Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3721 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1537/2019 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, alla Via Malta n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Mario di Frenna, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 21 maggio 2018, ha respinto l’appello proposto da B.P., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza dell’8 novembre 2016, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

1.2. La Corte territoriale ha posto a fondamento del diniego sia della protezione internazionale maggiore che di quella complementare le seguenti ragioni: 1) che le dichiarazioni dell’appellante erano prive di ogni capacità di ricostruire la causa dell’espatrio, avvenuto nel 2012, nei termini persecutori allegati – per essere stato, egli, cristiano, esposto al rischio di essere ucciso per mano dei terroristi jihadisti appartenenti al gruppo islamico fondamentalista “Boko Haram” -, perchè inattendibili, in quanto non coerenti nè intrinsecamente nè estrinsecamente, atteso che alla minaccia di “Boko Haram” era esposta solo la popolazione nigeriana concentrata nelle regioni settentrionali del Paese, dalle quali egli non proveniva; 2) che l’appello non solo non aveva contestato la pluralità di fonti qualificate citate dalla Commissione territoriale e dal Tribunale quanto all’inesistenza di una situazione di conflitto armato e di violenza generalizzata nelle regioni nigeriane di Kogi e di Edo, dalle quali il richiedente aveva riferito di provenire, ma ne aveva, anzi, confermato il contenuto, avendo allegato atti terroristici verificatisi in regioni diverse dalle predette; 3) che, escluse situazioni di particolare vulnerabilità dell’appellante, dalla verifica comparativa effettuata tra la situazione di vita che egli si sarebbe trovato ad affrontare in Nigeria e la sua condizione esistenziale in Italia, era da ritenersi che proprio in Italia egli sarebbe stato esposto ad un altro rischio di marginalizzazione.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di B. è affidato a tre motivi.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso B.P. denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13 e 27, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 lamentando che sia la Commissione territoriale che i giudici di merito avrebbero esaminato le sue dichiarazioni, concludendo per la loro inattendibilità, senza attenersi all’onere di collaborazione istruttoria, che impone all’autorità che le riceve di compiere ogni sforzo per colmarne le lacune e per apprezzarle alla luce del concreto contesto di provenienza del richiedente, tanto presupponendo anche il dovere di porre allo straniero domande allo straniero che non siano di mero stile.

Il motivo è infondato.

1.1. Le argomentazioni cui esso è affidato si risolvono nel richiamo delle norme di legge che disciplinano il procedimento di acquisizione e di valutazione degli elementi di prova a sostegno della domanda di protezione internazionale e dell’interpretazione che ne ha offerto questa Corte, in assenza di qualsivoglia indicazione dei passaggi motivazionali della sentenza d’appello che mostrerebbero la denunciata inosservanza delle disposizioni citate. Devesi, piuttosto, osservare come le censure del ricorrente non si appuntino sul testo del provvedimento impugnato, ma pretendano di sollecitare il giudice di legittimità ad un controllo delle stesse dichiarazioni del richiedente asilo allo scopo di dimostrare l’erroneità della loro valutazione siccome operata nel giudizio di merito.

1.2. Va, allora, ripetuto che, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue, per un verso, che la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; in secondo luogo che il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento, che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, come accaduto nel caso di specie (Sez. 1, n. 6897 del 11/03/2020, Rv. 657477; Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549). D’altro canto, è sedimentato insegnamento di questa Corte di legittimità, quello secondo il quale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, di modo che il giudice di merito è obbligato a colmare eventuali lacune probatorie attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, soltanto qualora il richiedente stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Sez., n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624).

1.3. Occorre, tuttavia, correggere l’affermazione della Corte di merito secondo cui l’audizione in sede giurisdizionale del richiedente sarebbe sempre superflua, richiamando il principio di diritto, di recente enunciato da questa Corte (Sez. 1 -, n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982), a mente del quale il giudice della protezione internazionale ha l’obbligo di disporre l’audizione del richiedente, in specie quando non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio sostenuto dallo straniero in sede amministrativa: 1.) ove vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti; 2. sia ritenuta necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; III. il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Principio, questo, cui, però, la Corte di merito si è, nella sostanza, attenuta, laddove ha rilevato che il richiedente non aveva, comunque, indicato quali circostanze egli avrebbe voluto chiarire ove ascoltato dal giudice.

2. Con il secondo motivo il richiedente denuncia la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c). Assume, al riguardo, che la Corte territoriale avrebbe omesso sia di ricondurre la minaccia esposta dal richiedente al concetto di tortura o di altra forma di trattamento inumano di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), sia di qualificare il conflitto religioso esistente in Nigeria (comprovato da fonti qualificate citate), anche nella regione di Edo State, alla stregua del conflitto interno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), siccome interpretato dalla giurisprudenza Europea.

Il motivo è inammissibile.

2.1. La rilevata inattendibilità del racconto del ricorrente in ordine alle vicende che l’aveva costretto all’espatrio è profilo di decisivo rilievo ove si discuta dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) (condanna a morte o sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti) (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711), in considerazione della necessità di un’individualizzazione del rischio, sicchè, in riferimento a tale forma di protezione sussidiaria, la censura è generica.

2.2. Non meno aspecifica è, però, l’articolata doglianza anche in riferimento alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), atteso che il deducente, lungi dal contrastare quanto affermato dal giudice di appello, secondo cui egli, non solo non aveva preso posizione contro le plurime fonti qualificate – attestati l’assenza di conflitti armati, anche di natura religiosa, nelle regioni di Edo State e di Kogi, dalle quali proveniva – compulsate dalla Commissione Territoriale e dal Tribunale -, ma vi aveva, addirittura, aderito, allegando ulteriori fonti informative che davano conto di attenti terroristici in regioni della Nigeria diverse (Adamawa State e Borno State), ripropone, in termini pedissequi e, parimenti, assertivi, gli stessi rilievi, disattesi dal Collegio di merito con argomenti che non vi è luogo a sindacare in questa sede.

Se è vero, infatti, che la Corte di appello non ha specificamente citato le fonti informative compulsate per escludere la sussistenza in Nigeria di una situazione di conflitto armato suscettibile di generare una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, non per questo la motivazione rassegnata può dirsi apparente, posto che la Corte ha dato conto di avere esaminato sia le fonti qualificate citate dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, comunque non contestate dall’appellante, sia quelle da questi allegate, e di avere, non irragionevolmente, da esse tratto ragione per ritenere che nelle regioni di provenienza dell’appellante non vi erano situazioni di conflitto armato.

3. Con il terzo motivo lo straniero richiedente protezione denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e lamenta la mancata considerazione sia della sua situazione personale in rapporto a quella generale della Nigeria, pervasa da focolai di contrapposizioni socio-religiose pronti ad attivarsi, sia il suo positivo inserimento nel tessuto sociale italiano.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha respinto la domanda di protezione umanitaria avanzata dal B., escludendo la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica – questa non essendo, di per sè, integrata dalla sua giovanissima età ovvero dal viaggio effettuato per giungere in Italia -, dando atto dell’inesistenza nel Paese di origine di situazioni tali da esporre il richiedente alla deprivazione dei diritti umani fondamentali e stimando, pertanto, non rilevante lo sforzo compiuto per integrarsi nel Paese ospitante. La decisione si presenta, quindi, in linea sia con i principi enunciati dalla sentenza Sez. I n. 4455 del 23/2/2018, citata in ricorso, sia con il dictum della sentenza a Sezioni Unite n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, secondo cui: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Poichè, infatti, il fine dell’indagine da compiersi è quello di verificare se il rimpatrio possa determinare per il richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi il relativo diritto essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione: “… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”(Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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