Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3717 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 118/2019 proposto da:

E.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Muzio Clementi 51, presso lo studio dell’avvocato Valerio Santagata, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Miraglia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 22 giugno 2018, ha respinto l’appello proposto da E.P., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del 13 febbraio 2017, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

1.2. La Corte di merito ha posto a fondamento del diniego della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria le seguenti ragioni: 1) che nella regione di provenienza del richiedente, quella dell’Edo State, non erano in atto conflitti armati interni, nè era riscontrabile una situazione di violenza generalizzata; 3) che l’appellante non aveva allegato situazioni di particolare vulnerabilità personale e, che, in ogni caso, la volontà di integrarsi nel tessuto socio-economico del Paese ospitante non era requisito sufficiente a fondare il riconoscimento della protezione complementare.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di E. è affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, artt. 7 e 14 in relazione all’art. 112 Cost. e art. 116 Cost., comma 6, quanto all’omessa valutazione della credibilità del ricorrente.

2.2.Con il secondo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’omessa statuizione sul riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

2.3. Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, in riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e l’omesso esame dei un fatto decisivo per il giudizio, ossia la situazione generale dell’Edo State.

2.4. Con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è denunciata la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, in relazione all’omessa attivazione dei poteri di integrazione officiosa del giudice in riferimento alla situazione esistente in Nigeria onde contestualizzare la situazione di vulnerabilità allegata dal ricorrente, integrata dalla deprivazione dei diritti fondamentali in quel Paese vissuta da persone di religione cristiana.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato quanto al primo e al secondo motivo di ricorso.

1.1. Il ricorrente aveva allegato di essere stato costretto alla fuga dalla Nigeria a causa delle violenze cui era stato sottoposto dagli adepti alla setta (altrimenti denominata ‘club’) degli Eye, cui egli aveva rifiutato di aderire.

1.2. Vengono in rilievo, quindi, comportamenti astrattamente suscettibili di integrare i trattamenti inumani e degradanti posti in essere da soggetti non statuali, rilevanti ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e art. 5, lett. c), (Sez. 6 – 1, n. 3758 del 15/02/2018, Rv. 647370 – 01).

1.3. Ne viene che la rinuncia dell’appellante alla domanda principale di riconoscimento dello “status di rifugiato” non poteva estendersi alla domanda di riconoscimento dell’indicata forma di protezione sussidiaria, per la quale è rilevante l’accertamento della credibilità del richiedente protezione (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711).

1.4. La constatazione dell’omesso esame della questione indicata comporta l’annullamento della sentenza impugnata per procedere all’esame della stessa.

2. In riferimento al profilo di doglianza che attinge la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va osservato quanto segue.

2.1. Deve essere ricordato come la valutazione della domanda di protezione internazionale debba avvenire, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), tramite l’apprezzamento di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell’adozione della decisione. Il D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 3, comma 5, lett. c), stabilisce, inoltre, che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere ritenga che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone. A ciò deve aggiungersi l’obbligo, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di esaminare ciascuna domanda alla luce delle informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo.

2.2. Alla stregua del riportato articolato normativo, emerge che la valutazione della domanda di protezione internazionale presuppone, per un verso, il dovere di cooperazione del richiedente asilo, consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda; per altro verso, l’obbligo dell’autorità decidente di informarsi, in modo adeguato e pertinente alla richiesta, in ordine alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (Sez. 1 -, n. 11175 del 10/06/2020, Rv. 658032; Sez. 6 – 1, n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01).

2.3. In particolare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Sez. 6 – 1, n. 17075 del 28/06/2018, Rv. 649790 – 01), e specifico, nel senso che deve dar conto delle fonti di informazione consultate (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01): infatti “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Sez. 1 -, n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 – 01). Inoltre, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente “fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 – 1, n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 – 01).

2.4. Stando a tali condivisibili principi, incorre, dunque, nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte: che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il Collegio di merito, si è sottratto all’obbligo di spiegare in base a quali specifiche fonti aveva ritenuto inesistente lo stato di violenza diffusa allegato dal ricorrente come fonte di pericolo per la propria vita ed incolumità personale, onde dare conto della puntualità e attualità della propria verifica e fare così in modo che la motivazione assumesse carattere effettivo.

3. Il terzo e il quarto motivo, in tema di protezione complementare, rimangono assorbiti.

4. In accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, la sentenza impugnata deve essere, dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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