Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37191 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25278/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l., in qualità di incorporante della società Marcus Immobiliare Srl, in liquidazione, in persona del L.R. pro tempore;

– intimata –

MARCUS Immoniliare s.r.l. in liquidazione;

– intimata ­

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1873/21/15, depositata il 26 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello di ***** srl proposto avverso la sentenza emessa dalla CTP di Roma n. 230/41/13, che ne aveva rigettato il ricorso: con il ricorso di primo grado la società aveva impugnato la cartella di pagamento, emessa D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15 bis, a seguito di avvisi di accertamento impugnati;

– la CTR riteneva che “dal testo dell’atto non è riscontrabile alcun elemento che consenta di ravvisare la concreta sussistenza del requisito, viceversa richiesto dalla normativa in premessa per la riscossione anticipata del tributo, del fondato pericolo della sua mancata riscossione. Tardive, e comunque di per sé sole insufficienti, si rivelano poi le deduzioni, articolate nella presente sede contenziosa dalla appellata, in merito alla fase di liquidazione in cui verserebbe la società contribuente”;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– la società è rimasta intimata;

– la Procura Generale di questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce la: “Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – capo della sentenza relativa al difetto di motivazione della cartella”: in sintesi, contesta che la cartella debba contenere in dettaglio l’esposizione delle circostanze integranti il fondato pericolo per la riscossione; ad avviso dell’agenzia, la cartella, conforme al modello approvato, deve rendere edotto il contribuente in ordine ai titoli in forza dei quali si procede alla riscossione; nel caso in esame, la cartella indicava gli avvisi di accertamento in forza dei quali era stata emessa, nonché il presupposto normativo per l’iscrizione a ruolo straordinario;

– la censura è infondata;

– in primo luogo, si rileva l’inconferenza dei principi ricavati dalle decisioni di legittimità citate dall’agenzia, afferenti alla motivazione in generale della cartella di pagamento, cui è estranea la problematica qui in discussione che riguarda la mancata indicazione del presupposto del pericolo nel ritardo legittimante l’emissione del ruolo straordinario;

– sulla questione specifica questa Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “L’iscrizione nel ruolo straordinario previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis – che consente all’amministrazione di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi e perciò passibili di annullamento totale o parziale ad opera del giudice, alla riscossione dell’intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), ha carattere eccezionale e presuppone la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, ciò che impone l’obbligo, in capo all’amministrazione, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, di indicare nella cartella, anche in forma sintetica e con motivazione “per relationem”, le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, siano stati ritenuti sussistenti fatti indicativi di un fondato “periculum in mora” tali da giustificare l’integrale riscossione del credito, compromettendosi altrimenti il diritto di difesa del contribuente”. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 7795 del 14/04/2020, Rv. 657550 – 01); “La cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria da parte dell’Amministrazione finanziaria deve essere motivata, sia pure succintamente, con specifico riferimento al fondato pericolo che ha giustificato la formazione del ruolo straordinario ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, al fine di consentire il controllo giudiziale sul legittimo esercizio del potere e l’impugnazione delle parti interessate”. (Sez. 5 -, Sentenza n. 22306 del 05/08/2021, Rv. 661959 – 01);

– si è sul punto condivisibilmente osservato che l’iscrizione nel ruolo straordinario è procedura di carattere eccezionale (poiché legittima la riscossione dell’intero importo indicato in un avviso di accertamento non definitivo, perciò passibile di annullamento totale o parziale ad opera del giudice) che richiede, a norma del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, la sussistenza del “fondato pericolo per la riscossione”. La specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo richiesto con l’avviso di accertamento non definitivo, comporta per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività. Se alla Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l’Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario. Vero che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione; ma ciò vale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, già nota al contribuente perché contenute nell’atto impositivo o perché desumibile dalla sua stessa dichiarazione (nel caso di cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati o formali D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 e 36 ter), rendendo in tali casi superflua la ripetizione, nell’atto della riscossione, dei motivi della pretesa impositiva. Diversamente, con riferimento alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora che giustifica la procedura derogatoria ed eccezionale di iscrizione a ruolo dell’intero credito tributario non definitivo, l’obbligo di indicare le ragioni di adozione del peculiare strumento della iscrizione nel ruolo straordinario si desume dai principi generali in materia di motivazione degli atti tributari compresi gli atti della riscossione, con particolare riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3, secondo cui il ruolo, in mancanza dell’avviso di accertamento, deve indicare “la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva”; analogamente il D.M. n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, (Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo) prevede che nel ruolo sia contenuta per ciascun debito anche l’indicazione sintetica degli elementi in base ai quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo. Dalle complessive disposizioni legislative e regolamentari in materia di motivazione dei ruoli, si ricava che l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di esplicitare, anche in forma sintetica e con motivazione per relationem, le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il “fondato pericolo per la riscossione”, che la legittima alla iscrizione a ruolo dell’intero carico tributario non definitivo;

– con il secondo motivo, l’agenzia eccepisce la: “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, art. 345 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., e dei principi in tema di ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – capo della sentenza relativa alla carenza di fondato pericolo per la riscossione”: sostiene che la CTR, affermando la mancanza dei presupposti dell’iscrizione straordinaria, avrebbe accolto un motivo non formulato nel giudizio di primo grado ed introdotto per la prima volta solo nelle difese in grado di appello;

– la censura è priva di fondamento e contraddetta dagli atti richiamati;

– dal ricorso di primo grado presentato dalla società, allegato nel proprio ricorso dall’agenzia in copia fotostatica ai fini dell’autosufficienza, si ricava che il motivo unico formulato dalla parte, ampiamente illustrato, era proprio quello relativo al “difetto di motivazione, per il fatto di non recare alcuna indicazione in ordine alle ragioni che avrebbero legittimato l’iscrizione in un ruolo straordinario”; nel giudizio di appello, la società ha riproposto la doglianza;

– il terzo motivo, con cui si contesta l'”Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", è assorbito;

– nulla per le spese, in assenza di attività dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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