Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37173 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1494-2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT’ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PANZAROLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE BORELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3049/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

RITENUTO

che:

La contribuente B.F. ricorre sulla base di sei motivi contro la sentenza della CTR della Lombardia che ha respinto l’appello della CTP di Milano che ha confermato tre avvisi di accertamento, per gli anni 2005, 2006 e 2007, con i quali, con metodo sintetico, erano accertati a suo carico maggiori redditi.

Gli accertamenti si basavano su spese per incrementi patrimoniali e spese gestionali di alcuni immobili, natanti ed automobili, in ciascuno degli anni interessati.

La CTR, confermando la sentenza di primo grado, affermava che gli elementi evidenziati dall’ufficio erano idonei a supportare la presunzione di possesso di maggior reddito, non avendo il contribuente fornito prova contraria, e confermava le sanzioni.

L’ufficio si è costituito con controricorso.

In vista dell’udienza odierna, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la contribuente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La sentenza non si è pronunciata sulla dedotta nullità degli avvisi di accertamento.

Il contribuente prospetta di avere contestato fin dal primo grado la motivazione degli avvisi, riportandola in atti; a pag. 21 del ricorso evidenzia che nelle pagine da 45 a 51 dell’appello aveva nuovamente dedotto il motivo.

Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La sentenza sarebbe nulla per mancanza di motivazione. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado non darebbe comunque conto dell’elaborazione del percorso logico seguito.

Con il terzo motivo deduce nullità/illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La CTR avrebbe omesso l’esame del fatto dedotto per cui le spese erano state sostenute dal padre della contribuente.

Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 111Cost., comma 6, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La sentenza sarebbe priva della esposizione delle ragioni in fatto e diritto su cui si fonda la decisione.

Con il quinto motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violaizone e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, della L. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il sesto motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Questi ultimi due motivi riguardano le sanzioni applicate.

L’ufficio invoca, pur rimettendosi alla valutazione di questa Corte, l’inammissibilità del ricorso, in particolare, quanto al motivo dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in virtù dell’esistenza di una c.d. “doppia conforme”,, e prospettando quindi la ricorrenza del divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., in base al quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado nell’ipotesi in cui nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni”.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

Questa Corte afferma costantemente il principio per cui “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6" (da ultimo, sez. I, n. 13248 del 2020).

Ancora, si afferma che “il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito”. (sez. IV, n. 3819 del 2020).

Quando la motivazione, poi, è per relationem alla sentenza di primo grado, è stato affermato che “e’ nulla la motivazione che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame”. (sez. IV, n. 27112 del 2018).

Nel caso di specie, ritiene il collegio che ricorrano le condizioni evidenziate dalla suddetta giurisprudenza per ritenere la sentenza impugnata effettivamente viziata da motivazione apparente. Questo sia riguardo al suo contenuto per relationem rispetto alla pronuncia di prima grado, che non consente – neppure indicando i motivi del ricorso in appello – di verificare se alla conferma della decisione di primo grado la CTR sia giunta attraverso un proprio esame critico dei motivi di gravame; sia anche nella parte in cui, con frasi assolutamente di stile (“scarsissime prove documentali e affermazioni di nessun valore probatorio”) senza alcuna specifica attinenza agli atti di causa, sancisce l’insufficienza della prova contraria addotta dalla contribuente.

Sotto il primo profilo, la sentenza afferma apoditticamente che non sussiste la lamentata mancanza di motivazione della sentenza di primo grado impugnata, senza dare alcun conto degli elementi in base ai quali giunge a tale conclusione.

Ricordati, poi, i dati di fatto su cui si fonda l’accertamento in questione, la sentenza sì limita ad affermare che la odierna ricorrente non ha assolto, nei gradi precedenti, al proprio onere probatorio; cìò manifesta attraverso la frase riportata sopra (“scarsissime prove documentali e affermazioni di nessun valore probatorio”) che, però, all’evidenza, non dà alcun conto dell’analisi degli elementi addotti dal contribuente che, invece, avrebbe dovuto essere esplicitata in dettaglio per giustificare tale giudizio.

Si tratta, quindi, di una motivazione effettivamente di stile, che non permette alcun controllo sul ragionamento che ha portato alla conclusione adottata dalla CTR.

L’accoglimento del secondo motivo comporta, quindi, che la sentenza impugnata debba essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

I restanti motivi restano, di conseguenza, assorbiti.

PQM

accoglie il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Dichiara assorbiti i restanti motivi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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