LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16137-2020 proposto da:
M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUELI GIAN FRANCO;
– ricorrente –
contro
A.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MORELLO GIOVANNA;
– controricorrente –
contro
F.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2114/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
RITENUTO
Che:
1. M.S. impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento aveva rigettato la sua domanda di prelazione agraria fatta valere nei confronti di A.V. e F.I. (nei cui confronti ha poi rinunciato alla domanda).
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 29 ottobre 2019 n. 2114, ha respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza M.S. ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso A.V..
L’intimato F.P. non ha proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente collegati. Il ricorrente si duole, rispettivamente:
a) dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia che il ricorrente coltiva abitualmente fondi agricoli, sicché possiede la capacità lavorativa richiesta dalla L. n. 590 del 1965, art. 31;
b) della nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie formulate dall’appellante e per grave difetto di motivazione;
c) della violazione della L. n. 590 del 1965, art. 31, laddove ha escluso che il requisito previsto dalla disposizione possa essere provato mediante prove orali o consulenza tecnica d’ufficio.
I tre motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia della Corte d’appello, per cui la circostanza che l’appellante intendeva provare per testimoni, ossia che egli coltivi il fondo da svariati anni, non è sufficiente a fornire la prova della sussistenza della qualità di coltivatore diretto L. n. 590 del 1965, ex art. 31, in assenza di più puntuali dati di fatto idonei ad accertare l’entità e la qualità dell’apporto concreto dato dalla sua forza lavorativa rispetto a quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo.
II. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021