LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6208-2020 proposto da:
P.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MEAZZA GIANFRANCO;
– ricorrente –
contro
D.F.A.E., DE.IR., elettivamente domiciliati in R.V.C.1., presso lo studio dell’avvocato DI MATTIA GIANCARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato MEAZZA GIANFRANCO, RIVIEZZO MARIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 21246/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO Che:
P.S. ricorre per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte 9 agosto 2019, n. 21246, che ha rigettato il ricorso da egli fatto valere contro la sentenza della Corte d’appello di Sassari 15 maggio 2015, n. 217. La Corte d’appello aveva ritenuto parzialmente fondata l’impugnazione proposta da D.F. e De.Ir., così accogliendo l’opposizione da questi ultimi fatta valere nei confronti del decreto ingiuntivo che li aveva condannati a pagare la somma di Euro 13.547,45 in favore dell’odierno ricorrente.
Resistono con controricorso D.F. ed De.Ir.; i controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, che l’ordinanza impugnata è affetta da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Tale errore consisterebbe nell’avere la Corte di cassazione rigettato per difetto di specificità la censura relativa all’eccezione, assorbita, di prescrizione del credito oggetto della riconvenzionale, in quanto tale eccezione andava riproposta nel giudizio d’appello e di tale riproposizione non vi era indicazione nel ricorso per cassazione; dagli atti del giudizio d’appello, e in particolare dalla comparsa di costituzione, risulta infatti – sostiene il ricorrente – l’avvenuta riproposizione dell’eccezione di intervenuta prescrizione.
Il ricorso è inammissibile. Questa Corte non ha affermato che l’eccezione non era stata riproposta, ma che di tale riproposizione non vi era specifica indicazione nel ricorso per cassazione, così che quello che viene censurato non è un errore di fatto, ma un eventuale errore di diritto, ossia la valutazione operata dalla Corte di mancanza di specificità del primo motivo di ricorso per cassazione, valutazione di specificità non censurabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (v. al riguardo, per tutte, Cass. 20635/2017).
II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021