LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22484/2015 R.G. proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Regina Margherita, n. 294;
– ricorrente –
contro
C.C., e Regione Lazio;
– intimati –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1504/4/2015, depositata il 12 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 1504/4/2015), che aveva accolto il ricorso presentato da C.C. contro il preavviso di fermo amministrativo emesso nei suoi confronti, a seguito della notifica e della omessa impugnazione delle cartelle di pagamento, per il mancato pagamento del bollo auto per le annualità 2004, 2005, 2006, 2007 e 2009. In particolare, il giudice d’appello rilevava che la notificazione delle cartelle di pagamento era avvenuta tramite servizio postale ma, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., non era stata spedita l’ulteriore specifica raccomandata al destinatario per informarlo dell’avvenuta consegna al portiere del plico raccomandato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a..
3. Restano intimati Carmine C. e la Regione Lazio.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di impugnazione Equitalia Sud s.p.a. deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto la notificazione della cartella è avvenuta tramite il servizio postale ed è stata effettuata in data 26 aprile 2011, con consegna della raccomandata in mani del portiere dello stabile di residenza del contribuente. La notifica diretta della cartella a mezzo posta ordinaria sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, è pienamente legittima, non prevedendosi peraltro la redazione di alcuna relata di notifica. Le disposizioni di cui aia L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. La notifica deve, quindi, ritenersi perfezionata al momento stesso della consegna al portiere.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Invero, è pacifico che la notificazione delle cartelle di pagamento sia avvenuta a mezzo del servizio di posta ordinaria, con consegna della raccomandata al portiere dello stabile di residenza del contribuente. In tal senso depone la motivazione della sentenza di appello, dove si precisa che “in materia di notificazione tramite servizio postale la giurisprudenza ritiene non necessaria la redazione di una specifica relata di notifica essendo sufficiente l’apposizione della firma del ricevente nella casella corrispondente alla qualifica posseduta”.
2. La notifica della cartella o del preavviso di fermo da parte della Concessionaria alla riscossione può essere effettuata anche nelle mani del portiere, ma, in base agli organi ed agli strumenti utilizzati per la notifica, è necessaria o meno la spedizione dell’ulteriore raccomandata informativa.
2.1. Se, infatti, la notifica è effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, l’art. 139 c.p.c., comma 4, prevede espressamente l’invio della raccomandata informativa (” il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”). Infatti, quanto alla notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario, ex art. 139 c.p.c., in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell’atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall’ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, è necessaria, oltre alla sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario, con la conseguenza della nullità della notifica in caso di omesso invio della raccomandata informativa (Cass., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18992; Cass., sez. 2, 30 giugno 2008, n. 17915; che modifica il precedente orientamento che riteneva che la notificazione si perfezionasse con la modalità e nel momento della consegna dell’atto portiere, relegando l’omesso invio della raccomandata a mera irregolarità; vedi Cass., sez. L, 13 maggio 2003,n. 7349; Cass., 4 aprile 2006, n. 7816; Cass., 26 gennaio 1988, n. 665; Cass., 20 settembre 1997, n. 9329; Cass., n. 4111/79; Cass., n. 397/74; Cass., n. 353/71).
2.2. Se, poi, la notificazione è effettuata presso il portiere con gli strumenti della notifica degli atti giudiziari civili, quindi ai sensi della L. n. 890 del 1982, vi è ugualmente l’obbligo di invio della successiva raccomandata informativa, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5, aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1 marzo 2008 (Cass., sez. 3, 4 dicembre 2012, n. 21725; Cass., sez. 5, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass., sez. L, 21 agosto 2013, n. 19366).
Peraltro, la L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 1 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) dispone che “in materia civile, amministrativa e penale, ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità giudiziaria disponga o la parte di chieda che la notificazione sia eseguita personalmente”.
La L. n. 890 del 1982, art. 7, prevede, al comma 3, che “in mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 813, ha, poi, aggiunto, alla L. n. 892 del 1982, art. 7, comma 3, in fine, che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario del medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e a carico del mittente” (tale norma è priva di efficacia retroattiva per Cass., sez. 6-5, 10 aprile 2019, n. 10037).
Poi, l’art. 7, u.c., precisa che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
2.3. Se, invece, la notifica della cartella è effettuata in via diretta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, quindi a mezzo posta ordinaria, non è necessario l’invio.
Invero, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2, o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
Le modalità di notificazione a mezzo posta ordinaria sono disciplinate dal decreto 9 aprile 2001 (approvazione delle condizioni generali del servizio postale).
Il Decreto 9 aprile 2001, art. 32 (invii a firma) prevede che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”, mentre lo stesso Decreto, art. 39 (nuclei familiari) dispone che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere”.
2.4. Trattandosi di notificazione “diretta” della cartella si applica la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Invero, per questa Corte la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass., sez. 5, 17 gennaio 2020, n. 946; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708); trovano, quindi, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass., sez. 5, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., sez. 6-5, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083; Cass., n. 17445/2017; Cass., n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass., n. 19771/2013; Cass., n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario; Cass., sez. 6-5, 23 giugno 2014, n. 14190) e non vi è la necessità di redigere una apposita relata di notifica (Cass., 19 giugno 2009, n. 14327), come del resto ritenuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 23 luglio 2018), in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., 12 novembre 2018, n. 28872).
2.5. Con specifico riferimento alla notifica “diretta” effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere, si ritiene non necessaria la successiva raccomandata informativa (Cass., sez. 5, 29 agosto 2019, n. 21815; 20 febbraio 2014, n. 4020).
Si e’, infatti, chiarito che, in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass., sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8293).
2.6. Pertanto, poiché è pacifico che la notifica “diretta” sia stata effettuata a mezzo posta ordinaria, e non a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 139 c.p.c., comma 3, oppure ai sensi della L. n. 289 del 1992, art. 7, è legittima la notificazione della cartella al portiere, senza l’invio della successiva raccomandata.
3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021