Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37216 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24981/2015 R.G. proposto da:

THE DUKE HOTEL ROMA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Gianrocco Catalano (PEC gianroccocatalano.ordineavvocatiroma.orq);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it)

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina n. 1529/39/15 depositata il 12/03/2015 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/09/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’istanza di revocazione della sentenza emessa dalla medesima CTR n. 840/40/13 depositata in data 6 dicembre 2013;

– avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR mancato di rilevare l’errore di fatto in cui è incorsa la sentenza della quale si chiede la revocazione, consistente nel non aver esaminato il criterio di calcolo del prezzo unitario delle prestazioni alberghiere oggetto del contendere ai fini della rideterminazione dei tributi dovuti; detto esame, se operato, avrebbe fatto decidere in ordine alla revocazione della sentenza impugnata;

– il motivo è infondato;

– parte ricorrente, nell’articolazione del motivo, si duole in sostanza dal mancato esame da parte della CTR del criterio di cui si è appena detto; ebbene, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 14610 del 26/05/2021) l’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell’esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa; di qui l’infondatezza del motivo;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, e ex art. 395 c.p.c., n. 4, per avere la CTR erroneamente ritenuto controverso tra le parti il calcolo del prezzo unitario della prestazione alberghiera rilevante ai fini di determinare i maggiori tributi dovuti;

– il motivo è parimenti infondato;

– va rammentato che l’inammissibilità della revocazione delle decisioni ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 8 giugno 2018, n. 14929; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622);

– ebbene, dall’esame della sentenza oggetto di revocazione, debitamente trascritta in controricorso per cassazione (pagg. 4 -6 dell’atto) si evince come il valore unitario della prestazione alberghiera proposto dall’Ufficio fosse Euro 139,51 (pag. 5 terza riga); con ciò risulta smentita l’affermazione, posta alla base della richiesta revocatoria, secondo la quale il prezzo unitario della prestazione in parola, pari a Euro 126,6, non ha mai rappresentato elemento controverso in causa;

– non solo: la CTR ha accertato come “sul numero complessivo di persone (18491) transitato nel Duke Hotel nel 2004 vi è convergenza. Il dissenso è rapportato al numero di coloro che vi hanno pernottato, che secondo l’Agenzia con i correttivi sopra riconosciuti, sono state 16.158, mentre secondo la società appellante sono state 17.804 ivi compresa la detrazione dei 143 relativa a presenze omaggio” (pag. 5 terzo periodo della trascrizione in controricorso);

– risulta quindi come la CTR, a fronte di tali diverse ricostruzioni delle presenze e del valore unitario, abbia poi ritenuto che “sul numero complessivo di 17804 presenze deve essere ricalcolato – conteggiando il prezzo unitario di Euro 139,51, come risulta indicato negli atti processuali, che fanno riferimento i prezzi di mercato – l’imponibile a carico della società appellante. Il prezzo unitario di Euro 126,6 proposto da quest’ultima non può essere applicato perché deriva apoditticamente da un conteggio non rilevante in questa sede”;

– come è noto, anche in forza della giurisprudenza prima citata, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice, come qui è avvenuto. Ne’ la disposizione citata, così letteralmente interpretata, viola gli art. 3 e 24 Cost., proprio perché è regola generale dell’ordinamento, basata sul principio di certezza giuridica, che una volta che siano stati percorsi tutti i gradi e le fasi del processo, nei quali sono stati esaminati i fatti dedotti dalle parti e le ragioni poste a fondamento, e una volta, quindi, che siano stati esperiti tutti i possibili rimedi apprestati dalla legge, la decisione finale emessa in sede di legittimità è destinata a passare in giudicato, in senso sia formale che sostanziale, senza possibilità – a parte i casi eccezionali previsti dagli artt. 395 e 404 c.p.c. – che la stessa sia rimessa in discussione. (Cass. sez. L, Sentenza n. 14840 del 16/11/2000; Cass. sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011);

– nel caso in esame tutti i motivi che hanno formato oggetto di domanda di revocazione attengono chiaramente a fatti controversi oggetto di discussione tra le parti; in relazione ad essi la CTR nella sentenza impugnata ha già esaminato le questioni e le diverse prospettazioni dei litiganti individuando le norme di diritto applicabili e pronunciandosi con le sue valutazioni sulle tesi ritenute corrette;

– pertanto, il ricorso è rigettato;

– le spese seguono la soccombenza;

– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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