Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37235 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15768-2020 proposto da:

C.R., S.G., entrambe in qualità di procuratrici generali della sig.ra R.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI BRUNO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 66/2020 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata il 27/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI, che chiede che la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 45c.p.c. e art. 47 c.p.c., comma 4, voglia dichiarare che il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica è giudice competente alla trattazione della causa in epigrafe indicata, fissando il termine per la riassunzione del giudizio.

PREMESSO Che:

C.R. e S.G., quali procuratrici di R.M., propongono ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. avverso la sentenza del 27 febbraio 2020, n. 66, con la quale il Tribunale di Sondrio ha dichiarato il proprio difetto di competenza, ritenendo competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche, in relazione alla domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione di un’area in favore di R.M..

L’intimata Agenzia del demanio non ha proposto difese.

CONSIDERATO

Che:

Le ricorrenti lamentano violazione delle norme sulla competenza in quanto la causa proposta, avente ad oggetto l’accertamento dell’acquisto della proprietà di un’area per intervenuta usucapione, si riferisce a un’area che, a seguito di mutamenti naturali intervenuti da diversi decenni, ha perso il carattere demaniale; non essendo in discussione che l’area rivendicata non è più soggetta allo scorrimento di acque e non venendo pertanto in rilievo una sua attuale demanialità idrica, la competenza spetta al Tribunale di Sondrio.

Il ricorso è fondato e va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Sondrio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la controversia avente ad oggetto “la titolarità di un’area che, pacificamente, faceva un tempo parte dell’alveo di acque, ma che risulta abbandonato dalle stesse da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell’alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dell’area come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche” (cfr., in particolare, Cass. n. 16807/2014).

Di conseguenza, il provvedimento declinatorio deve essere cassato e le parti vanno rimesse, previa riassunzione nel termine di legge, innanzi al Tribunale dichiarato competente; il Tribunale ordinario provvederà anche sulle spese del regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Sondrio, davanti al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di legge, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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