Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37190 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22204/2015 R.G. proposto da:

Rinnovamento 2015 S.r.l., in qualità di incorporante di Marcus Immobiliare Srl in liquidazione, in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Romagnoli e Giuseppe Pizzonia, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via della Scrofa 57;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 825/38/15, depositata il 11 febbraio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

che:

– Rinnovamento 2015 S.r.l., incorporante di Marcus Immobiliare Srl (di seguito, la contribuente o la ricorrente), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, a conferma di quella di primo grado, ha respinto l’appello contro la sentenza emessa dalla CTP di Roma n. 438/17/13: con il ricorso di primo grado Marcus Immobiliare aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui, a seguito di un PVC, l’agenzia delle entrate aveva disconosciuto la deducibilità ai fini Ires ed Irap degli interessi passivi relativi al mutuo bancario concesso nel contesto di una complessa operazione per l’acquisto di un complesso immobiliare e delle quote di ammortamento del costo di acquisizione del medesimo;

– in fatto, l’operazione posta in essere da società appartenenti allo stesso gruppo C. (Gen. 5 Srl, Luxor Propertyes S.A., Faber Immobiliare Srl, Marcus Immobiliare Srl) aveva visto il passaggio in più riprese delle quote sociali da una società all’altra fino a riunire tutte le quote sociali in capo a Marcus Immobiliare;

– nei diversi passaggi il prezzo delle quote era lievitato da iniziali Euro 5.200.000,00 + Iva ad Euro 23.000.000 + Iva finali;

– alla fine di questo percorso, l’immobile era stato fatto oggetto da parte di Marcus Immobiliare di un’operazione di lease-back;

– la CTR riteneva che l’operazione nel suo complesso fosse simulata, dettata dal fine di ottenere un beneficio fiscale finale ed una “presunta esportazione di capitali e di profitto all’estero”; ai fini tributari, perseguiva l’intento di eludere o evadere la normale tassazione;

– condividendo l’assunto dell’agenzia, secondo la CTR alla base dell’operazione vi era un disegno elusivo o evasivo delle imposte, conseguito mediante il trasferimento di imponibile all’estero ed il finanziamento bancario ottenuto dalle singole società partecipanti ad essa;

– in sostanza, l’operazione realizzava un abuso del diritto o elusione fiscale perché priva di sostanza economica e realizzata, attraverso operazioni antieconomiche e valutazioni immobiliari eccessive, al solo scopo di conseguire un risparmio di imposta;

– in conclusione, assorbita ogni altra argomentazione, riteneva simulati tutti i singoli contratti delle società del gruppo C. e applicabile il principio sull’abuso del diritto;

– il ricorso è affidato a due motivi, cui l’agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– in via preliminare va riconosciuta la legittimazione della contribuente a proporre il ricorso in proprio nonostante l’intervenuto fallimento della società. Una consolidata giurisprudenza (da ultimo ribadita da Cass. n. 21765 del 2015 e da Cass. n. 10083 del 2017) ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, in deroga all’art. 43 L.F., ha conferito rilevanza alla inerzia o disinteresse degli organi fallimentari in ordine a quei rapporti; si è specificato che non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l’impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest’ultimo dev’essere esclusa ove l’inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 14624 del 17/06/2010, Rv. 613703 – 01; Cass. 20/3/2012, n. 4448; Cass. 25/10/2015 n. 24159, Cass.6/7/2016 n. 13814; Sez. L -, Sentenza n. 13991 del 06/06/2017, Rv. 644537 – 01);

– nella fattispecie, la contribuente ha affermato, senza che il punto sia stato contrastato dall’agenzia, che il curatore, interpellato, non aveva dato indicazioni circa la prosecuzione della causa de qua, così rimettendone la gestione al fallito;

– con il primo motivo, la contribuente eccepisce la: “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha asserito la natura “antieconomica” delle operazioni immobiliare poste in essere dalla Società. La sentenza è viziata in parte qua, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: in sintesi, contesta che la commissione tributaria regionale non abbia fatto corretta applicazione dei principi che regolano la simulazione implicante “che all’accordo simulato partecipino le stesse parti nei cui confronti devono prodursi gli effetti giuridici dell’atto dissimulato”: nel caso in esame, l’asserito accordo simulato era stato posto in essere dalla contribuente e dalla società Mercantile Leasing S.p.A., e non dal gruppo C., soggetto in tesi beneficiario degli effetti del contratto di leasing sotto forma di finanziamento, oggetto del contratto dissimulato;

– si conclude che l’effettività dei precedenti contratti di acquisizione costituivano il presupposto essenziale del successivo contratto di leasing;

– la censura è inammissibile;

– la costante giurisprudenza di legittimità afferma che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 – 01);

– nel caso in esame, la sentenza impugnata si fonda su un duplice ordine di ragioni: in primo luogo la CTR ha osservato che l’operazione posta in essere dalle diverse società del gruppo C. (locuzione utilizzata non già per individuare una entità giuridica autonoma ma per inquadrare una situazione di fatto) erano simulate; in secondo luogo, la CTR ha indicato una ulteriore causa di indeducibilità dei costi, richiamando i principi sull’abuso del diritto, come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità e sovranazionale, per essere state poste in essere operazioni antieconomiche e volte essenzialmente a frodare il fisco (“ingegneria fiscale ben congegnata a danno dell’Agenzia delle Entrate Italiana”);

– pertanto, atteso che la contribuente non ha impugnato l’argomentazione della sentenza relativa all’affermato abuso del diritto, la censura è per ciò solo inammissibile;

– con il secondo motivo, si deduce la: “Nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente il diritto alla deduzione dei costi ripresi a tassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.”: ad avviso della contribuente, il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello relativo alla affermata indeducibilità dei costi sostenuti dalla società;

– sulla premessa che l’ufficio aveva disconosciuto i costi dedotti dalla società in quanto riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, si sostiene che dall’ordinanza di custodia cautelare, allegata al PVC, si evinceva che l’ipotesi di reato (appropriazione indebita), alla base della ripresa, era stata formulata nei confronti di soggetti estranei alla società;

– non sussistevano quindi i presupposti per disconoscere i costi e le spese sostenute dalla contribuente, in quanto gli stessi afferivano ad operazioni lecite e legittimamente realizzate dalle società coinvolte: pertanto, il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti dei rappresentanti della società contribuente, e la circostanza che i costi non erano stati sostenuti per commettere il delitto di appropriazione indebita comportavano l’illegittimità dell’atto impositivo;

– anche questa censura è inammissibile;

– come correttamente osservato dalla controricorrente, affermando che l’operazione posta in essere nel suo complesso era “ingegneria fiscale ben congegnata a danno dell’Agenzia delle Entrate Italiana” diretta a frodare il fisco e concretizzava un abuso del diritto, la CTR ha implicitamente indicato le ragioni per cui i costi non erano deducibili, in quanto artificiosamente creati;

– la ricostruzione della vicenda operata nella parte in fatto, che ha visto il valore del complesso compravenduto passare da un valore iniziale di 5,2 milioni di Euro a 23 milioni di Euro, indica che il risultato raggiunto dalla contribuente, attraverso il percorso realizzato, era contrario alle disposizioni tributarie e che lo scopo “essenzialmente” perseguito era stato quello di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale;

– è utile rammentare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007);

– per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico della contribuente nella misura in dispositivo; si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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