Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37184 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24950/2015 R.G. proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 172, presso lo studio dell’Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall’Avv. Michele Speranza;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2412/33/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 10 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

RILEVATO

che:

1. All’esito di una verifica condotta nei confronti della ditta individuale M.G., esercente attività di vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, l’Agenzia delle Entrate determinava, con metodo analitico – induttivo (in specie, ravvisando un contegno antieconomico del contribuente sulla scorta di margini di ricarico di gran lunga inferiori a quelli praticati nel settore di appartenenza) il maggior reddito IRPEF per l’anno 2007 e recuperava a tassazione le imposte non versate, in uno a sanzioni ed accessori.

2. L’impugnativa del contribuente avverso il relativo avviso di accertamento veniva disattesa in ambedue di gradi di merito.

3. Ricorre per cassazione M.G., affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

4. Con la memoria depositata lite pendente, il contribuente ha documentato (allegando copia della relativa domanda, corredata dalla prova del versamento di somme) di aver proposto tempestiva e rituale istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

A fronte di detta istanza (riferita, come si evince dal contenuto di essa, all’avviso di accertamento oggetto del contendere) non risulta intervenuto diniego di definizione ad opera dell’A.F., non avendo di ciò fornito prova (né invero allegazione) quest’ultima.

Alcuna istanza di trattazione è stata poi presentata dalle parti entro il termine, ex lege stabilito, del 31 dicembre 2020.

Appare pertanto perfezionata la fattispecie estintiva del processo prevista dalla citata norma ed in tal senso si impone declaratoria con cessazione della materia del contendere, come da dispositivo.

5. Le spese del processo così dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, a niente dello specifico precetto del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

In ragione della definizione condonistica della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).

PQM

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Pone le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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