Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37212 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 10397-2015, proposto da:

S.M.G., c.f. *****, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pieve di Cadore n. 30, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Ussani d’Escobar, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Coppola;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. *****, in persona del Direttore p.t., elettivamente;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 8733/01/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 13.10.2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 14.09.2021 dal Consigliere Dott. Francesco FEDERICI.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate notificò a S.M.G., di professione medico, due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, con i quali l’ufficio aveva rideterminato i redditi dichiarati, chiedendo il pagamento delle maggiori imposte a titolo di Irpef ed Irap. Gli accertamenti erano stati fondati sulle movimentazioni bancarie del conto corrente della contribuente.

Contestando l’esito degli accertamenti, la S. adì la Commissione tributaria provinciale di Benevento, che con sentenza n. 137/07/2013 accolse in parte le ragioni della ricorrente, escludendo gli accrediti sul conto corrente per emolumenti corrisposti dalla ASL e la pensione del marito, nonché i prelievi eseguiti per il sostentamento della famiglia. L’appello proposto dalla S. fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 8733/01/2014, depositata il 13 ottobre 2014, ora oggetto di impugnazione dinanzi a questa Corte.

La ricorrente ha censurato la sentenza del giudice regionale con quattro motivi, chiedendone la cassazione. L’Agenzia delle entrate non ha inteso costituirsi.

Nelle more del giudizio la S. ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2018, n. 136. Fissata l’udienza camerale, la difesa dell’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO

che Ricorrono i presupposti previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata della controversia pendente, espressamente dichiarando di rinuncia al giudizio. Risultano depositati i bollettini di pagamento, relativi all’importo liquidato dall’Agenzia delle entrate e rateizzato. La procedura risulta regolarmente perfezionata.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per la definizione delle pendenze tributarie e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, e del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della cessazione della materia del contendere è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio n. 10397/2015. Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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