni indicate (essendo pacifico che il nucleo familiare del contribuente, negli anni esaminati, non risiedeva anagraficamente, né dimorava abitualmente presso l’immobile oggetto della tassazione) il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate e quelle del giudizio di legittimità poste a carico del soccombente.
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 26 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021