LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15868/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SOLESI spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Tommaso D’Aquino 116, presso lo studio dell’avvocato Dierna Antonino, rappresentata e difesa dall’avvocato Vaccaro Giuseppe;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 399/16/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, depositata il 01/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere Dott. Francesco Federici.
RILEVATO
che:
A seguito di verifica e processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell’Agenzia delle entrate nei confronti della Solesi s.p.a., alla contribuente fu notificato l’avviso di accertamento per la rettifica del reddito d’impresa, dichiarato in Euro 596.711,00 e rideterminato in Euro 890.748,00. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’omessa contabilizzazione di una sopravvenienza attiva di Euro 294.037,00, corrispondente alla rimessione di un debito fiscale. In particolare era stato addebitato alla società di essersi avvalsa della disciplina agevolativa introdotta dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, che per le imprese colpite dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, con riguardo ai debiti non estinti nei confronti di istituti previdenziali, riconosceva la possibilità del pagamento di un importo pari al 10% del dovuto, così definitivamente estendendo la disciplina agevolativa introdotta in materia fiscale dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17. Si assumeva che il 90% del debito previdenziale non pagato costituisse una sopravvenienza attiva non contabilizzata.
Nel contezioso seguitone – nel quale la società contestò che l’accesso alla disciplina agevolativa implicasse l’insorgenza di una sopravvenienza, e comunque contestò la correttezza della individuazione dell’anno d’imposta in cui essa andava contabilizzata – tanto la Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza 613/04/2012, quanto la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 399/16/2016, depositata 11 febbraio 2016 e ora oggetto d’impugnazione, accogliendo le ragioni della società contribuente, annullarono l’avviso di accertamento. In particolare, e per quello che qui interessa, il giudice d’appello ritenne che il debito previdenziale non più dovuto, a seguito di accesso alla disciplina agevolativa, costituisse una componente positiva fiscalmente neutra.
L’Amministrazione finanziaria ha censurato la decisione con un unico motivo, cui ha resistito la contribuente con controricorso.
Nell’adunanza camerale del 27 settembre 2021 la causa è stata discussa e decisa.
La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha denunciato la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che l’anno d’imposta nel quale la sopravvenienza andava contabilizzata era il 2006, annualità nella quale invece la società aveva omesso ogni riferimento, così violando anche i principi prescritti dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109.
La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo per violazione delle prescrizioni previste dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Ha evidenziato che il giudice regionale aveva fondato la decisione di rigetto dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria su una ragione distinta rispetto al motivo d’impugnazione, e cioè sulla irrilevanza fiscale della sopravvenienza. Al contrario, con il motivo di impugnazione, l’Agenzia delle entrate aveva riproposto questioni enunciate nei gradi di merito ma afferenti i principi regolatori del reddito d’impresa, di cui all’art. 109 cit..
L’eccezione di inammissibilità è fondata.
Questa Corte ha chiarito che nel ricorso per cassazione l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci l’errore di diritto in cui il giudice d’appello sarebbe incorso, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass., Sez. U, 28 ottobre 2020, n. 23745; cfr. anche 5 agosto 2020, n. 16700). Ancor più significativamente, ai fini dell’esame della sollevata eccezione, è stato affermato che quando con il ricorso per cassazione sono proposte censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata si incorre in una fattispecie assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass., 7 novembre 2005, n. 21490; 7 settembre 2017, n. 20910; 3 luglio 2020, n. 13735). D’altronde è altrettanto condivisibile la considerazione secondo cui i motivi di ricorso per cassazione non possono limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 112, n. 4, (cfr. Cass., 24 settembre 2018, n. 22478).
Nel caso di specie la Commissione regionale, dopo aver riportato le ragioni espresse dall’ufficio, ed in particolare l’asserito errore contabile in cui la contribuente sarebbe incorsa, violando il D.P.R. n. 917, artt. 88 e 109, per aver omesso di riportare nel bilancio relativo all’anno 2006 la sopravvenienza generata dall’accesso al beneficio fiscale previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 363 (con risparmio del 90% dei contributi previdenziali dovuti), ha ritenuto di affrontare la questione, ritenuta evidentemente preliminare, e cioè se con la fruizione della disciplina condoniale il risparmio conseguito costituisse o meno una sopravvenienza fiscalmente rilevante o meno. La risposta resa, con motivazione esaustiva, è stata negativa. In tal modo la Commissione regionale ha superato ogni questione relativa agli obblighi di contabilizzazione o meno del risparmio contributivo conseguito.
Ebbene, anziché denunciare le ragioni addotte dal giudice regionale (puntualmente ricondotte al contenuto della L. n. 289 del 2002, art. 14, comma 5, disciplina cui complessivamente rinvia la L. n. 266 del 2005, nonché alla considerazione che, diversamente interpretando la disciplina, e cioè fiscalizzando la sopravvenienza, l’agevolazione non comporterebbe affatto un risparmio d’imposta o di contributi pari al 90%, ma alla minore percentuale emergente dopo la tassazione del risparmio medesimo), la ricorrente ha criticato la decisione insistendo sulla pretesa violazione delle regole di formazione del reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 88 e 109 cit., senza tener conto dell’iter logico-argomentativo della sentenza impugnata.
E’ pertanto palese che la censura fosse del tutto priva di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, così incorrendo in una fattispecie assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4). In conseguenza il motivo va dichiarato inammissibile e, trattandosi dell’unico motivo, emerge l’inammissibilità dell’intero ricorso.
La società ha rimesso all’apprezzamento della Corte di valutare l’opportunità di condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. Mancano i presupposti che perfezionano la fattispecie disciplinata dall’ultimo comma della norma invocata, non emergendo elementi da cui dedurre che l’Agenzia delle entrate nel proporre il ricorso abbia inteso abusare dello strumento processuale (Cass., Sez. U, 16 settembre 2021, n. 25041).
All’esito del giudizio segue invece la condanna dell’Agenzia delle entrate alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo. Rilevando che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese nella misura forfettaria del 15% e accessori come per legge dovuti.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021