Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37176 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13755/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MiMi s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo Studio Grez & Associati s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Giovannelli giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2200/25/14, depositata il 17 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2200/25/14 del 17/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) ha accolto l’impugnazione principale proposta da MiMi s.r.l. in liquidazione (Mimi) e respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato (di seguito CTP) n. 25/07/12, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di cessioni intracomunitarie e cessioni all’importazione erroneamente ritenute non imponibili;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Mimi resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza depositata in data 03/06/2021 l’Agenzia delle entrate ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuta definizione delle lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. con modif. nella L. 17 dicembre 2018, n. 136;

1.1. con nota del 22/07/2021 Mimi si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, depositando i documenti attestanti l’intervenuta definizione agevolata della lite;

2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (Cass. n. 28311 del 07/11/2018; Cass. n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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