LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M – rel. Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9816/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
R.V., R.M.L., R.N. e D.L.D., tutti quali soci e l’ultimo anche quale legale rappresentante della cessata Parco Dragoni s.r.l., elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina n. 121, presso lo studio dell’avv. Carmela Margherita Rodà, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Michele D’Alessandro giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 1713/11/14, depositata il 7 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 9816/11/14 del 07/10/2014 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) ha accolto l’impugnazione proposta da R.V., R.M.L., R.N. e D.L.D. (di seguito soci o contribuenti) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP) n. 196/02/13, che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento notificato alla Parco Dragoni s.r.l. per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006 (avviso notificato anche ai soci personalmente a seguito della estinzione della società), nonché avverso i conseguenti avvisi di accertamento notificati ai singoli soci con riferimento alle rispettive quote di partecipazione agli utili;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato emesso in ragione del diverso valore stimato di sessantasei unità immobiliari oggetto di vendita, valore poi ridotto dalla CTP rispetto a quanto indicato nell’atto impositivo;
1.2. la CTR, accogliendo il ricorso dei contribuenti, evidenziava, per quanto interessa in questa sede, che: a) la responsabilità dei soci presupponeva l’esistenza di un debito tributario certo della società; b) nel caso di specie il debito tributario non poteva dirsi accertato in via definitiva prima della sua liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese, sicché i soci non ne rispondevano; c) la sentenza impugnata, “ad colorandum” non appariva “adeguatamente sostenuta da valide argomentazioni, tali da giustificare la operata rideterminazione dei presunti ricavi”, sicché andava riformata;
2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. i soci resistevano con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate contesta violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, e dell’art. 2495 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR considerato che i soci succedono nei debiti della società estinta e, ai fini della responsabilità di questi ultimi, non rileva la sussistenza di un accertamento definitivo del credito sociale intervenuto anteriormente alla sua estinzione;
1.1. il motivo è fondato nei limiti appresso specificati;
1.2. costituisce circostanza pacifica tra le parti, oltre che accertata dalla CTR, che Parco Dragoni s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data antecedente alla notificazione dell’avviso di accertamento, sicché i soci sono succeduti nella posizione originariamente spettante alla menzionata società sia dal lato attivo che dal lato passivo, essendosi verificato un fenomeno successorio sui generis (ex multis Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6070);
1.2.1. essendo succeduti a Parco Dragoni s.r.l., correttamente l’Amministrazione finanziaria ha notificato l’avviso di accertamento riguardante la società estinta ai singoli soci, che sono passivamente legittimati non solo a ricevere detta notifica in quanto successori della società, ma anche ad agire in giudizio per fare valere l’illegittimità dell’accertamento emesso nei confronti della società (così come avvenuto nel caso di specie);
1.2.2. i soci, peraltro, indipendentemente dalla loro legittimazione ad agire e resistere in giudizio quali successori della società, rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riconosciuto dal bilancio di liquidazione, così come previsto dall’art. 2495 c.c., comma 2, trattandosi di società a responsabilità limitata (cfr. Cass. n. 13386 del 17/05/2019; Cass. n. 23534 del 20/09/2019; Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 22014 del 13/10/2020);
1.2.3. e proprio al fine di far valere la responsabilità di detti soci, l’Agenzia delle entrate ha loro notificato singoli atti di accertamento (cfr. Cass. n. 14570 del 26/05/2021), impugnati dagli stessi con separati ricorsi poi riuniti in primo grado, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata;
1.3. la CTR, pertanto, avrebbe dovuto, in primo luogo, verificare la effettiva sussistenza del debito sociale, come indicato nell’originario avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta e notificato ai soci e, quindi, in caso di conferma integrale o parziale dello stesso, accertare i limiti della responsabilità dei soci e del liquidatore D.L.D. secondo quanto prospettato dagli avvisi di accertamento notificati a questi ultimi;
1.4. il giudice di appello, invece, ha erroneamente ritenuto che non vi fosse un debito accertato in via definitiva nei riguardi della società quando proprio l’esistenza di quel debito costituisce l’oggetto del giudizio sottoposto alla propria attenzione; e da tale erroneo presupposto ha tratto il convincimento, altrettanto erroneo, della irresponsabilità dei soci, che, invece, va regolata dal giudice del rinvio nei limiti di quanto previsto dall’art. 2495 c.c., comma 2;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e la conseguente nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza della CTP senza specificarne le ragioni;
2.1. il motivo è inammissibile;
2.2. come chiarisce la stessa CTR, l’argomentazione è adottata espressamente “ad colorandum”, sicché la stessa non integra la ratio decidendi (integralmente incentrata sulla mancanza di un accertamento definitivo del credito erariale) e non v’e’, dunque, alcun interesse ad impugnare da parte dell’Agenzia delle entrate;
3. in conclusione, va accolto il primo motivo e rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021