LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 377/2019 proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Maria Saviotti, giusta procura speciale allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Parioli n. 77, presso e nello studio dell’Avvocato Maria Beatrice D’Ippolito;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 18 maggio 2018, ha respinto l’appello proposto da M.A., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del 21 ottobre 2016, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di M.A. è affidato ad un solo motivo.
3. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, sui rilievi che: 1) la condizione di vulnerabilità del richiedente si sarebbe dovuta desumere dal danno grave che egli avrebbe corso in Patria per effetto del conflitto in atto all’interno del suo villaggio di provenienza, dal suo sradicamento, avvenuto in giovane età dalla famiglia e dal Paese di origine, dalle condizioni di analfabetismo e di povertà che ivi imperversano, dal difficile percorso migratorio e, che, in ogni caso avrebbe dovuto essere accertata dal giudice di merito in adempimento dei propri doveri di cooperazione istruttoria officiosa; 2) sarebbe stata, di fatto, elusa la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel Paese di origine e la positivamente intrapresa integrazione socio-lavorativa in Italia.
Il motivo è inammissibile.
Le doglianze cui esso è affidato risultano del tutto generiche ed afferenti al merito della valutazione operata dal giudice d’appello, con motivazione conforme agli orientamenti di questa Corte.
1.1. In particolare, se è vero che ai fini della protezione umanitaria: “Occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale”(Sez. 1, Ordinanza n. 1040 del 2020; Sez. 1, Ordinanza n. 23778 del 2019) e che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato che: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”(Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02), è anche vero, però, che, ai fini di detta verifica, certamente effettuabile dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, è: “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”(Sez. 1 -, Ordinanza n. 13573 del 02/07/2020, Rv. 658090 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 17169 del 2019; Sez. 1, Sentenza n. 8908 del 2019). La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, infatti, non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125).
1.2. Nella specie, dunque, non è censurabile il mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, non essendo state allegate, da parte del ricorrente, situazioni suscettibili di integrare una condizione di grave violazione dei diritti umani: tali non potendosi considerare nè la generale condizione di povertà del Paese di origine (Sez. 3 -, Ordinanza n. 20334 del 25/09/2020, Rv. 658988 – 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020, Rv. 658952 – 01), nè le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale (Sez. 1 -, Ordinanza n. 18805 del 10/09/2020, Rv. 658816 – 01) e neppure “il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione:”… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062).
1.3. Nella fattispecie al vaglio, peraltro, non possono dirsi rilevanti neppure gli allegati conflitti di casta, asseritamente esistenti nel villaggio di origine del richiedente, avendo la Corte territoriale evidenziato, con affermazione non contrastata dal ricorrente, come gli stessi non potessero essere considerati fonte di un danno grave per il M., dal momento che il padre continuava a vivere in quel contesto sociale pacificamente da vent’anni.
1.4. Va da sè che non ha rilievo l’esame del livello di integrazione eventualmente raggiunto in Italia dal richiedente isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062) 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese, essendo l’Amministrazione intimata rimasta tale. Doppio contributo se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021