Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37181 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29553/2015 R.G. proposto da:

Libra s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giancarlo Pellegrino, elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Governo Vecchio n. 20, presso lo studio dell’Avv. Marcello Mancuso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e:

Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del Direttore Generale f.f.

p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dall’Avv. Salvatore Buggea, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Silvio Pellico n. 10, presso lo studio dell’Avv. Enrico Valentini;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/24/15 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Palermo, depositata in data 21/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.

Con ricorso depositato il 20/3/2008, Libra s.r.l. (d’ora in poi anche “la società ricorrente”) propose ricorso contro l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento n. ***** notificata dall’agente della riscossione per la Provincia di *****, avente ad oggetto un credito dell’Agenzia delle Entrate per omesso pagamento dell’iva, sanzioni e interessi per l’anno 2003 per un importo complessivo di Euro 108.335,15, oltre compensi per la riscossione.

Con il ricorso di prime cure la contribuente fece valere, per quel che in questa sede ancora interessa, la decadenza dell’agente della riscossione dal diritto di esigere le somme iscritte a ruolo, stante la tardiva notificazione della cartella.

La CTP di Palermo accolse il ricorso dichiarando la decadenza dal diritto di esigere le somme iscritte a ruolo per la tardiva notificazione della cartella di pagamento.

Avverso la sentenza di primo grado propose appello solo l’Agenzia delle Entrate.

Integrato, per ordine della CTR, il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, il giudice d’appello rigettò l’eccezione preliminare svolta dalla contribuente di improcedibilità dell’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate e, nel merito, riformò la sentenza di primo grado rigettando l’originario ricorso di Libra s.r.l..

Avverso la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione Libra s.r.l., sulla base di un solo motivo.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a.

Agli atti, manca la prova del buon esito della notificazione alla contribuente ricorrente del controricorso depositato dall’agente della riscossione.

1. Con l’unico motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c.c. – Violazione del giudicato interno in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, la ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per avere la CTR rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’appello in quanto proposto, sostanzialmente, da un soggetto (l’Agenzia delle Entrate) privo di un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare, o meglio, come precisa la ricorrente nello sviluppo del motivo, privo della legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado in relazione al vizio riconosciuto dai giudici di prime cure.

Secondo la ricorrente, i giudici di primo grado, pur avendo espressamente annullato l’iscrizione a ruolo, che è attività dell’ente impositore (Agenzia delle Entrate), avrebbero in realtà dichiarato la decadenza dell’agente della riscossione dal termine previsto dalla L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, per la notifica della cartella di pagamento, con la conseguenza che, avendo quei giudici rilevato non un vizio del procedimento impositivo, bensì un vizio dell’attività di riscossione, la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere impugnata solo dall’agente della riscossione e non dall’Agenzia delle Entrate.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. E’ sufficiente, per rigettare il ricorso qui proposto dalla contribuente, richiamare il consolidato orientamento di questa S.C. secondo il quale “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass. sez. 5, n. 10019/2018, Rv. 64796301; Cass., sez. 5, n. 10477/2014, Rv. 63089201).

2. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in dispositivo.

Non vi è luogo, invece, a statuire sulle spese per quanto riguarda il rapporto processuale tra la ricorrente e l’agente della riscossione, in mancanza di prova del buon esito della notificazione alla prima del controricorso depositato dalla seconda.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna Libra s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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