LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4663/2015 R.G. proposto da:
Rinnovamento 2015 S.r.l., in qualità di incorporante della società
Centro Storico Real Estate Srl, in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Zoppini, Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Corvace, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, via della Scrofa 57;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4244/6/14, depositata il 25 giugno 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Ccamera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RILEVATO
che:
– Rinnovamento 2015 S.r.l., nella qualità di cui sopra, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4244/6/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 25 giugno 2014, che ha respinto l’appello della contribuente contro la sentenza emessa dalla CTP di Roma: con i ricorsi di primo grado la società contribuente aveva impugnato tre distinti avvisi di contestazione di sanzione, tutti per irregolare tenuta della contabilità per gli esercizi 2005-2006-2007 e, due di essi, anche per omessa presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva per gli esercizi 2006-2007, i cui importi originari erano stati ridotti in accoglimento delle deduzioni difensive con cui era stata contestata l’applicazione triplicata della sanzione;
– il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, li aveva rigettati;
– la CTR, rigettate le eccezioni in rito, riteneva che correttamente l’ufficio aveva applicato il cumulo giuridico obbligatorio;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– l’ufficio si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo, la contribuente eccepisce la: “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato rigettato il motivo di doglianza afferente il difetto di motivazione degli atti impugnati in ordine alle deduzioni difensive presentate dalla società con riferimento agli avvisi presupposti. La sentenza è viziata, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: si contesta che la commissione tributaria regionale abbia illegittimamente e illogicamente rigettato il motivo relativo al difetto di motivazione degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, emessi senza tener conto delle deduzioni difensive ed affermando che esse erano state implicitamente rigettate dall’ufficio; ad avviso della contribuente era obbligo dell’amministrazione vagliare gli elementi da essa offerti e dare conto di detta verifica in sede di motivazione dell’atto, pena la nullità dello stesso;
– il motivo è inammissibile. Invero, la ricorrente, nel dolersi della motivazione della decisione della Commissione regionale in ordine alla motivazione dell’avviso di accertamento, avrebbe dovuto, per il rispetto della autosufficienza del motivo, riportare il contenuto dell’avviso di accertamento. Infatti, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione degli avvisi di contestazione sanzioni, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass., 28 giugno 2017, n. 16147 in tema di avviso di accertamento); obbligo reso ancor più necessario in quanto nella parte espositiva del ricorso si riporta che, in esito alla proposizione delle deduzioni difensive ed in accoglimento delle stesse, l’ufficio ebbe a rideterminare la sanzione per l’irregolare tenuta della contabilità riducendola da Euro 3.096,00 a Euro 1.547,00 per ciascun anno di imposta;
– l’accoglimento delle deduzioni difensive escludeva quindi la necessità di una ulteriore motivazione sul punto, non essendo state esplicitate le ulteriori doglianze proposte, sicché correttamente la CTR ha richiamato il principio del rigetto implicito in ordine all’applicazione della maggiorazione prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, avendo ritenuto, in sintonia con il primo giudice, che l’ufficio aveva dapprima fissato la sanzione base per ciascuna violazione, su cui aveva apportato un aumento in applicazione del cumulo giuridico; correttamente lo stesso giudice ha ricordato che spetta al giudice il potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e di procedere a una qualificazione degli atti secondo le norme di diritto ad essi applicabili;
– con il secondo motivo, la contribuente eccepisce la: “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato rigettato il motivo di doglianza afferente l’illegittima applicazione in misura triplicata delle sanzioni per irregolare tenuta della contabilità e la conseguente illegittima applicazione dell’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative. La sentenza è viziata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 1, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: si sostiene che a) erroneamente il giudice di appello abbia applicato il principio del cumulo giuridico per la violazione dell’irregolare tenuta della contabilità, trattandosi di un’unica violazione per tutti i comparti impositivi, b) la conseguente inapplicabilità della maggiorazione;
– la censura è infondata;
– risulta dalla sentenza impugnata che l’irregolare tenuta della contabilità riguardò Iva, Ires ed Irap, sicché, secondo l’interpretazione della CTR, l’ufficio ebbe ad applicare, per ciascun anno di imposta, la sanzione, prossima ai minimi, di Euro 1.547,00, aumentandola di Euro 258,00 per l’omessa presentazione della dichiarazione Iva;
– è stata quindi fatta corretta applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1, secondo cui “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione”;
– il ricorso va respinto; nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021