LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26082/2019 proposto da:
I.K., rappresentato e difeso dall’avv. ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TRMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 352/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
I.K. – cittadino della Nigeria – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Torino avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
Il ricorrente deduceva d’aver deciso d’espatriare poiché, morto il nonno, era sorto contrasto per ragioni ereditarie tra suo padre ed uno zio, uomo potente e dedito a pratiche magiche, che aveva fatto morire il padre con un sortilegio e quindi fatto falsamente accusare lui di furto ed arrestare.
Una volta liberato dal suo datore di lavoro fu consigliato d’espatriare poiché non poteva competere con l’influenza dello zio.
Il Tribunale cisalpino ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile e, comunque, non concorrenti condizione di vulnerabilità ed apprezzabile integrazione ai fini della protezione umanitaria, unica domanda proposta.
Il richiedente asilo propose gravame avanti la Corte d’Appello di Torino, che rigettò l’impugnazione osservando come effettivamente il racconto reso non appariva credibile e nemmeno concorrevano ragioni per accogliere l’unica domanda proposta, ossia il riconoscimento della protezione umanitaria.
Avverso detta sentenza l’ I. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.
Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, s’e’ costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto dall’ I. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.
Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonché vizio di motivazione poiché il Tribunale non ha considerato il principio vigente nella materia dell’onere probatorio attenuato specie in relazione a vicenda personale complessa e tipica espressione della tradizione africana incoercibile negli schemi di ragionamento Europei, sicché erroneamente il suo racconto è stato ritenuto non credibile senza acquisizione delle opportune informazioni circa la situazione sociale della Nigeria nella prospettiva del rispetto delle tradizioni anche di natura esoterica.
Detta censura appare inammissibile posto che si limita ad apodittica contestazione circa la statuizione di non credibilità del racconto reso, trascurando di specificatamente contestare le ragioni, pur partitamente indicate nella sentenza impugnata, illustrate a fondamento della statuizione di non credibilità per altro reiterata nei due gradi di giudizio – la Corte cisalpina ha pure fatto esplicito richiamo ricettizio alla motivazione al riguardo esposta già dal Tribunale – per ribadire l’enfasi sulla tradizione sociale, specie in tema di magia e sortilegi, ancora presente in Nigeria.
In buona sostanza il ricorrente enfatizza dato sociale del quale la Corte non tratta poiché reputa che il ricorrente non ne sia rimasto vittima in dipendenza delle puntualmente rilevate ed esplicitate criticità palesate dal racconto reso.
Con la seconda doglianza l’ I. lamenta vizio di motivazione per omissione, contraddittorietà ovvero insufficienza, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il Collegio cisalpino ha rigettato l’unica domanda da lui svolta, afferente al riconoscimento della protezione umanitaria, senza valutare la sua condizione di vulnerabilità – per altro senza indicarla specificatamente.
La censura mossa risulta inammissibile posto che il ricorrente si limita ad esporre argomentazione critica apodittica fondata sulla denunzia di omessa valutazione di una sua condizione di vulnerabilità, che non indica, sostanziandola con il generico richiamo ad arresto di questa Suprema Corte.
Inoltre deve la Corte rilevare come l’attuale formulazione della norma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non consente più la contestazione di vizio motivazionale poiché la figura tipizzata è l’omesso esame di fatto storico, sicché l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione non figurano più tra le figure sintomatica di un vizio legittimità.
Rimane rilevante il vizio di omessa motivazione poiché dà corpo a nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, ma nella specie, all’evidenza dal contesto della sentenza impugnata, appare che il Collegio subalpino ha motivato sul punto – era per altro l’unica domanda svolta in causa dal ricorrente – sottolineando come lo stesso non aveva esposto alcuna specifica condizione di vulnerabilità o di esposizione a rischio personale se non la situazione interna della Nigeria e lo stress emotivo subito.
Inoltre la Corte esamina puntualmente detti due argomenti difensivi escludendone motivatamente la concorrenza ed al riguardo alcuna censura specifica risulta svolta nel ricorso.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poiché il controricorso non presenta i caratteri prescritti per detto atto processuale.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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