Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37203 del 29/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. est. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16247/2015 R.G., proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Alfonso Riccioni, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 49, giusta mandato in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 6954/14 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, CTR), depositata in data 18/12/2014 e non notificata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita D’Angiolella nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021.

RITENUTO

che:

1. A seguito di verifica della Guardia di finanza – Nucleo polizia tributaria di ***** – nei confronti della società PubliA s.r.l., esercente l’attività di concessionaria pubblicitaria, l’Agenzia delle entrate emetteva vari avvisi di accertamento nei confronti di P.A., socio al 45% Dalma s.r.l. e consigliere delegato della PubliA s.r.l., per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, mediante i quali veniva accertato in capo al ricorrente un maggior reddito imponibile fini Irpef. La verifica aveva appurato che la società PubliA s.r.l. aveva dedotto costi indeducibili inerenti a consulenze tecniche rese dalla società Dalma s.r.l. mentre i rapporti economici intercorsi tra PubliA s.r.l. e la società Dalma s.r.l. erano, in realtà, riferibili direttamente a P.A. e, pertanto, non consistevano in transazioni commerciali ma in prestazioni di reddito assimilato al lavoro dipendente di cui all’art. 50 e ss. t.u.i.r..

2. P. impugnò i predetti accertamenti, con distinti ricorsi, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, disposta la riunione dei ricorsi, li accoglieva ritenendo insussistente la pretesa coincidenza tra le attività di coordinamento e di gestione delle politiche di vendita affidate al ricorrente e l’oggetto del contratto di consulenza tra la società PubliA s.r.l. e la Dalma s.r.l.

L’Ufficio impugnò la suddetta sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano, la quale, con la sentenza in epigrafe, accolse l’appello riformando integralmente la sentenza del Commissione tributaria provinciale.

3. P.A. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia e presenta memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..

4. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge, e, segnatamente, dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., per aver la CTR ritenuto che, non essendo il contribuente costituito nel giudizio di appello e non potendo, quindi, egli stesso confutare e/o respingere le eccezioni sollevate dall’appellante, non aveva altra scelta che quella di accogliere “le eccezioni e le analisi rese dall’Ufficio”. L’errore di diritto dei giudici di appello sarebbe confermato, inoltre, dal fatto che la sentenza impugnata non reca motivazioni della decisione diverse dalla mancata contestazione, si attesta sulle argomentazioni offerte dall’ufficio e non già ai soli fatti addotti dallo stesso (“eccezioni ed analisi”) e si limita a trascrivere soltanto il testo dell’atto di appello dell’Ufficio.

1.1. Col secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, quindi, per violazione dell’art. 132 c.p.c..

1.2. Il terzo motivo è dedotto in subordine rispetto ai primi due, denunciandosi con esso l’omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, riguardanti l’insussistenza della coincidenza tra le attività di coordinamento e di gestione delle politiche di vendita affidati alla società PubliA s.r.l. l’oggetto del contratto di consulenza tra la PubliA s.r.l. e la Dalma s.r.l..

2. L’esame del ricorso richiede di invertire l’ordine di proposizione dei motivi, dovendosi anteporre il secondo mezzo in quanto riguardante il vizio radicale di nullità della sentenza per motivazione apparente.

2.1. La motivazione resa dai secondi giudici è idonea a superare il tetto del cd. minimo costituzionale (cfr., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248), essendo in essa indicate, in maniera chiara e conseguenziale, le ragioni per le quali i secondi giudici hanno ritenuto fondata e provata la tesi dell’Ufficio sull’interposizione fittizia della società Dalma nei rapporti intercorsi tra il sig. P. e la società PubliA s.r.l.

