Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37229 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26243-2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRASCHETTI PATRIZIA;

– ricorrenti –

contro

MA.LU., MA.RO., MA.FR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPINI ELEONORA;

– controricorrenti –

M.D., M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 807/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Per quanto interessa in questa sede, il Tribunale di Genova, nel definire la controversia intrapresa da Mele Francesco contro la sorella Mele Caterina, al fine di ottenere un quarto delle somme rinvenenti dall’eredità della comune madre Catalano Giuseppina, ha condannato la convenuta a corrispondere all’attore, per il titolo sopra indicato, la somma di Euro 13.869,50, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale di M.C.. Questa aveva chiesto la condanna dell’attore ai rimborso di somme che assumeva di avere anticipato per il mantenimento della madre e del fratello Domenico, con lei conviventi. La Corte d’appello di Genova, adita dagli eredi di M.C. ( Ma.Lu., Ma.Ro. e Ma.Fr.), nel contraddittorio con Mele Francesco (contumaci M.D. e M.R.), ha riformato la sentenza in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale. La Corte di merito ha osservato che il comune fratello delle parti i causa M.D., invalido civile, si era trasferito insieme alla madre presso la M.C. e aveva vissuto grazie al sostegno di questa, essendo totalmente privo di reddito. La Corte di merito ha osservato che M.F. non aveva contestato il diritto del fratello agli alimenti, ma aveva negato di essere tenuto a contribuire, essendo a sua volta in una situazione di difficoltà economica, come risultava anche dalla stessa ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Essa ha aggiunto che, in sede di interrogatorio formale, M.F. aveva dato risposte da cui risultava che egli era economicamente autosufficiente e comunque in grado di procurarsi un reddito. In ogni caso, aggiungeva ancora la Corte d’appello, M.F. si era visto riconoscere una somma di denaro quale quota di sua spettanza sull’eredità materna. Ebbene tale somma, oggetto di condanna emessa a carico di M.C., costituiva un bene patrimoniale suscettibile di essere posto in compensazione con il credito vantato dalla stessa M.C. per il mantenimento del fratello.

Per la cassazione della sentenza M.F. (già F.), ha proposto ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si sostiene che non era stato provato lo stato di bisogno di M.D.; si sostiene inoltre che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la ricorrente aveva contestato che il medesimo avesse diritto agli alimenti, oltre ad avere evidenziato la propria disagiata condizione economica. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 115 c.p.c. e 2729 c.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto di poter trarre, dalle risposte date dall’attuale ricorrente in sede di interrogatorio formale, l’ammissione della propria capacità economica. La ricorrente evidenzia che le proprie disagiate condizioni economiche erano state riconosciute dalle stesse controparti nell’atto di appello. Ma.Lu., Ma.Ro. e Ma.Fr. hanno resistito con controricorso.

M.D. e M.R. restano intimati.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità dei due motivi di ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

In primo luogo, deve riconoscersi che la nullità della notificazione del controricorso, eseguita a mezzo del servizio postale presso il difensore avv. F.P., nonostante l’elezione di domicilio in Roma presso altro difensore, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente depositato memoria, da cui risulta univocamente la conoscenza dell’atto avversario (Cass. n. 14818/2018; n. 3455/2007).

I due motivi di ricorso sono inammissibili. Infatti, sotto la veste della denuncia di un omesso esame, essi tendono a una diversa valutazione delle risultanze di causa, che non si può richiedere al giudice di legittimità (Cass., S.U., n. 34476/2019). Si può aggiungere, in relazione all’assunto che l’attuale ricorrente avesse contestato lo stato di bisogno di M.D., che il ricorso non assolve agli oneri di specificità imposti a chi intende sollevare in cassazione una simile questione, in base ai quali si esige la trascrizione dello specifico atto processuale nel quale il fatto fu contestato (Cass. n. 20637/2015). La ricorrente, in proposito, si limita a richiamare una serie di atti processuali, mentre avrebbe, appunto, dovuto trascrivere le parti di interesse, in modo da porre la Corte di legittimità nelle condizioni di verificare la censura sulla base del solo ricorso, senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 29495/2020). Si deve aggiungere che la presenza di effettive contestazioni – il cui accertamento è comunque funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 27490/2019) – è stata puntualmente negata nel controricorso.

In ordine alla censura mossa con il secondo motivo, si ricorda che l’interpretazione delle risposte date in sede di interrogatorio formale spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 1647/1976; n. 4865/2001). Occorre poi considerare che la Corte d’appello, nella verifica della condizioni economiche dell’attuale ricorrente, in aggiunta a quanto essa ha ritenuto di poter desumere dalle risposte date in sede di interrogatorio formale, ha considerato il credito derivante in suo favore dalla divisione nei confronti di M.C.. Tale affermazione, idonea ad atteggiarsi quale autonoma ratio decidendi, non ha costituito oggetto di censura, derivando da ciò una ulteriore ragione di inammissibilità della censura. Si sa che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493/2918).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 -000( per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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