Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37230 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26855-2020 proposto da:

C.P., rappresentato e difeso dall’avvocato SANGUINETI LUIGI;

– ricorrente-

contro

S.S., nella qualità di unico erede di P.M.R., rappresentato e difeso dall’avvocato SAVARRO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via del Corso 303, presso lo studio dell’avvocato PITTELLA DOMENICO;

– controricorrente –

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.P., figlio di C.A., chiamava in giudizio la sorella C.L. e P.R.M.; esponeva che, su richiesta di P.R.M., era stato pubblicato il testamento olografo del genitore C.A., con il quale il defunto aveva disposto delle somme depositate in banca in favore della propria compagna la convenuta P.R.M.; deduceva che il testatore, al momento del testamento, si trovava in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere, giustificandosi pertanto l’annullamento del testamento per tale ragione.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, per quanto interessa in questa sede, eseguita consulenza medica, rigettava la domanda di annullamento del testamento.

La Corte d’appello, adita con appello incidentale da C.P., confermava la decisione. Essa riteneva di dover condividere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, nella parte in cui l’esperto aveva negato la presenza di elementi indicativi dell’incapacità di intendere e di volere del testatore.

Per la cassazione della sentenza C.P. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente si duole per avere la Corte di merito fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che, invece, alla luce delle puntuali critiche mosse dal consulente di parte, avrebbero dovuto essere disattese. Secondo la Corte d’appello tali critiche avevano trovato adeguata risposta da parte del consulente tecnico d’ufficio, mentre ciò non era vero. Essa, pertanto, avrebbe dovuto quanto meno disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.c., comma 2, e artt. 2697 e 2729 c.c. La Corte d’appello avrebbe dovuto fare applicazione del principio dell’inversione dell’onere della prova. In particolare, il punteggio al MMSE di 22,7/30, rilevato nel 2004, attestava l’incapacità del testatore già a quell’epoca, precedente la data del testamento. Pertanto, non era l’attore a dover fornire la priva dell’incapacità al momento del testamento del 13 maggio 2005 e della postilla del 20 settembre 2007, ma era chi intendeva avvalersene provare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.

S.S., quale unico erede di P.M.R., ha resistito con controricorso.

C.L. è rimasta intimata.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità dei due motivi di ricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha dato conto del proprio convincimento in ordine al difetto di prova della incapacità del testatore e la relativa valutazione, immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in questa sede (Cass. n. 162/1981). In verità, con il motivo in esame, il ricorrente si duole del fatto che la corte di merito non abbia disatteso o comunque disposto la rinnovazione della consulenza tecnica. Sotto questo profilo, però, la censura in concreto mossa dal ricorrente, e cioè l’avere la Corte di merito ritenuto che le critiche mosse verso l’operato del consulente tecnico d’ufficio avessero travato risposta nella relazione, introduce al limite un vizio di motivazione (Cass. n. 26709/2019), che tuttavia non è ravvisabile nel caso concreto, avuto riguardo al contenuto della decisione impugnata; in ogni caso la relativa censura incorrerebbe nella preclusione ex art. 348-ter c.p.c., comma 4, applicabile ratione ternporis, trattandosi di giudizio di appello iniziato successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. n. 11439/2018).

E’ inammissibile anche il secondo motivo. Il vizio attinente alla mancata applicazione del principio dell’inversione dell’onere della prova intanto potrebbe sussistere in quanto si accrediti una lettura della valutazione nEuropsicologica diversa da quella fatta propria dalla corte d’appello. Occorreva, cioè, che la Corte avesse accertato che il testatore fosse affetto da incapacità totale e permanente (Cass. n. 3934/2018; n. 27531/2014), mentre un simile accertamento non risulta affatto dalla sentenza impugnata. La censura, quindi, sotto impropria rubrica, mira pur sempre a una rivalutazione delle prove che non si può richiedere al giudice di legittimità (Cass., S.U., n. 34476/2019).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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