2.2. Dalla lettura della motivazione è evidente come la Commissione tributaria regionale non si fermi a constatare che per effetto della mancata costituzione del contribuente quest’ultimo non abbia potuto confutare le tesi dell’amministrazione finanziaria, ma spiega il perché “le eccezioni le analisi rese dall’Ufficio”, siano confermate da una serie di elementi circostanziali risultanti dal quadro probatorio processuale. Ed infatti, dopo aver inquadrato la compagine sociale in cui si muovevano le due società, PubliA s.r.l. e Dalma s.r.l., ed i poteri di attività di coordinamento e di gestione delle politiche di vendita delegati al P. (” P.A. è socio della Dalma s.r.l. (società di consulenza) per una quota pari al 45% mentre la moglie il restante 55%; la moglie è anche amministratore unico della società; P.A. non ha alcun rapporto lavorativo con Dalma s.r.l. (…) è consigliere delegato della PubliA s.r.l. (società concessionaria) dalla quale viene delegato per il compimento di attività di coordinamento e gestione delle politiche di vendita. Nel verbale del C.d.A. del ***** il Presidente ha così deliberato a pag. 3: il Presidente pertanto propone che il Consiglio di Amministrazione deleghi al consigliere P. a seguire il coordinamento e l’indirizzo per le politiche di vendita della concessionaria. Il Consiglio all’unanimità approva quanto esposto dal Dott. M.”), la CTR ha ritenuto – compiendo una specifica verifica del verbale del C.d.A. del ***** e dei contratti di consulenza del ***** (v. sentenza pag. 3, secondo capoverso) – che l’attività di coordinamento e gestione delle politiche di vendita svolte da P.A. per conto della PubliA s.r.l. fosse un’attività di fatto coincidente con quella oggetto del contratto di consulenza stipulato tra PubliA s.r.l. e Dalma s.r.l., traendone l’ulteriore conseguenza che il rapporto instaurato tra queste società “non avrebbe dovuto essere statuito tra le parti contraenti (persone giuridiche) ma direttamente tra la PubliA ed il consigliere P.A.”. Di qui, ha tratto la legittimità dell’operato dell’Ufficio sulla considerazione che le prestazioni rese da Dalma s.r.l. e PubliA s.r.l. “devono essere più correttamente ricondotte alle prestazioni lavorative rese dal P. stesso, atteso che alcun rapporto lavorativo o di collaborazione e risulta instaurato tra il contribuente e la Dalma s.r.l.”; ha, infine, ulteriormente corroborato la tesi dell’interposizione fittizia, considerando che “avendo P.A. agito all’interno della PubliA in qualità di consigliere delegato e non di consulente esterno quale socio della Dalma s.r.l., i costi per le fatture emesse dalla Dalma, su cui la PubliA ha indebitamente detratto l’iva, avrebbero dovuto essere ricompresi non tra i costi per le consulenze professionali, ma come stipendio per lavoro dipendente e assimilato prestato dal P.”.

2.3. Tali motivazioni rendono la sentenza impugnata scevra dalle censure di contenuto apparente, in quanto l’iter logico-giuridico della sentenza impugnata, anche se vagliato al lume delle circostanze di fatto sopra indicate, non si presta alle ragioni di censura di cui al ricorso (sulla motivazione apparente, cfr. Sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. L, 14/02/2020, n. 3819; Sez. 5, 30/04/2020 n. 8428).

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

3.1. Esso non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c., e di quello dell’art. 115 c.p.c., lamentandosi un’erronea valutazione di risultanze probatorie per aver la CTR aderito “servilmente e acriticamente” alla prospettazione difensiva dell’appellante (v. ricorso pag. 9).

3.2. La violazione dell’art. 2697 c.c., si configura allorquando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basata sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; così come “per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove” (così, Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, p.14).

4. Anche il terzo mezzo, proposto in subordine, è inammissibile non avendo il ricorrente individuato i fatti il cui esame sarebbe stato omesso e che se realmente esaminati avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Ed infatti, si deducono come fatti omessi “l’insussistenza della pretesa coincidenza tra le attività di coordinamento e la gestione delle politiche di vendita affidate al ricorrente dalla PubliA s.r.l. e l’oggetto del contratto di consulenza tra la stessa PubliA s. rl. E la Dalma s.r.l. (pag. 16 del ricorso)”, circostanze che – come è evidente dalle motivazioni della sentenza come trascritte al paragrafo n. 2.2, non sono stati affatto omessi, ma specificamente esaminati. Sotto tale profilo, dunque, il motivo di ricorso in esame del costituisce una censura del merito della decisione, che esula dai poteri di controllo del giudice di legittimità e rende il ricorso inammissibile (adde, Cass., Sez. 3, 01/06/2021, n. 15276 secondo cui esula dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, anche ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato in relazione al materiale probatorio a sua disposizione, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità).

5. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in complessivi Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472