Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3720 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 00876/2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Fermignano, alla Via R.

Ruggeri n. 2/A, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Briganti, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 17 maggio 2018, ha respinto l’appello proposto da O.M., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del 18 novembre 2016, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

1.2. La Corte di merito ha posto a fondamento del diniego sia della protezione internazionale maggiore che di quella complementare le seguenti ragioni: 1) che era da convenirsi con l’apprezzamento, compiuto dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente quanto ai pericoli di persecuzione o di trattamenti inumani subiti in Nigeria da parte degli adepti dell’Oracolò del suo villaggio ovvero da parte dei mussulmani della città di Kano in ragione della sua fede cristiana anglicana; 2) che non vi era alcun riscontro che egli fosse stato direttamente coinvolto, sia in ragione della sua situazione personale che della sua provenienza, negli attacchi terroristi del gruppo fondamentalista islamico di “Boko Haram”, che aveva, peraltro, fatto registrare un’attenuazione della propria violenta incidenza sulla Nigeria; 3) che l’allegata situazione patologica di diabete mellito non rendeva di per sè meritevole lo straniero richiedente del diritto alla protezione umanitaria.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di O. è affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, artt. 132 e 156 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, ed in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito reso una motivazione inesistente o apparente in ordine alla non credibilità del richiedente, non avendo indicato le ragioni per le quali queste dovessero essere ritenute intrinsecamente ed estrinsecamente contraddittorie, tanto più che non se ne era effettuato la valutazione al lume della situazione generale esistente in Nigeria (con riferimento alle condotte perpetrate dagli adepti a culti tribali o dai mussulmani nei confronti di coloro che professino altre religioni) siccome da accertare in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria officiosa.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32 e art. 16 della direttiva n. 2013/32, nonchè degli artt. 2 e 3, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7 e 14 e T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, per avere la Corte di appello omesso di prendere in considerazione tutte le dichiarazioni del richiedente e di valutarle, dopo avere esercitato il dovere di cooperazione istruttoria, disponendo, se del caso, la sua audizione personale per colmare eventuali lacune probatorie riscontrate.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, 47 della Carta dei diritti UE e 46 della Direttiva Europea n. 2013/32, deducendosi, in riferimento alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, il mancato rispetto del diritto del richiedente ad un ricorso effettivo.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9100 del 06/05/2015, (Rv. 635452 – 01) hanno stabilito che, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, a condizione, tuttavia: “che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati”.

Nel caso in esame, viceversa, il motivo, che prospetta promiscuamente, in riferimento al tema della credibilità del richiedente protezione, la violazione di legge processuale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione assente, e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sottopone all’esame della Corte una congerie di aspetti diversi, taluni prospettati in diritto, altri prospettati in fatto, alcuni concernenti lo “status” di rifugiato, altri la protezione sussidiaria, altri ancora la protezione umanitaria: il tutto in un’inestricabile e caotica esposizione delle richieste e delle ragioni che le sostengono.

Tanto comporta l’inammissibilità del motivo per genericità, non essendo comprensibile lo specifico oggetto della censura, in quanto contenente una mescolanza di profili eterogenei, che: “mirano a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Sez. 1, n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790): viene in rilievo, infatti, una modalità censoria che costituisce negazione della regola di chiarezza nella formulazione del motivo, che costituiva la “ratio” dell’art. 366-bis c.p.c. (Sez. U, n. 5624 del 09/03/2009, Rv. 607216 – 01), ma che non può dirsi essere venuta meno.

1.2. Ugualmente è inammissibile la censura genericamente riferita alla valutazione della prova, atteso il principio che vuole insindacabile in cassazione la detta valutazione purchè motivata, trattandosi di profilo istituzionalmente rimesso al giudice del merito. Vale ribadire, ad ogni buon conto, che per il diritto vivente è sindacabile in Cassazione il vizio motivazionale solo quando si traduca: “Nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01): anomalie, queste, di certo non ravvisabili nel caso di specie.

1.3. Va, infine, evidenziato che, quand’anche si volesse assegnare rilevanza all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio reso in ordine al tema della credibilità, non è dato comprendere dalla formulazione del motivo quale o quali sarebbero stati i fatti decisivi dei quali sarebbe stato pretermesso l’esame.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

2.1. Ribadito il rilievo di assoluta genericità nella formulazione delle doglianze nei termini anzidetti, va qui ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente affermato che: “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Sez., n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624); sicchè: “L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Sez. 6 – 1, n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361).

Principio, quello da ultimo richiamato, che vale, in particolare, per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); forme di protezione internazionale, queste, in relazione alle quali è stato affermato che, ove le dichiarazioni dello straniero siano inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711). D’altro canto, come già evidenziato, il tema della valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, fatta oggetto del sindacato in cassazione attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal giudice di merito, si sottrae allo scrutinio proprio del giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

2.2. Costituisce, d’altro canto, approdo condiviso di questa Corte quello per cui: “Nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa” (Sez. 1 -, n. 8931 del 14/05/2020, Rv. 657904).

2.3. Dalla formulazione del motivo in esame e dal tenore della sentenza impugnata non emerge, neppure, che il ricorrente abbia allegato la situazione generale del suo Paese, sub specie dell’esistenza di una violenza indiscriminata o di un conflitto armato interno, salvo il generico riferimento al rischio di attentati da parte del gruppo fondamentalista islamico “Boko Haram”, quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

Da tale constatazione consegue che il giudice di merito non avrebbe potuto sopperire al difetto di allegazione in ordine alla situazione generale del Paese di origine del richiedente, posto che, come dianzi sottolineato: “La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Sez. 6, n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146; Sez. 6, n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125); principio, questo, che vale anche in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove si è affermato che: “Laddove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione” (Sez. 1, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166; conf. Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711).

2.4. Quanto all’invocata protezione umanitaria, nulla è dedotto dal ricorrente per evidenziare in che misura l’allegata patologia che l’affliggerebbe sarebbe tale da comportare, in caso di suo rimpatrio, un vulnus al suo diritto fondamentale alla vita e all’integrità fisica, avendo il Collegio di merito rilevato che le allegazioni sul punto non erano idonee lumeggiare il detto decisivo profilo: di qui la genericità della censura sul punto.

2.5. Di nessun rilievo è, infine, la doglianza secondo la quale, nella valutazione de presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte territoriale non abbia tenuto conto del viaggio affrontato dal richiedente e del suo difficile soggiorno in Libia. Occorre, infatti, rendere applicazione del principio di diritto secondo il quale:” Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o di altre intese, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese” (Sez. 1, n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895 – 01).

3. Il terzo motivo è inammissibile.

In esso vengono semplicemente richiamate le norme menzionate in rubrica, ma non è in alcun modo spiegato come la Corte d’appello le avrebbe violate, giacchè il motivo si risolve in un peraltro incomprensibile richiamo alle “argomentazioni già sopra svolte”.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese essendo l’Amministrazione intimata rimasta tale. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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