LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 6642 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
C.M., quale legale rappresentante e socio di Magazzini Americani di C.M. s.a.s., e P.P., quale socia, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Ettore Freda, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to Francesco Caccioppoli, in Roma, via Antonelli n. 50;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n. 7837/04/15, depositata in data 3 settembre 2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29 settembre 2021da1 Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 7837/04/15, depositata in data 3 settembre 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da Magazzini Americani di C.M. s.a.s. nonché da C.M. e P.P., quali soci, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nonché rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza n. 241/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, e dai soci avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio aveva contestato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, un maggiore reddito di impresa (di Euro 52.526,00), ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, per l’anno 2008, applicando un maggiore ricarico (del 20%) sul costo del venduto, essendo emersa una condotta antieconomica della società con perdite superiori ai ricavi dichiarati;
– la CTR – nel ridurre il reddito imponibile a Euro 32.853 – in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che le rimanenze iniziali, a base del costo del venduto, dovevano tenere conto della “giacenza delle merci conseguenti a rimanenze di oltre un decennio e svendute a prezzi irrisori” per cui il valore delle rimanenze iniziali andava ricondotto a Euro 364.305, quale media tra i valori rilevati delle rimanenze iniziali e il valore delle rimanenze depurato da quelle storiche, con conseguente costo del venduto in Euro 196.612, e determinazione del maggior reddito in Euro 32.853, alla luce di un ricarico del 16,71%;
– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente e i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;
– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso nel giudizio per avere la CTR, con una motivazione apparente, perplessa e illogica, rideterminato erroneamente il valore delle rimanenze iniziali in Euro 364.305,00, alla base del costo del venduto, facendo “la media tra i valori delle rimanenze iniziali rilevati e il valore delle rimanenze depurato delle rimanenze storiche” invece che detraendo dal valore delle rimanenze iniziali “il valore delle merci conseguenti a rimanenze di oltre un decennio svendute a prezzi irrisori”, e, quindi, come dedotto nei gradi di merito, “il valore delle rimanenze acquistate negli anni 1994-2005 (pari a Euro 192.388,23), vendute nel 2008 come stock di merci”, con ciò omettendo di considerare il detto “fatto storico” decisivo e controverso nel giudizio, con conseguente erroneo calcolo anche del costo del venduto e del reddito finale;
– il motivo si profila inammissibile;
– va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 3.9.2015) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015);
– questa Corte ha anche chiarito che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., sez. 6 – 3, n. 22598 del 25 settembre 2018; Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017);
– nella specie, i ricorrenti col mezzo all’esame – pur denunciando in rubrica l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – hanno argomentato in termini di “mancanza assoluta di motivazione, motivazione perplessa e obbiettivamente incomprensibile”, vizio che avrebbe dovuto essere dedotto come nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, al contempo, cumulando tale censura con quella propriamente di omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, senza però distinguere tra tali doglianze nell’illustrazione del motivo: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico; invero, sotto questo profilo, va ricordato che (anche dopo l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c.) l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone alla parte sotto il profilo dell’autosufficienza e di specificità di spiegare quali siano le ragioni della censura. E, appunto, senza che la Corte debba fare opera di supplenza (Cass., sez. 5, n. 2617 del 2015; Cass. sez. 3 n. 18375 del 2010; Cass. sez. 3 n. 12984 del 2006; Cass. sez. 3 n. 21659 del 2005); la simultanea deduzione di più vizi tra quelli denunciabili ex art. 360 c.p.c., tra loro inestricabilmente accomunati nell’esposizione da non consentire e, comunque, da rendere assai difficoltoso individuare le questioni riconducibili all’uno o all’altro dei due vizi dedotti (in tal modo precludendo l’applicazione del principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 9100 del 2015), comporta l’inammissibilità del motivo, non essendo “ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata” (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016; 30827 del 2017);
– in ogni caso, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, “riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019); nella specie, i ricorrenti non hanno assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro – quanto all’assunta mancata detrazione dal valore rilevato delle rimanenze iniziali di quello “delle merci conseguenti a rimanenze di oltre un decennio svendute a prezzi irrisori”, calcolato in Euro 192.388,23, con conseguente erronea determinazione del valore del costo del venduto e del maggior reddito imponibile – di profili attinenti a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti;
– in conclusione, il ricorso va rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00, oltre spese prenotate a debito;
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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