Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37198 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 14130 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 162/01/13, depositata in data 26 novembre 2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29 settembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

-con sentenza n. 162/01/13, depositata in data 26 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello (RG. n. 453/2013) proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di B.C. avverso la sentenza n. 119/05/12 della Commissione tributaria provinciale di Savona che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, socio accomandante della F.lli C. s.a.s. di C.M., avverso l’invito di pagamento con il quale l’Ufficio delle dogane, con riguardo all’anno 1996, in relazione a varie operazioni di importazione di banane, aveva revocato il riconoscimento dell’agevolazione daziaria derivante dall’impiego dei titoli AGRIM dei quali quest’ultimo era titolare e recuperato nei suoi confronti maggiori diritti doganali, per avere aggirato il contingentamento delle banane imposto dalla disciplina dell’Unione Europea, attraverso un meccanismo fraudolento;

-in punto di diritto, la CTR ha osservato che l’Ufficio aveva emesso invito di pagamento a carico di tutte le società coinvolte e a carico di B.C., socio accomandante della F.lli C. s.a.s. di C.M., una cartella di pagamento sul presupposto della mancata impugnazione da parte di quest’ultimo dell’invito a pagare; il contribuente aveva proposto ricorso avverso la cartella dinanzi alla CTP di Savona deducendo, tra l’altro, la nullità della cartella per vizi formali; la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso andava confermata (sebbene con una diversa motivazione) per essere stata la cartella notificata illegittimamente al socio accomandante; pertanto, andava “annullato l’invito opposto relativamente a C.V.”;

-avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimato il contribuente;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-biS, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la CTR creato una assoluta incertezza in ordine alle effettive parti e all’oggetto del giudizio, da un lato, indicando in epigrafe B.C. quale controparte dell’appello (RG n. 453/13) proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza della CTP di Savona n. 119/5/12 avente ad oggetto l’invito di pagamento n. ***** e, dall’altro, motivando in termini di illegittimità di una cartella esattoriale emessa nei confronti di altro soggetto ( C.V.), controparte in altro giudizio;

– preliminare all’esame del motivo di ricorso è la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata.

-al riguardo, parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione tempestiva del relativo plico effettuata a C.B. (presso i procuratori domiciliatari in secondo grado, Avv.ti Gianluca Fuccillo e Raffaele Calogero, con studio in Piazza Spartaco n. 27, Castellamare di Stabia) in data *****; di questa spedizione, tuttavia, non risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, né la ricorrente ha allegato l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento;

– poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce conia spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l’inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass. 7 settembre 2018, n. 21852; Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717);

– in assenza di attività difensiva di controparte, rimasta intimata, nulla va disposto in tema di governo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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