LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4084/2019 proposto da:
A.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Barbara Vidotti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Laura Barberio, ubicato in Roma, alla Via del Casale Strozzi n. 31;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 18 giugno 2018, in riforma dell’ordinanza del 1 dicembre 2016, pronunciata dal Tribunale di quella stessa città, ha accolto l’appello del Ministero dell’Interno ed ha negato al richiedente A.F., cittadino pakistano, la protezione umanitaria; ha confermato nel resto il provvedimento appellato in via incidentale dall’ A., negandogli la protezione maggiore nelle due forme richieste (riconoscimento dello “status” di rifugiato e protezione sussidiaria).
1.2. La Corte territoriale ha posto a fondamento del diniego della protezione internazionale le seguenti ragioni: 1) che era da convenirsi sull’apprezzamento, compiuto dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente quanto ai pericoli di persecuzione o di trattamenti inumani subiti in Pakistan in ragione della fede sciita professata, posto che, peraltro, i mussulmani sunniti, nel suo villaggio, erano una minoranza e che, comunque, nella sua regione di provenienza (quella di Gujrat) vigeva un clima di tolleranza tra le diverse confessioni religiose; 2) che, sulla base delle fonti qualificate compulsate (Report EASO 2017) non era in atto in Pakistan (e soprattutto nello stato del Punjab) una situazione di violenza indiscriminata, tanto più che persino gli attacchi terroristi avevano subito una netta diminuzione; 3) che l’allegata situazione patologica di disturbo post traumatico da stress non rendeva di per sè meritevole lo straniero richiedente del diritto alla protezione umanitaria.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di A. è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio attinente ora alla valutazione dell’attendibilità del richiedente, ora all’apprezzamento della situazione esistente nel suo Paese di origine, ora alla verifica compiuta dell’allegata condizione di vulnerabilità, in funzione del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) o, in subordine, della protezione umanitaria.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento alla valutazione della credibilità del richiedente.
3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, che deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio attinenti alla credibilità del richiedente quanto alla narrazione della sua storia personale, alla situazione generale del Pakistan e alla sua condizione di vulnerabilità, è inammissibile.
1.1. I rilievi cui esso è affidato sono del tutto generici, non essendo comprensibile lo specifico oggetto delle censure, in quanto contenenti una mescolanza di profili eterogenei, che mirano a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze, così attribuendogli, in maniera non consentita, il compito di dar loro forma e contenuto giuridici, al fine di decidere successivamente su di esse. Viene in rilievo, in sostanza, una modalità censoria che costituisce negazione della regola di chiarezza nella formulazione del motivo, già cristallizzata nell’art. 366-bis c.p.c. (Sez. U, n. 5624 del 09/03/2009, Rv. 607216).
1.2. Fatta tale premessa, si deve, comunque, riconoscere che, a fronte di una motivazione che mostra l’impegno del giudice nel mettere a fuoco le questioni dedotte dall’appellante – segnatamente sia quella relativa al vaglio della credibilità del ricorrente, sia quella relativa alla disamina della situazione interna della regione di provenienza del richiedente protezione e nel risolverle, indicando puntualmente le ragioni del proprio apprezzamento – ad esempio richiamando le fonti informative specificamente compulsate sulla situazione nella regione di proveniente del richiedente -, il ricorrente non si è certo attenuto all’onere di indicare quali sarebbero stati i fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, dei quali sarebbe stato omesso l’esame, sviluppando doglianze volte, piuttosto, a rimettere in discussione, in maniera non consentita, il merito della regiudicanda.
2. Il secondo motivo è infondato.
Richiamato il principio secondo il quale è insindacabile in cassazione la valutazione della prova purchè motivata, trattandosi di profilo istituzionalmente rimesso al giudice del merito, va dato atto che, quanto al profilo della vulnerabilità del richiedente, la sua condizione, siccome emergente dalla certificazione medica prodotta in atti, non è stata apoditticamente esclusa – in quanto si sarebbe negata la credibilità dell’appellante -, ma è stata, di contro, specificamente esaminata e, in accoglimento del gravame del Ministero, è stata ritenuta inadeguata ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021