Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37177 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27282/2015 R.G. proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Fiorentino n. 41, presso lo studio dell’avv. C. Fabrizio Ferrara, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Caltanissetta n. 3913/21/14, depositata il 15 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 3913/21/14 del 15/12/2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Caltanissetta (di seguito CTR) ha dichiarato inammissibile l’appello di R.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (di seguito CTP) n. 206/03/13, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di ricostruzione del reddito di impresa di R.G., operata anche attraverso l’esame delle movimentazioni sui conti correnti bancari riconducibili a quest’ultimo;

1.2. la CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente sull’assunto difetto di specifici motivi di appello, pronunciando altresì nel merito di alcune delle censure formulate;

2. avverso la sentenza della CTR R.G. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente ritenuta l’ammissibilità del ricorso, sufficientemente specifico e autosufficiente, diversamente da quanto (genericamente) contestato dalla difesa erariale;

2. con il primo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati involgendo l’esame di questioni similari, R.G. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, per avere la CTR erroneamente dichiarato la inammissibilità del terzo e del quarto motivo di appello, da ritenersi sufficientemente specifici in relazione alle contestazioni mosse in primo grado;

2.1. i motivi sono fondati con riferimento alla terza, sesta e settima censura in appello, specificamente oggetto del ricorso per cassazione;

2.2. va osservato, in via generale, che “nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018);

2.2.1. ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016);

2.2.2. del resto, “nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione” (Cass. n. 707 del 15/01/2019);

2.3. la CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto, risultando dalle trascrizioni ritualmente effettuate dal ricorrente ai fini dell’autosufficienza del ricorso che, con riferimento al terzo motivo di appello, il ricorrente ha contestato specificamente il difetto di documentazione rilevato dal primo giudice e, con riferimento al sesto e al settimo motivo, ha eccepito l’omessa pronuncia della CTP, così assolvendo all’onere di impugnazione specifica;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, evidenziando che il contribuente avrebbe assolto all’onere di prova specifica richiesto dalla disposizione richiamata;

3.1. il motivo è inammissibile per difetto di interesse, salva la sua riproposizione in sede di rinvio;

3.2. invero, “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (così Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017);

3.3. nella specie, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, la CTR si è spogliata della potestas iudicandi, sicché non v’e’ l’interesse di R. ad impugnare una statuizione sostanzialmente formulata ad abundantiam;

4. con il quarto motivo di ricorso si contesta, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla statuizione sulle spese e all’applicazione del principio di soccombenza;

4.1. il motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento dei motivi primo e terzo e della conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata, che travolge anche la statuizione sulle spese;

5. in conclusione, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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