LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16880-2020 proposto da:
C.R., rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO GIORDANO, PAOLO AVALLONE;
– ricorrente –
contro
R.R., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5811/2019 della CORTE D’ APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’101/07/2021 dal Presidente Relatore Dott. LORENZO ORILIA.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La proposta depositata dal Presidente-relatore è del seguente tenore:
“La Corte d’Appello di Napoli con sentenza 5811/2019 ha respinto l’appello proposto da C.R. avverso la sentenza del locale Tribunale (rigetto della domanda di accertamento della proprietà esclusiva di una terrazza a livello adiacente al proprio appartamento), rilevando – per quanto qui interessa – che per stabilire il momento della nascita del Condominio e quindi verificare se i danti causa dell’appellante si erano riservati la proprietà esclusiva della terrazza non soccorreva l’atto per notaio No via del 1945, reperibile solo nella produzione dell’appellata e privo di alcune pagine; doveva pertanto prendersi in esame l’atto del 1947, dal quale però non emergeva la volontà dei germani M. (danti causa del C.) di riservarsi la proprietà della terrazza, per cui restava operante la presunzione di condominialità del bene di cui all’art. 1117 c.c..
Ricorre il C. con un unico motivo, mentre la R. e gli altri appellati sono rimasti intimati.
Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. – Contrarietà al principio iudex iuxta alligata et probata iudicare debet nonché omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’Appello ammesso una presunzione che lascia dubbi sulla verità del fatto accertato, mentre invece avrebbe dovuto accertare se l’appellante avesse allegato specifiche censure in grado di portare alla riforma della sentenza.
Il motivo è manifestamente infondato. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037).
Inoltre, In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538).
Nel caso in esame, è evidente che si è fuori da tali ipotesi perché il ricorso tende sostanzialmente a sollecitare un sindacato sulla attività di valutazione delle prove (in particolare circa la natura condominiale o meno di un bene, costituente anche il fatto decisivo esaminato). Tale attività rientra nelle prerogative del giudice di merito.
Per altro verso il ricorso si rivela privo di specificità non avendo neppure chiarito le ragioni per cui non si è chiesta a suo tempo la ricostruzione del fascicolo di parte non rinvenuto o non si è provveduto al nuovo deposito del documento mancante e ritenuto decisivo”.
Il Collegio condivide la proposta (prendendo atto del mancato deposito di memorie in replica alla stessa) e pertanto rigetta il ricorso.
Considerato che le altre parti sono rimaste intimate, nessuna pronuncia sulle spese va emessa. Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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