LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22420-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.R.;
– intimato –
avverso la decisione n. 3443/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di MILANO, depositata il 14/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.
RITENUTO
che:
L.R., dipendente del Ministero delle Finanze, chiedeva il rimborso delle ritenute alla fonte operate dall’1.1.1982 all’1.3.1992 sull’indennità integrativa speciale a lui spettante e, contro il silenzio rifiuto dell’amministrazione, lo impugnava sul presupposto che l’indennità integrativa speciale fosse esente da ritenute e non concorresse a formare il reddito ai fini irpef.
La Commissione tributaria di primo grado di Como acccoglieva il ricorso, disponendo il rimborso, e la Commissione di secondo grado rigettava l’appello proposto dall’ufficio.
Quest’ultimo ricorreva alla Commissione Tributaria Centrale sez. di Milano che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di specificità, confermando la natura non retributiva dell’indennità in questione.
Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorreva l’ufficio sulla base di un motivo. In un primo tempo, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, necessaria sia per valutare il motivo di ricorso in merito alla specificità dell’appello che la notifica, e la causa veniva nuovamente chiamata all’udienza odierna.
Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduce nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La CTC ha, infatti, dichiarato inammissibile il gravame perché lo stesso non avrebbe contenuto alcuna censura dell’iter logico argomentativo seguito dalla CTR, né avrebbe denunciato errori procedurali in cui sarebbe incorso il giudice di appello. Sarebbe quindi mancata la specifica indicazione dei motivi dell’impugnazione, mentre l’ufficio afferma di avere chiaramente dedotto l’errore della CTR sulla natura giuridica dell’indennità in questione e sul suo regime fiscale.
Va premesso, come già accennato, che la controversia era stata rinviata a nuovo ruolo per la verifica della notifica al contribuente con acquisizione degli atti delle fasi di merito.
Si e’, così, potuto constatare che vi è in atti una scheda anagrafica del contribuente L. del 15.4.2011 dell’Agenzia, da cui risulta che dal 2004 era residente in *****, cioè il luogo dove il figlio ha ricevuto la notifica, per cui, a questo punto, la notifica può considerarsi regolare.
Va anche premesso che il ricorso è affetto da un chiaro errore materiale laddove nella prima parte dell’atto il contribuente viene ripetutamente indicato come ” M.C.”, evidentemente parte di altra causa identica; tuttavia, si tratta di errore limitato solo ad una parte del ricorso che non lo inficia, perché l’atto è redatto sulla posizione dell’effettivo contribuente L..
Ugualmente, il fatto che sia stato dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma nel merito denunci una errata interpretazione di legge, non ne determina l’inammissibilità, atteso che, per giurisprudenza di questa Corte, il contenuto del motivo, se oggettivamente chiaro nel suo contenuto e nell’oggetto, prevale sull’indicazione delle norme indicate in rubrica.
Il ricorso è fondato.
La lettura della CTC appare in effetti eccessivamente formalistica perché, in realtà, dal contenuto degli atti riportato in ricorso si comprende chiaramente che il motivo di impugnazione riguardava la natura dell’indennità e la sua tassazione, e quindi l’oggetto del ricorso non lascia spazio ad incertezza. Il richiamo alle circolari è compiuto evidentemente per rafforzare la tesi sostenuta dall’ufficio ricorrente.
E’ vero che il ricorso non contiene una formale e specifica censura, una critica letterale ai passi della sentenza di secondo grado, tuttavia occorre considerare che la giurisprudenza di questa Corte, in tema di specificità dell’impugnazione, ha affermato (Sez. V n. 2843 del 2020) che
“nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello; anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnaziorie”.
Dalla visione degli atti di merito, necessaria per valutare l’affermazione della CTC di inammissibilità, emerge che il ricorso è stato redatto su carta intestata dell’allora Intendenza di Finanza, utilizzando quello che doveva essere un formato prestampato, ma il contenuto e’, poi, battuto a macchina e, comunque, è del tutto evidente che, affermando che a norma delle circolari 1/RT del 15.12.1973 e n. 42 prot. 8/1811 del 22.12.1908 l’indennità integrativa speciale corrisposta ai pubblici dipendenti concorre alla formazione del reddito delle persone fisiche, l’impugnazione sì traduce in una contestazione della decisione di secondo grado che tale principio aveva negato L’oggetto dell’impugnazione, quindi, non lascia spazio a dubbi.
Oltretutto, nel merito questa Corte ha anche affermato (sez. VI-5, ord. n. 10028 del 2014) che l’indennità integrativa speciale, in quanto componente del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata all’IRPEF, che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, ha ad oggetto tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, mentre, per contro, l’esenzione prevista dalla L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, lett. E), è stata abrogata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42. In senso analogo, sez. V, ord. n. 14207 del 2019.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Peraltro, contenendo lo stesso solo il motivo sulla questione processuale, appare opportuno fare discendere dall’accoglimento la cassazione con rinvio, non emergendo dal ricorso se nelle fasi processuali precedenti, ed in particolare in primo grado, vi fossero altre questioni di merito dedotte, per cui il rinvio assicurerebbe, in tal caso, la possibilità di trattarle.
La causa va, quindi, rinviata alla CTR della Lombardia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021